Si informa che con regolamento (CE) n. 308/04 della Commissione dell'Unione europea del 20 febbraio 2004, pubblicato nella GUCE L52/37 del 21 febbraio 2004 sono state fissate le norme per la partecipazione alla ridistribuzione nell'anno 2004 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003 dei contingenti quantitativi di cui al regolamento (CE) del Consiglio n. 427/2003. L'ammontare dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato I. Il modello di domanda figura in Allegato II. Le domande per ottenere le licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del regolamento (CE) n. 308/2004 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale politica commerciale - Div. VII - V.le Boston, 25 - 00144 Roma - entro il termine perentorio del 10 marzo 2004, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC). La Commissione dell'Unione europea adottera' entro il 30 aprile 2004 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze hanno validita' fino al 31 dicembre 2004. Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operativita' effettiva. A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'Unione europea dei prodotti contingentati. Al fine di semplificare le formalita' e' sufficiente che gli importatori tradizionali gia' titolari di licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente. Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori, solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di importazione per l'anno 2003, in base al regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato. Gli operatori ritenuti «persone legate» ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/01, possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Nelle domande dovra' figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda e' l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorita' competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.