Agli  Ispettorati  compartimentali  dei
                              Monopoli di Stato
                              Al  Comando  generale  della Guardia di
                              finanza  -  Ufficio  del  Capo di Stato
                              Maggiore
                              Al     Ministero     dell'interno     -
                              Dipartimento della pubblica sicurezza
                              Al Gabinetto dell'on.le signor Ministro
                              Agli  Organismi  di  certificazione  ed
                              ispezione
                              e, p.c.
                              All'Ufficio    per   il   coordinamento
                              legislativo - Finanze
                              All'Agenzia delle entrate - Ufficio del
                              direttore
                              Alla ACMI
                              Alla A.N.E.S.V. - A.G.I.S.
                              All'Assotrattenimento
                              Al Consorzio gioco
                              Alla S.A.P.A.R. - A.G.I.S.
                              Alla SINDAUT - FIPE
                              Alla CONFAPI
                              Alla Confartigianato
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              Alla Confindustria

Premessa

L'art.  39,  comma  12,  del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, ha riordinato la
disciplina  degli apparecchi con vincite in denaro ex art. 110, comma
6,  del  Testo  Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.),
introdotta  dall'art.  22  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Con   la   presente   circolare   sono   disciplinate   le  procedure
amministrative di gestione degli apparecchi in argomento.

1. Certificazione di conformita'
L'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dispone  che  i  produttori  e  gli
importatori  degli  apparecchi  in  commento  presentino  ad  AAMS un
esemplare  di modello degli apparecchi che essi intendono produrre od
importare   al   fine  di  ottenere  la  relativa  certificazione  di
conformita' alle regole tecniche di produzione e di funzionamento.

Al  riguardo,  AAMS  ha adottato - d'intesa con il Dipartimento della
Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - il decreto 4 dicembre
2003 concernente le specifiche di produzione nonche' le regole per la
verifica tecnica di conformita' degli apparecchi in questione.

Per  le  attivita'  di  verifica  tecnica, AAMS ha stipulato apposite
convenzioni  con  taluni organismi di certificazione ed ispezione, in
possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 7 del richiamato decreto 4
dicembre  2003.  L'elenco  di  tali organismi e' disponibile sul sito
internet dell'Amministrazione (www.aams.it).

Cio'  premesso,  il  produttore/importatore  che  intenda  produrre o
importare gli apparecchi in oggetto e' tenuto a sottoporre i relativi
esemplari  di  modello  a verifica tecnica presso uno degli organismi
summenzionati,  dandone,  nel  contempo, comunicazione alla Direzione
generale  di  AAMS  mediante  l'invio  del  "Modulo RVC" (Allegato 1)
anch'esso gia' disponibile sul sito internet dell'Amministrazione.

La  procedura fin qui descritta costituisce il presupposto formale ed
essenziale   per   l'avvio   dell'iter   amministrativo   volto  alla
certificazione  della  conformita'  dell'esemplare  di  modello  alle
prescrizioni  legislative  e  regolamentari  e, quindi, al successivo
rilascio  dei  "nulla osta di distribuzione" per tutti gli apparecchi
prodotti o importati conformemente al modello certificato.

E necessario chiarire, in via preliminare, che l'esemplare di modello
sottoposto a verifica tecnica di conformita' deve, obbligatoriamente,
prevedere  un  costo  unico e predeterminato della partita. Cio' vuol
dire che tutti gli apparecchi prodotti od importati in conformita' al
modello  approvato  devono  recare  il  medesimo costo fisso per ogni
singola partita.

Il  produttore/importatore  e'  tenuto ad indicare, inoltre, per ogni
esemplare   di   modello  sottoposto  a  verifica,  la  denominazione
commerciale  nonche'  la  sigla  alfanumerica  assegnata  al medesimo
esemplare prototipale.

L'organismo   di   certificazione   ed  ispezione,  a  sua  volta,  a
conclusione  delle  attivita'  di  verifica  previste sia dal decreto
interdirettoriale 4 dicembre 2003 che dalla convenzione sottoscritta,
e' tenuto ad inoltrare alla Direzione generale di AAMS il "Modulo EV"
(Allegato   2),   concernente   l'esito  della  verifica  tecnica  di
conformita',   unitamente   alla   prevista,   dettagliata  relazione
contenente  le  metodologie  utilizzate  per le verifiche stesse ed i
risultati analitici di ciascuna prova effettuata.

