L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, e in particolare l'art. 1,
comma  28,  che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  il  regolamento approvato con delibera n. 54/99 del 5 maggio
1999,   recante   «Regolamento   sui  criteri  per  la  designazione,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  del Consiglio nazionale degli
utenti», e successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  n.  217/02/CONS  del  10 luglio  2002,  ed  in
particolare   l'art.   26,   recante   «Disposizioni  concernenti  il
trattamento  di  missione  del personale dell'Autorita', le spese del
presidente  e  dei commissari, le spese di rappresentanza, l'utilizzo
della carta di credito e delle auto di servzio»;
  Vista  la  delibera  n.  171/01/CONS  dell'11 aprile  2001, recante
«Determinazione  dell'indennita'  di  presenza  per  i componenti del
Consiglio nazionale degli utenti»;
  Vista  la  delibera  n.  455/03/CONS  del 23 dicembre 2003, recante
«Approvazione  del  piano  di  programmazione  pluriennale  2004-2006
dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni» e la delibera n.
456/03/CONS  del 23 dicembre 2003, recante «Approvazione del bilancio
di  previsione  per  l'esercizio  2004 dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni»;
  Considerata  l'esigenza  di apportare talune modifiche all'art. 15,
comma  2,  del  regolamento di cui alla citata delibera n. 54/99, con
riguardo alla disciplina delle spese;
  Considerata,  di conseguenza, la necessita' di abrogare la delibera
n.  171/01/CONS  e  di  determinare  il  compenso  dei componenti del
Consiglio nazionale degli utenti;
  Udita la relazione del presidente;

                              Delibera:

                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2, dell'art. 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio
1999, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Ai  componenti  del  Consiglio  nazionale  degli  utenti  e'
riconosciuto un compenso annuo».
  Dopo  il comma 2, dell'art. 15 della delibera n. 54/99 del 5 maggio
1999, si aggiungono i seguenti commi:
    «2-bis. Il compenso di cui al precedente comma e' fissato in euro
(omissis)   per  ciascun  componente,  ed  in  euro  (omissis)per  il
presidente,  ovvero  in  misura  proporzionale nel caso di permanenza
nell'incarico inferiore all'anno, ed e' erogato al termine di ciascun
quadrimestre   dell'anno   solare   a   decorrere   dalla   data   di
insediamento».
    «2-ter.  Per  lo  svolgimento  dell'incarico,  ai  componenti del
Consiglio  nazionale  degli  utenti e' riconosciuto il rimborso delle
spese sostenute e documentate, limitatamente agli oneri derivanti, da
viaggio, vitto e alloggio, in base alle vigenti disposizioni».