Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie e internazionali - Div.
                                  Pagrivi - Div. Feoga
                                  All'Avepa
                                  All'A.P.T.I.
                                  All'Unitab
                                  All'O.N.T.
                                  Alla   Coldiretti   -  Dipartimento
                                  economico
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Copagri
                                  Alla F.AGR.I.
                                  Alla                    Confcoop.ve
                                  Federagroalimentari
                                  All'Anca Lega Coop
                                  Alla O. I. Interbright
                                  Alla O. I. Interorientali
                                  All'Associazione interprofessionale
                                  tabacco
                                  Alla S.G. S. Italia S.r.l.
                                  All'Agrisian
                                  All'Ufficio Tecnico
                                      e, per conoscenza:
                                  Al  Comando carabinieri - Politiche
                                  agricole

                              Premessa.

  Il  presente  documento  definisce  gli  adempimenti  connessi alle
richieste  di  riconoscimento,  ai quali le imprese di trasformazione
dovranno attenersi per il raccolto 2004.
  I  riferimenti  normativi comunitari sono quelli dei regolamenti CE
numeri 2075/92,  1636/98,  2848/98,  2162/99, 531/00, 385/01, 486/02,
1005/02.  In  particolare  si richiama l'art. 6 del regolamento CE n.
2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che definisce:
    «impresa  di  prima trasformazione (di seguito definita impresa),
qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  riconosciuta che, dotata di
impianti  e  attrezzature  consone  a  tale  scopo, effettua la prima
trasformazione  del  tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio
conto,  uno  o  piu' stabilimenti di prima trasformazione del tabacco
greggio»;
    «prima  trasformazione del tabacco, la trasformazione del tabacco
greggio  in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o
colli   omogenei  di  qualita'  corrispondente  alle  esigenze  degli
utilizzatori finali (manifatture)».
  Il  presente  documento  tiene  conto, altresi', di quanto disposto
dalla  circolare  MIPAF  numeri 167/G-1  del  2 marzo  1999  e  dalle
circolari  AIMA  n.  1145  del 26 luglio 2000 e n. 1147 del 28 luglio
2000.

Disposizioni generali.

  Il certificato di riconoscimento e' rilasciato alla:
    1) impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003
e   che   ha   mantenuto  invariate  le  caratteristiche  tecniche  e
amministrative;
    2) impresa  che  ha  ottenuto  il  riconoscimento per il raccolto
2003, ma che ha variato le caratteristiche tecniche e amministrative;
    3) nuova impresa che presenta la domanda di riconoscimento per la
prima volta.
  Le  imprese  che si riconoscono nelle sopra citate tipologie devono
essere   in   possesso   dei   seguenti   requisiti,   indispensabili
all'ottenimento del riconoscimento stesso:
  A)  Il possesso di uno stabilimento di prima trasformazione, almeno
fino al 31 dicembre 2005, a titolo di:
    proprieta';
    affitto;
    comodato;
    altra   forma   d'uso  ottenuta  con  provvedimento  di  pubblica
autorita'.
  Lo  stabilimento di prima trasformazione e' considerato idoneo alla
trasformazione  del  tabacco se, al momento della presentazione della
domanda  di  riconoscimento  o  del  mantenimento  dello  stesso,  e'
costituito da:
    locali  adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di
tabacco  greggio  secco  sciolto  e  in  colli, la fermentazione (ove
necessaria) e la lavorazione industriale del tabacco;
    impianto  industriale  comprendente macchinari adeguati al gruppo
di varieta' da trasformare, quali:
      a) nastro di alimentazione;
      b) silos  di  miscelazione (le imprese che non sono in possesso
del  silos di miscelazione non saranno abilitate e autorizzate a tale
tipo  di  lavorazione; il certificato di riconoscimento rilasciato da
questa  Agenzia  evidenziera'  le imprese abilitate alla miscelazione
dei tabacchi);
      c) umidificatore - spulardatore;
      d) nastri di cernita;
      e) pressa e linea di confezionamento;
      f) laboratorio di analisi con umidimetro;
      g) galleria   continua   di  essiccazione,  necessaria  per  la
trasformazione dei tabacchi del gruppo varietale 01, 02, 03 e 04.
  B)  La  gestione,  in nome e per conto proprio, di uno stabilimento
idoneo  alla  prima  trasformazione  del  tabacco  greggio allo stato
sciolto.
  La gestione comporta:
    la  responsabilita'  di  un  amministratore o suo delegato per la
gestione   complessiva   dell'impresa,   compresa   quella   inerente
l'amministrazione   diretta   della   maggior   parte  del  personale
utilizzato;
    la   responsabilita'   della   gestione   degli   impianti  dello
stabilimento, da parte di un tecnico espressamente designato.
  C) La disponibilita' esclusiva dell'impianto.
  D)  La  disponibilita'  finanziaria  che  consenta  il pagamento ai
produttori del prezzo di acquisto del tabacco sciolto.
  E) L'essere nel pieno e libero esercizio della propria attivita'.

