Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  «Monotard»  - insulina umana biosintetica autorizzata con
procedura  centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario
dei medicinali con i numeri:
      EU/1/02/235/001  40  UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino
10 ml uso sottocutaneo;
      EU/1/02/235/002  40  UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini
10 ml uso sottocutaneo;
      EU/1/02/235/003  100 UI/ml sospensione iniettabile 1 flaconcino
10 ml uso sottocutaneo;
      EU/1/02/235/004  100 UI/ml sospensione iniettabile 5 flaconcini
10 ml uso sottocutaneo;
    Titolare A.I.C.: Novo Nordisk AS.

                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei farmaci e dei dispositivi medici

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003,
n.  129  recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
  Vista la decisione della Commissione europea del 7 ottobre 2002 con
la  quale  la  specialita'  medicinale  «Monotard»  ha  modificato la
procedura da mutuo riconoscimento a procedura centralizzata;
  Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della
stessa   classe   e   dello  stesso  prezzo  delle  confezioni  della
specialita' medicinale «Monotard»;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione
della  direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive numeri 65/65,
75/318 e 75/319 CEE»;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di  finanza pubblica con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento    CEE    n.    2309/93    sono   cedute   dal   titolare
dell'autorizzazione  al  Servizio  sanitario  nazionale  ad un prezzo
contrattato  con  il Ministero della sanita' su conforme parere della
Commissione  unica  del  farmaco  secondo  i  criteri  stabiliti  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 4/5 novembre 2003 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione  alla  specialita'  medicinale  «Monotard»  debba venir
attribuito un nuovo numero di identificazione nazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  MONOTARD  nelle  confezioni indicate
viene   attribuito   il  seguente  nuovo  numero  di  identificazione
nazionale:
    40   UI/ml   sospensione   iniettabile  1  flaconcino  10 ml  uso
sottocutaneo n. 035934013/E (in base 10), 128MTX (in base 32);
    40   UI/ml   sospensione  iniettabile  5  flaconcini  10  ml  uso
sottocutaneo n. 035934025/E (in base 10), 128MU9 (in base 32);
    100   UI/ml   sospensione  iniettabile  1  flaconcino  10 ml  uso
sottocutaneo n. 035934037/E (in base 10), 128MUP (in base 32);
    100   UI/ml   sospensione  iniettabile  5  flaconcini  10 ml  uso
sottocutaneo n. 035934049/E (in base 10), 128MV1 (in base 32).