A  conclusione  della  verifica  tecnica  con  esito  positivo,  AAMS
trasmette  al  produttore/importatore il "certificato di conformita'"
contenente   anche   il   "codice  modello"  assegnato  all'esemplare
sottoposto a verifica. Tale codice dovra' essere indicato nel modello
di   richiesta  del  "nulla  osta  di  distribuzione"  da  parte  del
produttore/importatore medesimo.

Coerentemente  con quanto disposto dall'art. 38, comma 3, della legge
n.  388  del  2000  e dall'art. 1, comma 4, lettere a) e b), del gia'
citato  decreto 4 dicembre 2003, i soggetti tenuti alla presentazione
del  modello  prototipale  per  la  verifica  di  conformita'  sono i
produttori/importatori degli apparecchi in argomento.

Al riguardo, le aziende produttrici con sede o rappresentanza stabile
in Italia sono tenute a presentare direttamente il predetto esemplare
di  modello  e  ad  esse  puo'  essere  rilasciato  il certificato di
conformita', in caso di esito positivo della verifica tecnica.


Il produttore estero, viceversa, puo' adottare una duplice soluzione:
puo'  presentare  direttamente il modello di cui sopra, come nel caso
del produttore nazionale, ovvero puo' avvalersi di un importatore con
sede  stabile  in  Italia.  In  quest'ultimo  caso e' l'importatore a
presentare l'esemplare di modello per la verifica di conformita' ed a
questi puo' essere rilasciato il relativo certificato.

2. Nulla osta di distribuzione (rilasciato al produttore/importatore)

L'art.  38, comma 4, della legge n. 388 del 2000 dispone che, al fine
di  poter  distribuire  gli  apparecchi  sul territorio nazionale, il
produttore/importatore   deve   richiedere   ad   AAMS   e,   quindi,
all'Ispettorato  compartimentale  nel  cui  ambito territoriale e' la
propria  sede legale, i "nulla osta di distribuzione" Tale richiesta,
effettuata  mediante  il  "Modulo  1-C6"  (Allegato  3),  costituisce
autocertificazione  di  conformita'  degli  apparecchi,  prodotti  od
importati, rispetto all'esemplare di modello certificato.

La  richiesta  di  cui  sopra  deve essere, altresi', corredata da un
supporto  magnetico  o  CD-ROM  contenente l'elenco dettagliato degli
apparecchi per i quali e' fatta istanza di nulla osta, realizzato con
le  modalita'  definite  nel citato "Modulo 1C6". Per la compilazione
del  suddetto  elenco  analitico  i  produttori/importatori  potranno
utilizzare,  per  evidenti  motivi  di  omogeneita'  ed economicita',
l'applicazione   informatica   disponibile   gratuitamente  sul  sito
internet dell'Amministrazione.

L'Ispettorato  compartimentale competente per territorio, ricevuta la
documentazione  di  cui  sopra, provvede all'inserimento dei relativi
dati  nel  sistema  informatico  centrale.  Una  volta riscontrata la
coerenza  di  tutti  gli  elementi acquisiti, per ogni apparecchio e'
rilasciato,  a  cura dello stesso Uffici o competente, il "nulla osta
di  distribuzione" il quale, oltre a contenere il `codice modello" di
cui   al  certificato  di  conformita',  fornisce  anche  il  "codice
identificativo"  da  visualizzare su video o display dell'apparecchio
medesimo (art. 2, comma 1, del decreto 4 dicembre 2003).

In  relazione a quanto precedentemente chiarito in merito ai soggetti
che  sono  tenuti  a  presentare  l'esemplare di modello nonche' alla
certificazione di conformita', puo' verificarsi che il "nulla osta di
distribuzione"  sia  richiesto  da  un  soggetto diverso da quello al
quale  e'  stato rilasciato il `certificato di conformita''; come nel
caso di un produttore estero. In tale ipotesi il soggetto richiedente
il  "nulla  osta  di distribuzione" e' necessariamente un importatore
con  sede stabile in Italia, il quale deve allegare alla richiesta di
nulla  osta  una  copia  autenticata del "certificato di conformita'"
dell'esemplare di modello rilasciato al produttore estero.

