Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Modalita' e tempi di definitiva
                  cessazione del regime transitorio
  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  entro il
30 aprile  2004,  svolge  un  esame  della  complessiva  offerta  dei
programmi  televisivi  digitali  terrestri allo scopo di accertare ((
contestualmente,  anche  tenendo  conto  delle  tendenze  in atto nel
mercato: ))
    a) la  quota  di  popolazione  ((  coperta  ))  dalle  nuove reti
digitali  terrestri  ((  che non deve comunque essere inferiore al 50
per cento; ))
    b) la  presenza  sul  mercato (( nazionale )) di decoder a prezzi
accessibili;
    c) l'effettiva   offerta  al  pubblico  su  tali  reti  anche  di
programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
  2.  Entro  trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui
al  comma  1,  l'Autorita'  invia  una  relazione  al Governo ed alle
competenti  Commissioni  parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica,  nella  quale  da' conto dell'accertamento
effettuato.  Ove  l'Autorita'  accerti che non si siano verificate le
predette  condizioni,  adotta  i  provvedimenti  indicati dal comma 7
dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3.  Fino  alla  data di adozione delle deliberazioni dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, e' consentito alle emittenti che
superino  i  limiti  di  cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della
legge  31 luglio  1997,  n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti
eccedenti  tali  limiti  e  alla societa' concessionaria del servizio
pubblico  radiotelevisivo  di  avvalersi  di risorse pubblicitarie su
tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.
          Riferimenti normativi:
              - L'art.  2,  comma  7,  della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  recante:  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni   e  radiotelevisivo»  e  pubblicata  nel
          supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  e'  il
          seguente:
              «Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - (Omissis).
              7.    L'Autorita',    adeguandosi   al   mutare   delle
          caratteristiche  dei  mercati ed avendo riguardo ai criteri
          indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullita' di cui
          al  comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare
          o  impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o
          comunque   lesive  del  pluralismo.  Qualora  ne  riscontri
          l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio
          del  contraddittorio,  al  termine  della  quale interviene
          affinche'  esse  vengano  sollecitamente  rimosse;  qualora
          accerti  il  compimento  di  atti  o di operazioni idonee a
          determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2
          ne  inibisce  la  prosecuzione  e ordina la rimozione degli
          effetti.  Ove  l'Autorita' ritenga di dover disporre misure
          che   incidano   sulla   struttura  dell'impresa  imponendo
          dismissioni  di  aziende  o di rami di azienda, e' tenuta a
          determinare  nel  provvedimento  stesso  un congruo termine
          entro  il  quale  provvedere alla dismissione; tale termine
          non  puo'  essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni
          caso  le  disposizioni relative ai limiti di concentrazione
          di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  in  sede di
          rilascio  ovvero  di  rinnovo  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni.
              (Omissis).».
              - L'art.  3,  commi  6,  7  e  11,  della  citata legge
          31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
              «Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva). - (Omissis).
              6.  Gli  esercenti  la  radiodiffusione  televisiva  in
          ambito  nazionale  che superino i limiti previsti dall'art.
          2,   comma   6,  possono  proseguire  in  via  transitoria,
          successivamente  alla  data del 30 aprile 1998, l'esercizio
          delle  reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli
          obblighi  stabiliti  per  le emittenti nazionali televisive
          destinatarie   di   concessione,   a   condizione   che  le
          trasmissioni   siano   effettuate   contemporaneamente   su
          frequenze   terrestri   e  via  satellite  o  via  cavo  e,
          successivamente   al   termine   di   cui   al   comma   7,
          esclusivamente via cavo o via satellite.
              7.  L'Autorita',  in  relazione all'effettivo e congruo
          sviluppo  dell'utenza  dei  programmi  radiotelevisivi  via
          satellite  e  via  cavo, indica il termine entro il quale i
          programmi  irradiati  dalle  emittenti  di  cui  al comma 6
          devono  essere trasmessi esclusivamente via satellite o via
          cavo.
              (Omissis).
              11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di
          una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito
          nazionale   per  la  trasmissione  di  programmi  in  forma
          codificata.  I  soggetti legittimamente esercenti alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  piu'  reti
          televisive  in ambito nazionale in forma codificata devono,
          ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  2  del presente
          articolo,  dal  31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via
          satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti.
          Ciascun  operatore  puo' proseguire l'esercizio di due reti
          fino  al  30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
          precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata
          in  via  transitoria,  alle stesse condizioni e nei termini
          previsti  dai  commi  6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
          regolamento  che  disciplina  le  trasmissioni in codice su
          frequenze  terrestri  e  tiene  conto, nell'indicazione del
          termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale
          tipo  di  trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento
          del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
          comunicazioni,  in via provvisoria, prima dell'approvazione
          del   piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze,
          assegna   le   frequenze   libere,   anche  a  seguito  del
          trasferimento  su  cavo o su satellite delle reti di cui al
          presente  comma,  ai  concessionari o autorizzati in ambito
          nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste
          dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita'
          adotta,  sulla  base  delle  norme contenute nella presente
          legge  e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 650, un
          regolamento  per  la disciplina dei servizi radiotelevisivi
          via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2,
          del  decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  1993,  n. 422, in
          contrasto con la presente legge.
              (Omissis).».