Si  informa  che con regolamento (CE) n. 308/04 della Commissione
dell'Unione  europea  del  20  febbraio  2004,  pubblicato nella GUCE
L52/37  del  21  febbraio  2004  sono  state  fissate le norme per la
partecipazione  alla  ridistribuzione nell'anno 2004 dei quantitativi
non   utilizzati   nell'anno   contingentale   2003  dei  contingenti
quantitativi di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 427/2003.
    L'ammontare  dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima
richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato I.
Il modello di domanda figura in Allegato II.
    Le  domande  per  ottenere le licenze di importazione, redatte in
carta    semplice,    possono   essere   presentate   presso   questa
amministrazione,  a  partire  dal  giorno  successivo  a quello della
pubblicazione  nella  GUCE  del regolamento (CE) n. 308/2004 e devono
pervenire   a   questo   Ministero   -  Direzione  generale  politica
commerciale  -  Div.  VII  -  V.le Boston, 25 - 00144 Roma - entro il
termine  perentorio del 10 marzo 2004, ore 15. Al riguardo fa fede il
timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione
spedizione e corrispondenza (UASC).
    La  Commissione  dell'Unione europea adottera' entro il 30 aprile
2004  i  criteri  quantitativi  in  base ai quali le domande potranno
essere soddisfatte.
    Le licenze hanno validita' fino al 31 dicembre 2004.
    Gli  operatori  che intendono partecipare alla ripartizione delle
quote  riservate  agli  importatori tradizionali devono comprovare di
aver  effettuato  importazioni,  per  la stessa tipologia di prodotti
oggetto   della  domanda,  negli  anni  1998  o  1999,  dichiarandone
l'operativita' effettiva.
    A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del
regolamento  (CE)  n.  520/94  del  Consiglio,  i  giustificativi che
comprovino   l'avvenuta  immissione  in  libera  pratica  nell'Unione
europea  dei  prodotti  contingentati.  Al  fine  di  semplificare le
formalita'  e'  sufficiente  che  gli  importatori  tradizionali gia'
titolari  di  licenze  d'importazione  rilasciate  al  momento  della
ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. presentino, insieme
alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.
    Possono  partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli
altri importatori, solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di
importazione  per  l'anno  2003,  in  base  al  regolamento  (CE)  n.
2077/2002  della  Commissione  possano  dimostrare  di aver importato
almeno l'80% del quantitativo autorizzato.
    Gli  operatori  ritenuti  «persone legate» ai sensi dell'art. 143
(di  cui  si  allega  copia)  del  regolamento  (CE) n. 2454/93 della
Commissione,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   L 253
dell'11 ottobre  1993,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
993/01,   possono   presentare   esclusivamente  singole  domande  di
autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori
non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda.
    Nelle  domande  dovra'  figurare  la  seguente  dichiarazione: Io
sottoscritto  certifico  che le informazioni figuranti nella presente
domanda  sono  esatte  e  fornite  in  buona fede, che sono stabilito
nell'Unione  europea  e che la presente domanda e' l'unica presentata
da  me  o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143
regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile
alle  merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire
la  licenza  all'Autorita'  competente  per  il rilascio, entro dieci
giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.