IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modi-ficazioni;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  che dal
1° gennaio  1993  eleva  al  10  per  cento l'aggio ai rivenditori di
generi di monopolio;
  Visto   l'art.   28  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito   dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto   l'art.   1   del  decreto  ministeriale  28 febbraio  1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50
del  1° marzo  1997,  che  fissa  al  58 per cento l'aliquota di base
dell'imposta di consumo delle sigarette;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29 settembre  1997,  n.  328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
che   fissa  l'ammontare  dell'imposta  di  consumo,  dovuta  per  le
sigarette  vendute  ad  un  prezzo inferiore a quello delle sigarette
della  classe  di  prezzo  piu' richiesta, nella misura del cento per
cento  dell'imposta  di  base, di cui all'art. 6, secondo comma della
predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Visto   il   decreto   direttoriale  17 dicembre  2003,  che  fissa
nell'allegata  tabella  A,  la  ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure
di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
  Considerata  la  necessita'  di  rideterminare gli importi indicati
nella  citata  tabella relativamente ai prezzi di vendita al pubblico
inferiori alla classe di prezzo piu' richiesta;

                              Decreta:

  Ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli 9  della legge
7 marzo  1985, n. 76, e 4 comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004,
n.  24, nella tabella allegato A, che sostituisce la tabella allegato
A  del decreto direttoriale 17 dicembre 2003, e' fissata, a decorrere
dal 1° marzo 2004, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei
prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, entra in vigore il 1° marzo 2004.
    Roma, 18 febbraio 2004
                                          Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 237