Nel  caso,  invece,  di produttore nazionale od importatore che operi
una    trasformazione    d'azienda    in    un   momento   successivo
all'acquisizione  del  "certfcato  di conformita'" ; i "nulla osta di
distribuzione"  potrebbero  essere richiesti da un soggetto giuridico
diverso   da   quello  al  quale  e'  stato  rilasciato  il  predetto
certificato.  In questo caso, cosi' come in altre situazioni analoghe
(cessione  o  fusione d'azienda, cessione di brevetto,ecc.), il nuovo
soggetto,  all'atto della richiesta del "nulla osta di distribuzione"
;  e'  tenuto  a  produrre all'Ufficio competente tutta la necessaria
documentazione per il rilascio dei nulla osta in questione.

Cosi'  come  disposto  dall'art.  38  della predetta legge n. 388 del
2000,  la  richiesta  del "nulla osta di distribuzione" e' effettuata
dal  produttore/importatore  indicando  un  numero  predeterminato di
apparecchi,  ciascuno  identificato  con un apposito e proprio numero
progressivo.  A  tal  fine, il produttore/importatore assegna ad ogni
apparecchio,  mediante  l'applicazione informatica disponibile per la
compilazione  dell'elenco analitico, un numero seriale identificativo
univoco   nell'ambito   dell'intera  produzione  relativa  a  ciascun
modello.

Inoltre,  cosi'  come  disposto  dal citato art. 38, comma 4, nonche'
dall'art.  2, comma 9, del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003,
i   produttori/importatori  devono  consegnare  ai  cessionari  degli
apparecchi  una copia del "nulla osta di distribuzione" ; autenticata
secondo  le  norme  vigenti,  per  ogni  singolo  apparecchio ceduto,
unitamente  alla scheda esplicativa ed al registro delle manutenzioni
straordinarie   di   cui   gli   stessi  produttori/importatori  sono
responsabili.

3. Nulla osta per la messa in esercizio (rilasciato al gestore)

I  gestori  degli apparecchi in argomento sono tenuti ad inoltrare al
competente  Ispettorato  la  richiesta di "nulla osta per la messa in
esercizio "mediante il "Modulo 2-C6" (Allegato 4).

Anche  in questo caso, cosi' come per la richiesta del "nulla osta di
distribuzione"  ;  il  soggetto  richiedente e' tenuto a corredare il
predetto   Modulo   con  un  apposito  supporto  magnetico  o  CD-ROM
contenente  l'elenco  analitico  degli  apparecchi  per  i  quali  e'
richiesto  il  "nulla  osta  per la messa in esercizio" ; utilizzando
l'applicazione   informatica   gratuitamente   disponibile  sul  sito
internet  dell'Amministrazione.  Il predetto Modulo 2-C6 deve essere,
altresi',  corredato  della copia del Mod. F24 attestante l'avvenuto,
integrale   pagamento   della   prima   rata   relativa   all'acconto
dell'imposta,  di  cui  al  successivo  paragrafo  4,  per  tutti gli
apparecchi per cui si richiede il nulla osta.

Unitamente  alla richiesta del nulla osta in questione, il gestore e'
tenuto ad autocertificare il possesso della licenza di polizia di cui
all'art.  86,  comma  3,  del  T.U.L.P.S.  ovvero,  ove non ne sia in
possesso, di non trovarsi in alcuna delle situazioni sotto elencate:

aver  riportato  una  condanna  a  pena  restrittiva  della  liberta'
personale  superiore  a  tre anni per delitto non colposo e non avere
ottenuto la riabilitazione;

essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o
essere  stato  dichiarato  delinquente  abituale, professionale o per
tendenza;

aver  riportato  condanna  per  delitti  contro la personalita' dello
Stato  o  contro  l'ordine  pubblico,  ovvero  per  delitti contro le
persone  commessi  con  violenza,  o  per  furto, rapina, estorsione,
sequestro  di  persona  a  scopo  di  rapina  o  di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorita' e di non poter provare la propria
buona condotta;

essere  stato  destinatario,  con  provvedimento  definitivo,  di una
misura  di  prevenzione  che  impedisce  il  rilascio  di  licenza  o
autorizzazione  di polizia e di commercio ai sensi dell'art. 10 della
legge   31   maggio  1965,  n.  575  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.

In  sede di controllo delle predette autocertificazioni, i competenti
Uffici:

nel  caso di possesso di licenza ex art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S.,
effettueranno  controlli  presso  le  competenti autorita' al fine di
verificare l'effettiva sussistenza della licenza;

nel  caso  contrario, controlleranno - con le modalita' gia' in uso -
la veridicita' delle dichiarazioni.