Modalita'  per  ottenere  il  certificato  di  riconoscimento  per il
raccolto 2004.

  Al  fine  di  ottenere  il  riconoscimento, le imprese dovranno far
pervenire  all'Organismo  pagatore AGEA Ufficio ortofrutta - tabacco,
via  Palestro  n.  81  -  00185 Roma, ovvero, per le imprese con sede
legale  nella  regione  Veneto,  all'Organismo  pagatore  AVEPA  Area
tecnica  e  di autorizzazione, corso del Popolo - Passaggio Gaudenzio
n.  1  - 35131 Padova, entro e non oltre il termine del 12 marzo 2004
la   domanda   di  riconoscimento,  secondo  il  fac-simile  allegato
(Mod. 1), sottoscritta dal legale rappresentante.
  Alla  domanda di riconoscimento dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
    dichiarazione  di  impegno del legale rappresentante a consentire
l'accesso  ai  locali  dichiarati  in domanda da parte dei funzionari
incaricati dei controlli dall'AGEA;
    attestati  (vedi  elenco  allegato A) rilasciati dalle competenti
autorita',  relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria
e  di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione
e  dei  magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento
per  il  raccolto  2004, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante, redatta come da fac-simile
allegato   (Mod. 2).   Per   le   imprese  che  hanno  presentato  la
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  e' necessario fornire,
altresi',  la  prova  della  richiesta  di  rilascio  delle  predette
attestazioni;
    atto  di possesso, in originale o copia autenticata, regolarmente
registrato,   corredato  di  planimetria  dello  stabilimento  e  dei
relativi  magazzini  di  deposito;  in  caso di atto relativo al solo
titolo  di proprieta' del magazzino di trasformazione e di deposito e
dei  relativi  macchinari,  si precisa che per tale documentazione e'
sufficiente  l'apposita  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio,
attestante  la  suddetta  proprieta'  contenuta nel modulo di domanda
(Mod. 1);
    certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con
vigenza  e  dicitura antimafia. In alternativa potra' essere prodotta
auto dichiarazione secondo fac-simile allegato (Mod. 3);
    referenze  bancarie,  al  fine  di  dimostrare la reale capacita'
finanziaria dell'impresa di trasformazione;
    dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla capacita'
finanziaria  cosi'  come  richiesto  al  punto D)  delle disposizioni
generali della presente circolare;
    verbale  di  idoneita',  redatto  dai  tecnici  della societa' di
controllo autorizzata dall'AGEA.
  L'impresa  che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e
che   ha   mantenuto   invariate   le   caratteristiche   tecniche  e
amministrative,   deve   allegare   alla  domanda  una  dichiarazione
sostitutiva  di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante,
attestante  la  permanenza delle condizioni amministrative e tecniche
previste  dalla  presente nota e gia' verificate dall'Amministrazione
per  il  riconoscimento del raccolto 2003, redatta come da fac-simile
allegato (Mod. 4).
  L'impresa  che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2003 e
che   non   ha   mantenuto   invariate,  in  tutto  o  in  parte,  le
caratteristiche tecniche e amministrative, deve allegare alla domanda
una   dichiarazione  che  specifichi  i  requisiti  modificati  e  la
documentazione relativa ai requisiti modificati.
  Per  entrambe  le  predette  tipologie  di  imprese  e' necessario,
comunque, trasmettere copia degli attestati (vedi elenco allegato A),
rilasciati  dalle  competenti  autorita',  relativi  alla regolarita'
urbanistica,  igienico  sanitaria  e  di  sicurezza  sul lavoro degli
stabilimenti  di prima trasformazione e dei magazzini di deposito dei
quali  si  richiede il riconoscimento per il raccolto 2004, se per il
raccolto  2003 e' stata allegata alla documentazione prescritta dalla
circolare  AGEA  n.  7  prot. 709 del 15 febbraio 2002, solamente, la
relativa auto certificazione.
  La  nuova  impresa,  che  presenta per la prima volta la domanda di
riconoscimento  per  il  raccolto  2004,  deve  allegare alla domanda
stessa (Mod. 1), anche l'atto costitutivo e lo statuto aggiornati, in
originale o copia autenticata.

