Al Segretario generale
                            Ai dirigenti delle direzioni generali
                            Ai soprintendenti regionali
                            Ai    dirigenti    delle   soprintendenze
                            territoriali di settore
                            Ai  direttori delle biblioteche pubbliche
                            di Stato
                            Ai direttori degli archivi di Stato
                            Ai dirigenti degli istituti centrali
                            Al  presidente  del servizio di controllo
                            interno
                            Al  comandante  del  nucleo di tutela del
                            patrimonio    artistico   dell'Arma   dei
                            Carabinieri

  1.  Le numerose incertezze emerse nell'applicazione della normativa
sui  compensi  per l'attivita' di collaudo prestata da professionisti
pubblici  dipendenti,  hanno  reso  opportuna  la  formulazione di un
quesito  al  Consiglio di Stato. Le difficolta' applicative, nel caso
di  specie,  derivavano  da  un contrasto interpretativo in ordine al
combinato  disposto  degli  articoli 188, terzo comma, e 210, primo e
secondo   comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554, recante «Regolamento di attuazione della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109 legge quadro in materia di lavori
pubblici, e successive modificazioni».
  Sulla questione, il Consiglio di Stato si e' espresso con parere n.
4559/2003, reso dalla Sezione II in data 28 novembre 2003.
  E'   quindi   doveroso   recepire  tale  avviso,  individuando  gli
adempimenti procedimentali ad esso collegati.
  La  presente  circolare, tenendo conto della prassi difforme finora
eventualmente  seguita  da taluni uffici, e' volta a puntualizzare la
disciplina  dei  compensi  per  le  prestazioni  di  collaudo rese da
professionisti pubblici dipendenti.
  In  particolare,  viene considerata la posizione dei professionisti
incaricati   dell'attivita'   di   collaudo   appartenenti  al  ruolo
dell'Amministrazione  dei  beni  e  delle attivita' culturali, ma non
incardinati  nelle  Soprintendenze  che hanno appaltato i lavori e ne
controllano l'esecuzione.
  2.  L'art. 188, citato, nel dare attuazione all'art. 28 della legge
n.   109/1994   (cd.  legge  Merloni),  disciplina  i  criteri  e  il
procedimento  di nomina del collaudatore, stabilendo, al comma 3, che
il collaudatore venga nominato «dalle stazioni appaltanti all'interno
delle  proprie  strutture,  sulla base dei criteri che le stesse sono
tenute a fissare preventivamente»
  Il riferimento alle «strutture» della stazione appaltante contenuto
nella  norma  deve  essere  inteso  come  sinonimico  del concetto di
«organico  del  plesso  ministeriale,  complessivamente considerato».
Questa  interpretazione,  secondo  il  Consiglio di Stato, e' l'unica
coerente  con  le  finalita'  di migliore utilizzazione delle risorse
umane  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  di razionalizzazione del
costo  del  lavoro  pubblico,  mediante  il  contenimento della spesa
complessiva, diretta e indiretta, per il personale.
  In  sintesi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame,
e'  dipendente  della  stazione  appaltante  non  solo  il  personale
incaricato  dell'attivita'  di collaudo formalmente inquadrato presso
la   Soprintendenza   che  ha  appaltato  i  lavori  e  ne  controlla
l'esecuzione,  ma  anche  colui  che,  piu'  in  generale, appartiene
all'organico del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  3.  Di  conseguenza, la previsione di cui all'art. 210, citato, che
stabilisce  che  il  compenso  spetta  ai  dipendenti  della stazione
appaltante   per  il  collaudo  nella  misura  determinata  ai  sensi
dell'art.  18, comma 1, della legge n. 109/1994, si applica a tutti i
professionisti comunque inquadrati nell'organico dell'Amministrazione
dei beni e delle attivita' culturali.
  Diversamente, i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti
all'organico   della  stazione  appaltante  per  l'effettuazione  del
collaudo  e  della revisione degli atti contabili, si quantificano ai
sensi   dell'art.   210,   comma   2,  ossia  applicando  le  tariffe
professionali  degli ingegneri e degli architetti, fatto salvo quanto
previsto  al  comma  4. Si applica altresi' la riduzione prevista dal
comma 14-quater dell'art. 17 della legge n. 109/1994.