Gli  Uffici  competenti  provvederanno  a  revocare  i nulla osta nel
momento  in  cui  riscontrino  la  mancanza, in tutto o in parte, dei
requisiti di cui alle richiamate autocertificazioni. In tal caso, gli
Uffici  procederanno ad intimare ai gestori, cui e' stato revocato il
predetto  nullaosta, di disinstallare gli apparecchi e di comunicarne
la  successiva  destinazione  avvalendosi  della  modulistica  a cio'
predisposta (cessione, custodia in magazzino, ecc.).

Analogamente gli Uffici procederanno nel caso di sopravvenuta perdita
di uno o piu' dei requisiti autocertificati.

Giova rammentare che, in caso di revoca di un nulla osta per il venir
meno  della  licenza  di  polizia ex art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S.
ovvero  di  uno  o piu' dei requisiti richiesti per il rilascio della
medesima  licenza,  gli  Uffici  procederanno  alla revoca di tutti i
"nulla  osta  di  messa in esercizio" precedentemente rilasciati allo
stesso  soggetto  per  apparecchi  e  congegni da divertimento di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.

Si  rammenta,  ancora,  che, ai sensi dell'art. 39, comma 7, lett. c)
del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla
legge n. 326 del 2003, non potranno essere rilasciati, per un periodo
pari  a  cinque  anni,  nulla  osta  per  la  messa  in esercizio per
apparecchi  da  divertimento  ed intrattenimento di cui all'art. 110,
commi  6  e  7,  nei confronti di un soggetto che non abbia proceduto
alla demolizione, cessione all'estero o conversione, ove tecnicamente
possibile, di un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 7,
lett. b) del T.U.L.P.S.

Si  sottolinea,  infine, che copia del "nulla osta di distribuzione",
copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda
esplicativa   devono   essere   permanentemente  apposti  su  ciascun
apparecchio in modo visibile al pubblico.

4.  Assolvimento degli obblighi fiscali relativi al prelievo erariale
unico (PREU)

Come  disposto  dall'art.  39, comma 13, del decreto legge n. 269 del
2003,  convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, agli
apparecchi  in  oggetto  si applica un prelievo erariale unico (PREU)
fissato in misura del 13,5 % delle somme giocate.

Per  l'anno  in  corso,  fino al momento del collegamento in rete, il
gestore  e'  tenuto  a corrispondere - al momento della richiesta del
"nulla  osta  per  la  messa  in esercizio" - un acconto d'imposta da
versare  con  le modalita' di cui al decreto direttoriale di AAMS del
30 dicembre 2003, utilizzando il "Mod. F24" - codice tributo 2359.

In  particolare,  per gli apparecchi installati dal 1 ° gennaio al 31
maggio   2004,   l'acconto   e'   pari   a   complessivi  €  4.200,00
(quattromiladuecento/00)  suddiviso  in  due rate: la prima, pari a €
1.000,00 (mille/00), da corrispondersi contestualmente alla richiesta
del  "nulla  osta  per  la  messa in esercizio'; la seconda, pari a €
3.200,00  (tremiladuecento/00), da corrispondersi antecedentemente al
collegamento in rete.

Viceversa, per gli apparecchi installati dal 1 ° giugno al 31 ottobre
2004,    l'acconto    e'    pari    a    complessivi    €    2.700,00
(duemilasettecento/00) suddiviso sempre in due rate: la prima, pari a
€   1.000,00   (mille/00),  da  corrispondersi  contestualmente  alla
richiesta  del  "nulla  osta  per la messa in esercizio'; la seconda,
pari   a   €   1.700,00   (millesettecento/00),   da   corrispondersi
antecedentemente al collegamento in rete.

5. Dichiarazione d'installazione

Il  gestore,  ottenuto  dal  competente Ufficio il "nulla osta per la
messa  in  esercizio"  dell'apparecchio, e' tenuto a far pervenire al
medesimo Ufficio, contestualmente all'installazione, la dichiarazione
di  cui  al  Modulo  3-C6  (Allegato 5), contenente l'indicazione del
luogo e della data di avvenuta installazione.

Si   sottolinea  l'importanza  della  trasmissione  del  Modulo  3-C6
contestualmente  all'installazione, in quanto, in caso contrario, gli
apparecchi  per  i  quali  e'  stato rilasciato il "nulla osta per la
messa  in esercizio", si intenderanno non installati, non funzionanti
e,  come  tali,  irregolari ove non siano custoditi nel magazzino del
gestore.