Magazzini di deposito tabacchi in colli o sciolto.

  Per  quei  magazzini  di  trasformazione che non hanno capacita' di
stoccaggio  sufficiente  al  quantitativo  di  tabacco  che l'impresa
intende  trasformare  e' necessario che, contestualmente alla domanda
di  riconoscimento  alla  trasformazione,  l'impresa  denunci anche i
magazzini di deposito secondo le procedure di seguito riportate:
    planimetria  del magazzino destinato a deposito tabacchi in colli
o sciolto;
    titolo  di possesso in originale o copia autenticata, debitamente
registrata, da cui risulti la disponibilita' e il periodo di utilizzo
da parte dell'impresa;
    attestati  (vedi  elenco allegato A), rilasciati dalle competenti
autorita',  relativi alla regolarita' urbanistica, igienico sanitaria
e  di sicurezza sul lavoro degli stabilimenti di prima trasformazione
e  dei  magazzini di deposito dei quali si richiede il riconoscimento
per  il  raccolto  2004, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante, redatta come da fac-simile
allegato   (Mod.  2  ).  Per  le  imprese  che  hanno  presentato  la
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  e' necessario fornire,
altresi',  la  prova  della  richiesta  di  rilascio  delle  predette
attestazioni;
    dichiarazione  di  impegno del legale rappresentante a consentire
l'accesso  ai  locali  dichiarati  in domanda da parte dei funzionari
incaricati dei controlli dall'AGEA;
    verbale  di  idoneita',  redatto  dai  tecnici  della societa' di
controllo autorizzata dall'AGEA.

Verbale di idoneita'.

  Tutte  le  imprese  dovranno richiedere alla societa' di controllo,
incaricata  all'uopo da questa Agenzia (SGS Italia S.r.l., via Cesare
Balbo  n.  3  -  06121  Perugia,  tel. 075.33159,  fax  075.30714) il
sopralluogo, presso gli stabilimenti ed i magazzini per cui si chiede
il  riconoscimento.  Una copia in originale del verbale di idoneita',
con  relativa  planimetria dei locali, redatto dai tecnici SGS dovra'
essere   allegata   alla   domanda  di  riconoscimento  come  innanzi
specificato.
  La  societa'  di  controllo,  ricevuta  la richiesta dalle imprese,
anche  a  mezzo  fax, provvedera' a redigere, sia per le imprese gia'
riconosciute  per  il raccolto 2003, che per quelle che ne richiedono
il  riconoscimento  per la prima volta per il raccolto 2004, apposito
verbale   d'idoneita'  tecnica  del  magazzino  di  trasformazione  e
eventuali magazzini di deposito richiesti in domanda.

