IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite  annualmente  stabilito,  anche attraverso
l'emissione  di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
10 febbraio  2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a 21.937 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  recante
«Attuazione  della  direttiva  n.  92/50/CEE  in  materia  di appalti
pubblici  di  servizi»,  ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera
d),  ove  si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si
applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali  con  godimento  15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre
2014,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli interessi, all'andamento
dell'Indice  armonizzato  dei  prezzi  al consumo nell'area dell'euro
(IAPC),  con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
  Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati
buoni  ad  un  consorzio  organizzato  dagli  intermediari finanziari
Barclays,  BNP  Paribas,  Citigroup,  Goldman Sachs e UBM, al fine di
ottenere   la  piu'  ampia  distribuzione  del  prestito  presso  gli
investitori  e  di  contenere  i  costi derivanti dall'accensione del
medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro  poliennali  indicizzati  all'«Indice  Eurostat»  di  cui alle
premesse, con le seguenti caratteristiche:
    importo: 5.000 milioni di euro;
    decorrenza: 15 settembre 2003;
    scadenza: 15 settembre 2014;
    interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di
ogni anno di durata del prestito;
    tasso cedolare base: 2,15% annuo;
    rimborso  del  capitale  e pagamento degli interessi: indicizzati
all'andamento  dell'«Indice  Eurostat» secondo le disposizioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;
    dietimi  d'interesse:  centocinquantasei giorni (dal 15 settembre
2003 al 18 febbraio 2004);
    prezzo di emissione: 99,051%;
    commissione   di   collocamento:   0,25%   dell'importo  nominale
dell'emissione.