IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 25 agosto 2003, protocollo n. 829711, con la quale la societa' OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l., con sede in via Ancona, 21 - 00198 Roma, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; Decreta: Art. 1. 1. La societa' OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l. e' designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. 2. Il suddetto organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.