Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. Pagrivi - Div. Feoga All'Avepa All'A.P.T.I. All'Unitab All'O.N.T. Alla Coldiretti - Dipartimento economico Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confagricoltura Alla Copagri Alla F.AGR.I. Alla Confcoop.ve Federagroalimentari All'Anca Lega Coop Alla O. I. Interbright Alla O. I. Interorientali All'Associazione interprofessionale tabacco Alla S.G. S. Italia S.r.l. All'Agrisian All'Ufficio Tecnico e, per conoscenza: Al Comando carabinieri - Politiche agricole Premessa. Il presente documento definisce gli adempimenti connessi alle richieste di riconoscimento, ai quali le imprese di trasformazione dovranno attenersi per il raccolto 2004. I riferimenti normativi comunitari sono quelli dei regolamenti CE numeri 2075/92, 1636/98, 2848/98, 2162/99, 531/00, 385/01, 486/02, 1005/02. In particolare si richiama l'art. 6 del regolamento CE n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che definisce: «impresa di prima trasformazione (di seguito definita impresa), qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o piu' stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio»; «prima trasformazione del tabacco, la trasformazione del tabacco greggio in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualita' corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture)». Il presente documento tiene conto, altresi', di quanto disposto dalla circolare MIPAF numeri 167/G-1 del 2 marzo 1999 e dalle circolari AIMA n. 1145 del 26 luglio 2000 e n. 1147 del 28 luglio 2000. Disposizioni generali. Il certificato di riconoscimento e' rilasciato alla: 1) impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e che ha mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative; 2) impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003, ma che ha variato le caratteristiche tecniche e amministrative; 3) nuova impresa che presenta la domanda di riconoscimento per la prima volta. Le imprese che si riconoscono nelle sopra citate tipologie devono essere in possesso dei seguenti requisiti, indispensabili all'ottenimento del riconoscimento stesso: A) Il possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno fino al 31 dicembre 2005, a titolo di: proprieta'; affitto; comodato; altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorita'. Lo stabilimento di prima trasformazione e' considerato idoneo alla trasformazione del tabacco se, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento o del mantenimento dello stesso, e' costituito da: locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco sciolto e in colli, la fermentazione (ove necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco; impianto industriale comprendente macchinari adeguati al gruppo di varieta' da trasformare, quali: a) nastro di alimentazione; b) silos di miscelazione (le imprese che non sono in possesso del silos di miscelazione non saranno abilitate e autorizzate a tale tipo di lavorazione; il certificato di riconoscimento rilasciato da questa Agenzia evidenziera' le imprese abilitate alla miscelazione dei tabacchi); c) umidificatore - spulardatore; d) nastri di cernita; e) pressa e linea di confezionamento; f) laboratorio di analisi con umidimetro; g) galleria continua di essiccazione, necessaria per la trasformazione dei tabacchi del gruppo varietale 01, 02, 03 e 04. B) La gestione, in nome e per conto proprio, di uno stabilimento idoneo alla prima trasformazione del tabacco greggio allo stato sciolto. La gestione comporta: la responsabilita' di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa, compresa quella inerente l'amministrazione diretta della maggior parte del personale utilizzato; la responsabilita' della gestione degli impianti dello stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato. C) La disponibilita' esclusiva dell'impianto. D) La disponibilita' finanziaria che consenta il pagamento ai produttori del prezzo di acquisto del tabacco sciolto. E) L'essere nel pieno e libero esercizio della propria attivita'. Modalita' per ottenere il certificato di riconoscimento per il raccolto 2004. Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese dovranno far pervenire all'Organismo pagatore AGEA Ufficio ortofrutta - tabacco, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, ovvero, per le imprese con sede legale nella regione Veneto, all'Organismo pagatore AVEPA Area tecnica e di autorizzazione, corso del Popolo - Passaggio Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova, entro e non oltre il termine del 12 marzo 2004 la domanda di riconoscimento, secondo il fac-simile allegato (Mod. 1), sottoscritta dal legale rappresentante. Alla domanda di riconoscimento dovranno essere allegati i seguenti documenti: dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA; attestati (vedi elenco allegato A) rilasciati dalle competenti autorita', relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2004, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato (Mod. 2). Per le imprese che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' necessario fornire, altresi', la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni; atto di possesso, in originale o copia autenticata, regolarmente registrato, corredato di planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito; in caso di atto relativo al solo titolo di proprieta' del magazzino di trasformazione e di deposito e dei relativi macchinari, si precisa che per tale documentazione e' sufficiente l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta proprieta' contenuta nel modulo di domanda (Mod. 1); certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potra' essere prodotta auto dichiarazione secondo fac-simile allegato (Mod. 3); referenze bancarie, al fine di dimostrare la reale capacita' finanziaria dell'impresa di trasformazione; dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla capacita' finanziaria cosi' come richiesto al punto D) delle disposizioni generali della presente circolare; verbale di idoneita', redatto dai tecnici della societa' di controllo autorizzata dall'AGEA. L'impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e che ha mantenuto invariate le caratteristiche tecniche e amministrative, deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la permanenza delle condizioni amministrative e tecniche previste dalla presente nota e gia' verificate dall'Amministrazione per il riconoscimento del raccolto 2003, redatta come