Rilascio del certificato di riconoscimento per il raccolto 2004.

  L'AGEA  rilascia  il  certificato  di riconoscimento entro sessanta
giorni  dal  ricevimento  della  relativa domanda alle imprese che ne
hanno  fatto  richiesta  e  che soddisfano i requisiti previsti dalla
presente circolare.
  Si precisa che le richieste, da parte di questa Amministrazione, di
documentazione  integrativa  a quella gia' presentata, o di ulteriori
accertamenti  tecnici  alle imprese richiedenti, che in ogni caso non
potra'   protrarsi   oltre   la   data  limite  del  12 maggio  2004,
interrompono  i  sessanta giorni previsti dalla predetta normativa in
materia di riconoscimento delle imprese.
  Il  certificato  di riconoscimento per il raccolto 2004 permettera'
alle  imprese  di sottoscrivere contratti di coltivazione nell'ambito
della  O.C.M.  Tabacco  definita dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del
Consiglio del 30 giugno 1992.

Controlli amministrativi.

  L'AGEA  e'  tenuta  a  svolgere, in ottemperanza delle disposizioni
comunitarie  di  cui  agli  articoli 43  e  48  del regolamento CE n.
2848/98  e  delle  disposizioni  nazionali  che  prevedono, presso le
imprese:
    a) misure di controllo;
    b) verifiche amministrative/contabili.
  Le   verifiche  in  questione,  che  si  aggiungono  ai  prescritti
controlli  tecnici di magazzino, sono intese a verificare, sulla base
della  documentazione  amministrativa/contabile,  il  rispetto  delle
condizioni  previste  per  il  riconoscimento delle imprese, ai sensi
dell'art.  7  del  precitato  regolamento,  nonche'  il  rispetto del
termine  stabilito per il pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco
ai produttori.
  Gli  esiti  dei  controlli  saranno presi in considerazione al fine
della concessione, del mantenimento o della revoca del riconoscimento
alle imprese.

Sanzioni.

  Il riconoscimento e' revocato, con effetto a decorrere dal raccolto
successivo alla data in cui non ricorrano uno o piu' requisiti per il
riconoscimento,  o  nel  caso  di  cui all'art. 53 del regolamento n.
2848/98 e in particolare:
    1)  se  il  termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui
all'art.  9, paragrafo 3, lettera j) viene superato di trenta giorni,
il  riconoscimento  all'impresa e' revocato per un anno. Ogni periodo
aggiuntivo  di  trenta  giorni, comporta la revoca del riconoscimento
per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni;
    2)  se  gli amministratori di un'impresa si rendono responsabili,
deliberatamente   o   per   grave   negligenza,   della   revoca  del
riconoscimento,   non   possono   amministrare   altre   imprese   di
trasformazione riconosciute, ne' presentare domanda di riconoscimento
durante il primo anno in cui si applica la sanzione;
    3) se, per la stessa campagna, due o piu' imprese, operanti nello
stesso  magazzino,  con  linee  di lavorazione e locali distinti, non
rendono  certa la distinzione tra le partite di tabacco contrattate e
acquistate dalle predette imprese;
    4)  se  ricorrono  i  presupposti di cui all'art. 17, punto 3 del
regolamento CE n. 2075/92 del 30 giugno 1992.
  Il certificato di riconoscimento non viene concesso se piu' imprese
fanno  richiesta  per  uno  stesso magazzino o per la stessa linea di
lavorazione.  In  questi  casi  le  relative domande saranno ritenute
nulle.
  L'impresa  alla  quale  e' stato revocato il riconoscimento, potra'
presentare  una  nuova domanda solo dopo che sia trascorso il periodo
della revoca stessa.
    Roma, 24 febbraio 2004
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli