IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle
                        attivita' produttive

  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la
concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, alle
imprese  che  effettuano  nuovi  investimenti nelle aree territoriali
svantaggiate  individuate  dalla  Commissione delle Comunita' europee
come  destinatarie  degli  aiuti  a  finalita'  regionale di cui alle
deroghe  previste  dall'art. 87, paragrafo 3, del trattato istitutivo
della Comunita' europea;
  Visto,  in  particolare, il comma 8 del predetto art. 8, che rinvia
ad uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con  il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'emanazione  di disposizioni per l'effettuazione, dopo almeno dodici
mesi   dall'attribuzione   del  credito  d'imposta,  delle  verifiche
necessarie  a  garantire  la  corretta  applicazione  delle  relative
disposizioni e finalizzate, altresi', alla valutazione della qualita'
degli   investimenti   effettuati,   anche   al   fine   di  valutare
l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri strumenti
aventi analoga finalita';
  Viste  le  integrazioni  e  le modificazioni all'art. 8 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  introdotte  dall'art.  60  della  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n. 178, e dall'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, con le quali l'agevolazione e' stata, rispettivamente, estesa
al  settore  agricolo,  rimodulata  sulla  base  di  scelte di natura
politica  ed  economica  e  monitorata  ai  fini  del  rispetto della
normativa comunitaria:
  Visto  l'art.  62,  comma 1, lettera c), terzo periodo e l'art. 94,
comma  14,  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, con i quali sono
stati  previsti due regimi di aiuti relativi alle disposizioni recate
dall'art.  8  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 33, che stabiliscono
le  attribuzioni  ed  i  poteri  degli  uffici  delle imposte dirette
nell'ambito dell'attivita' di controllo fiscale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e, in particolare, gli articoli 51 e 52 che stabiliscono le
attribuzioni  ed  i  poteri  degli  uffici  dell'imposta  sul  valore
aggiunto nell'ambito dell'attivita' di controllo fiscale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  che  prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti che hanno
conseguito  il diritto al contributo di cui all'art. 8 della legge n.
388  del  2000,  di  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati
occorrenti per la ricognizione dei relativi investimenti realizzati;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
protocollo  n.  I/2/11653/02  del  24 gennaio 2003, con il quale sono
stati  approvati  i  modelli  di comunicazione dei dati relativi agli
investimenti agevolati di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000,
previsti  dall'art.  62, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 289
del 2002;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e,  in
particolare  gli  articoli 23  e  27,  concernenti  l'istituzione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle
attivita' produttive;
  Visto l'art. 57 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che
prevede  l'istituzione  delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro,
che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i
poteri  e le competenze gia' attribuite al Dipartimento delle entrate
del  Ministero delle finanze, nonche' l'art. 62 del decreto medesimo,
in  base  al  quale  e' stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle
entrate  sono  attribuite  tutte  le  funzioni concernenti le entrate
tributarie  non  assegnate  alla competenza di altre Agenzie, enti od
organi;
  Considerando  la  natura  di regolamento di esecuzione del presente
decreto,  diretto a disciplinare disposizioni prettamente strumentali
all'applicazione  dell'agevolazione  prevista dall'art. 8 della legge
23 dicembre 2000, n. 388;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno  fruito  del  credito
d'imposta  di  cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni  e  integrazioni, sono disposti i controlli
previsti dal comma 8 della medesima norma.
  2.  I  controlli  sulla  corretta  applicazione  delle disposizioni
contenute  nell'art.  8  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, sono
effettuati  dall'Agenzia  delle  entrate  e  dalla Guardia di finanza
mediante  apposite  verifiche,  nonche'  in  occasione dell'ordinaria
attivita' di controllo.
  3.  I  controlli sulla rispondenza degli investimenti effettuati ai
criteri  ed  ai  limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione
europea  sono  effettuati  dal  Ministero delle attivita' produttive,
anche in collaborazione con la Guardia di finanza.
  4.   L'Agenzia  delle  entrate  ed  il  Ministero  delle  attivita'
produttive predispongono gli strumenti, anche telematici, necessari a
garantire il reciproco scambio di informazioni, al fine di coordinare
l'attivita' di controllo ed evitare sovrapposizioni di intervento.