  4.  La  stazione  appaltante,  pertanto,  ai fini dell'assegnazione
dell'incarico   relativo  all'attivita'  di  collaudo,  e'  tenuta  a
verificare  la  presenza  di  soggetti  idonei a svolgere la predetta
attivita'  all'interno  dell'organico complessivo del Ministero per i
beni  e  le  attivita' culturali, e soltanto in caso contrario potra'
attribuire l'incarico a professionisti esterni.
  La   verifica   dovra'   essere   effettuata  seguendo  la  cadenza
procedimentale di seguito descritta.
  Non  appena  individuato  esattamente l'incarico da conferire, ogni
stazione  appaltante verifica la presenza di soggetti qualificati per
l'esecuzione   del   collaudo  fra  il  personale  incardinato  nella
Soprintendenza  (o  nel  diverso  ufficio  dirigenziale,  centrale  o
periferico)   che   ha   appaltato   i  lavori  e  che  ne  controlla
l'esecuzione.
  Nel  caso in cui tale verifica preliminare sortisca esito negativo,
la  stazione  appaltante  dovra'  provvedere ad individuare ulteriori
dipendenti   idonei   all'interno   dell'organico   complessivo   del
Ministero,   mediante   interpello  diramato  per  il  tramite  della
rispettiva  Direzione generale e indirizzato al personale in possesso
di idonea qualifica professionale.
  Le   domande   degli  interessati,  in  riscontro  dell'interpello,
dovranno  essere  corredate  da  un curriculum aggiornato e dal nulla
osta  (o  visto)  all'assunzione dell'incarico, firmato dal dirigente
responsabile  dell'ufficio  presso  il  quale  il  funzionario presta
servizio  (attestante  la  compatibilita'  dell'eventuale  assunzione
dell'incarico  con  il  regolare  espletamento  dei compiti d'ufficio
assegnati).
  Qualora   all'esito   dell'interpello   emerga  una  pluralita'  di
dipendenti qualificati per l'espletamento dell'incarico in questione,
la  stazione  appaltante  redigera'  un  apposito  elenco,  nel quale
verranno  indicati  i funzionari disponibili, sulla base dei seguenti
criteri di valutazione:
    a) rispondenza   all'incarico   da   conferire  delle  specifiche
competenze  professionali,  accertate attraverso un attento esame del
curriculum personale;
    b)  effettiva  opportunita'  del  conferimento  dell'incarico  al
funzionario,   in   ragione   del   complesso  delle  attivita'  gia'
assegnategli e risultanti dal curriculum;
    c)  rotazione  degli incarichi, anche al fine di salvaguardare il
buon   andamento   dell'attivita'   svolta  in  via  ordinaria  dagli
interessati.
  5.    In    alternativa    all'interpello   effettuato   in   vista
dell'attribuzione  di  un  incarico specifico, la stazione appaltante
potra'  effettuare  un  interpello  generale  preventivo,  al fine di
formare  elenchi  dei  funzionari  disponibili,  sulla base dei quali
procedere  piu'  sollecitamente  all'attribuzione degli incarichi nel
momento in cui la relativa esigenza diventera' attuale.
  Anche    in   tale   ipotesi,   ferma   restando   la   diramazione
dell'interpello  mediante  la Direzione generale, le domande dovranno
essere  corredate del curriculum nonche' del nulla osta del dirigente
e verranno valutate secondo i criteri indicati al punto precedente.
  Gli  elenchi dovranno essere periodicamente aggiornati, con cadenza
almeno annuale.
  6.  Soltanto  nell'ipotesi  di carenza nell'organico di soggetti in
possesso   dei  necessari  requisiti,  accertata  e  certificata  dal
responsabile  del  procedimento,  l'incarico  di  collaudatore potra'
essere affidato a soggetti esterni.
  Resta  aperta  la  possibilita'  che,  per incarichi che richiedono
professionalita'  specifiche  del  settore  dei  beni  culturali,  la
stazione   appaltante,   laddove   negli   elenchi  suindicati  dette
professionalita'  non  siano  reperibili, si rivolga motivatamente ad
operatori esterni non inseriti negli elenchi.
    Roma, 16 febbraio 2004
                                      Il capo di Gabinetto: Squitieri