Al  riguardo,  si  rende noto che la comunicazione di cui al predetto
Modulo  deve essere corredata da un elenco analitico degli apparecchi
installati,   la   cui   applicazione   informatica   e'  disponibile
gratuitamente sul sito internet dell'Amministrazione.

Parimenti,  i  cambi  di  ubicazione  degli  apparecchi devono essere
comunicati,   nello   stesso   giorno   in  cui  vengono  effettuati,
utilizzando    l'apposita    applicazione    informatica,   anch'essa
disponibile  sul  sito AAMS. E esclusa, al riguardo, ogni altra forma
di comunicazione dei cambi di ubicazione.

A  tale  proposito,  nel  ribadire l'inderogabile esigenza di AAMS di
conoscere  tempestivamente  l'esatta  collocazione di tali apparecchi
presso  gli  esercizi  commerciali,  il gestore e' tenuto a procedere
alla  comunicazione  di cui sopra utilizzando l'apposito "Codice PIN"
rilasciato   dall'Amministrazione.   Nel  caso  in  cui  il  soggetto
interessato  non  fosse  ancora  in  possesso del suddetto codice, il
medesimo sara' rilasciato dal competente Ispettorato al momento della
consegna dei "nulla osta per la messa in esercizio ".

6. Gestione degli apparecchi installati

Per le attivita' concernenti la gestione degli apparecchi gia' muniti
di  "nulla osta per la messa in esercizio" ; devono essere utilizzati
i   moduli   sotto  indicati,  per  ciascuna  delle  fattispecie  ivi
rappresentate.

Modulo  4-C6  =  Dichiarazione  di  cessione  o acquisto tra gestori.
(Allegato  6)  Modulo 5-C6 = Dichiarazione di rimozione di apparecchi
da demolire per qualsiasi causa (Allegato 7).

Modulo  6-C6  =  Dichiarazione  di  titolarita'  degli  apparecchi  e
congegni  per  il  gioco  lecito  conseguente  a modifiche societarie
(Allegato 8).

Modulo 7-C6 = Dichiarazione di cessione all'estero (Allegato 9).

Limitatamente  alla  procedura  prevista per i Moduli 4-C6 e 6-C6, il
soggetto  richiedente  i nuovi "nulla osta per la messa in esercizio"
degli  apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, dovra'
presentare al competente Ispettorato il Modulo 2-C6, gia' indicato al
paragrafo 3, previsto per il rilascio dei nulla osta medesimi.

L'esperienza  maturata  nel  corso  del 2003 ha messo in evidenza una
casistica  di errori commessi nella compilazione della modulistica da
parte dei soggetti interessati, in particolare per quanto riguarda il
codice fiscale del gestore, il codice fiscale della ditta individuale
o  societa'  ed  il  codice tributo indicato sul Mod. F24 relativo al
pagamento delle imposte. Tali errori, inevitabilmente, rallentano gli
adempimenti   amministrativi   relativi  al  rilascio  dei  documenti
autorizzatori.

A   tal  fine,  si  sottolinea  l'esigenza  di  prestare  particolare
attenzione alle indicazioni riportate di seguito.

Esaminare attentamente le note esplicative riferite alla compilazione
della  modulistica  e,  nel caso di persistenti dubbi interpretativi,
rivolgersi agli Ispettorati competenti per territorio.

Riportare,  nella  compilazione  dei  "Modelli F24" utilizzati per il
pagamento  delle imposte dovute, lo stesso codice fiscale della ditta
individuale  o  societa'  iscritto nella dichiarazione effettuata dal
gestore  per  la richiesta dei "nulla osta perla messa in esercizio".
Al  riguardo,  corre  l'obbligo  di  ricordare  che, in caso di ditta
individuale,  il  codice  fiscale  dell'azienda  coincide  con quello
personale del suo titolare (cod. alfanumerico a 16 caratteri), mentre
per  le societa' il codice fiscale e' specifico (codice numerico a 11
caratteri) ed a volte coincide con la partita IVA.

Accertarsi,  nell'indicare  i  codici  tributo per il pagamento delle
imposte  dovute  tramite  il Mod. F24, della correttezza del predetto
codice  nonche'  della corretta acquisizione "a sistema" del medesimo
da parte dell'agenzia bancaria o postale.
                               *******

Le  modalita'  di  assistenza agli operatori da parte di AAMS saranno
rese pubbliche sul sito www.aams.it.

Roma, 26 febbraio 2004


                           Il direttore generale dell'Amministrazione
                                 autonoma dei Monopoli di Stato
                                               TINO