da fac-simile allegato (Mod. 4). L'impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e che non ha mantenuto invariate, in tutto o in parte, le caratteristiche tecniche e amministrative, deve allegare alla domanda una dichiarazione che specifichi i requisiti modificati e la documentazione relativa ai requisiti modificati. Per entrambe le predette tipologie di imprese e' necessario, comunque, trasmettere copia degli attestati (vedi elenco allegato A), rilasciati dalle competenti autorita', relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2004, se per il raccolto 2003 e' stata allegata alla documentazione prescritta dalla circolare AGEA n. 7 prot. 709 del 15 febbraio 2002, solamente, la relativa auto certificazione. La nuova impresa, che presenta per la prima volta la domanda di riconoscimento per il raccolto 2004, deve allegare alla domanda stessa (Mod. 1), anche l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati, in originale o copia autenticata. Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto. Per quei magazzini di trasformazione che non hanno capacita' di stoccaggio sufficiente al quantitativo di tabacco che l'impresa intende trasformare e' necessario che, contestualmente alla domanda di riconoscimento alla trasformazione, l'impresa denunci anche i magazzini di deposito secondo le procedure di seguito riportate: planimetria del magazzino destinato a deposito tabacchi in colli o sciolto; titolo di possesso in originale o copia autenticata, debitamente registrata, da cui risulti la disponibilita' e il periodo di utilizzo da parte dell'impresa; attestati (vedi elenco allegato A), rilasciati dalle competenti autorita', relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento per il raccolto 2004, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta come da fac-simile allegato (Mod. 2 ). Per le imprese che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' necessario fornire, altresi', la prova della richiesta di rilascio delle predette attestazioni; dichiarazione di impegno del legale rappresentante a consentire l'accesso ai locali dichiarati in domanda da parte dei funzionari incaricati dei controlli dall'AGEA; verbale di idoneita', redatto dai tecnici della societa' di controllo autorizzata dall'AGEA. Verbale di idoneita'. Tutte le imprese dovranno richiedere alla societa' di controllo, incaricata all'uopo da questa Agenzia (SGS Italia S.r.l., via Cesare Balbo n. 3 - 06121 Perugia, tel. 075.33159, fax 075.30714) il sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede il riconoscimento. Una copia in originale del verbale di idoneita', con relativa planimetria dei locali, redatto dai tecnici SGS dovra' essere allegata alla domanda di riconoscimento come innanzi specificato. La societa' di controllo, ricevuta la richiesta dalle imprese, anche a mezzo fax, provvedera' a redigere, sia per le imprese gia' riconosciute per il raccolto 2003, che per quelle che ne richiedono il riconoscimento per la prima volta per il raccolto 2004, apposito verbale d'idoneita' tecnica del magazzino di trasformazione e eventuali magazzini di deposito richiesti in domanda. Rilascio del certificato di riconoscimento per il raccolto 2004. L'AGEA rilascia il certificato di riconoscimento entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda alle imprese che ne hanno fatto richiesta e che soddisfano i requisiti previsti dalla presente circolare. Si precisa che le richieste, da parte di questa Amministrazione, di documentazione integrativa a quella gia' presentata, o di ulteriori accertamenti tecnici alle imprese richiedenti, che in ogni caso non potra' protrarsi oltre la data limite del 12 maggio 2004, interrompono i sessanta giorni previsti dalla predetta normativa in materia di riconoscimento delle imprese. Il certificato di riconoscimento per il raccolto 2004 permettera' alle imprese di sottoscrivere contratti di coltivazione nell'ambito della O.C.M. Tabacco definita dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992. Controlli amministrativi. L'AGEA e' tenuta a svolgere, in ottemperanza delle disposizioni comunitarie di cui agli articoli 43 e 48 del regolamento CE n. 2848/98 e delle disposizioni nazionali che prevedono, presso le imprese: a) misure di controllo; b) verifiche amministrative/contabili. Le verifiche in questione, che si aggiungono ai prescritti controlli tecnici di magazzino, sono intese a verificare, sulla base della documentazione amministrativa/contabile, il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento delle imprese, ai sensi dell'art. 7 del precitato regolamento, nonche' il rispetto del termine stabilito per il pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco ai produttori. Gli esiti dei controlli saranno presi in considerazione al fine della concessione, del mantenimento o della revoca del riconoscimento alle imprese. Sanzioni. Il riconoscimento e' revocato, con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ricorrano uno o piu' requisiti per il riconoscimento, o nel caso di cui all'art. 53 del regolamento n. 2848/98 e in particolare: 1) se il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'art. 9, paragrafo 3, lettera j) viene superato di trenta giorni, il riconoscimento all'impresa e' revocato per un anno. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni, comporta la revoca del riconoscimento per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni; 2) se gli amministratori di un'impresa si rendono responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento, non possono amministrare altre imprese di trasformazione riconosciute, ne' presentare domanda di riconoscimento durante il primo anno in cui si applica la sanzione; 3) se, per la stessa campagna, due o piu' imprese, operanti nello stesso magazzino, con linee di lavorazione e locali distinti, non rendono certa la distinzione tra le partite di tabacco contrattate e acquistate dalle predette imprese; 4) se ricorrono i presupposti di cui all'art. 17, punto 3 del regolamento CE n. 2075/92 del 30 giugno 1992. Il certificato di riconoscimento non viene concesso se piu' imprese fanno richiesta per uno stesso magazzino o per la stessa linea di lavorazione. In questi casi le relative domande saranno ritenute nulle. L'impresa alla quale e' stato revocato il riconoscimento, potra' presentare una nuova domanda solo dopo che sia trascorso il periodo della revoca stessa. Roma, 24 febbraio 2004 Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli