IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 17
febbraio  2004  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  ad euro 18.595 milioni e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  9  settembre, 24 settembre, 27
ottobre,  22  dicembre  2003  e  26 gennaio 2004 con i quali e' stata
disposta  l'emissione  delle  prime dieci tranches dei certificati di
credito  del  Tesoro  «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi
(«CTZ-24») con decorrenza 31 agosto 2003 e scadenza 31 agosto 2005;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre   l'emissione   di   una  undicesima  tranche  dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
undicesima  tranche  di  «CTZ-24»,  con  decorrenza  31 agosto 2003 e
scadenza 31 agosto 2005, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di
euro,  di  cui  al  decreto ministeriale del 9 settembre 2003, citato
nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal citato decreto ministeriale del 9 settembre
2003.