Agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio del Capo di Stato Maggiore Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Al Gabinetto dell'on.le signor Ministro Agli Organismi di certificazione ed ispezione e, p.c. All'Ufficio per il coordinamento legislativo - Finanze All'Agenzia delle entrate - Ufficio del direttore Alla ACMI Alla A.N.E.S.V. - A.G.I.S. All'Assotrattenimento Al Consorzio gioco Alla S.A.P.A.R. - A.G.I.S. Alla SINDAUT - FIPE Alla CONFAPI Alla Confartigianato Alla Confcommercio Alla Confesercenti Alla Confindustria Premessa L'art. 39, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha riordinato la disciplina degli apparecchi con vincite in denaro ex art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), introdotta dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni. Con la presente circolare sono disciplinate le procedure amministrative di gestione degli apparecchi in argomento. 1. Certificazione di conformita' L'art. 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che i produttori e gli importatori degli apparecchi in commento presentino ad AAMS un esemplare di modello degli apparecchi che essi intendono produrre od importare al fine di ottenere la relativa certificazione di conformita' alle regole tecniche di produzione e di funzionamento. Al riguardo, AAMS ha adottato - d'intesa con il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - il decreto 4 dicembre 2003 concernente le specifiche di produzione nonche' le regole per la verifica tecnica di conformita' degli apparecchi in questione. Per le attivita' di verifica tecnica, AAMS ha stipulato apposite convenzioni con taluni organismi di certificazione ed ispezione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del richiamato decreto 4 dicembre 2003. L'elenco di tali organismi e' disponibile sul sito internet dell'Amministrazione (www.aams.it). Cio' premesso, il produttore/importatore che intenda produrre o importare gli apparecchi in oggetto e' tenuto a sottoporre i relativi esemplari di modello a verifica tecnica presso uno degli organismi summenzionati, dandone, nel contempo, comunicazione alla Direzione generale di AAMS mediante l'invio del "Modulo RVC" (Allegato 1) anch'esso gia' disponibile sul sito internet dell'Amministrazione. La procedura fin qui descritta costituisce il presupposto formale ed essenziale per l'avvio dell'iter amministrativo volto alla certificazione della conformita' dell'esemplare di modello alle prescrizioni legislative e regolamentari e, quindi, al successivo rilascio dei "nulla osta di distribuzione" per tutti gli apparecchi prodotti o importati conformemente al modello certificato. E necessario chiarire, in via preliminare, che l'esemplare di modello sottoposto a verifica tecnica di conformita' deve, obbligatoriamente, prevedere un costo unico e predeterminato della partita. Cio' vuol dire che tutti gli apparecchi prodotti od importati in conformita' al modello approvato devono recare il medesimo costo fisso per ogni singola partita. Il produttore/importatore e' tenuto ad indicare, inoltre, per ogni esemplare di modello sottoposto a verifica, la denominazione commerciale nonche' la sigla alfanumerica assegnata al medesimo esemplare prototipale. L'organismo di certificazione ed ispezione, a sua volta, a conclusione delle attivita' di verifica previste sia dal decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 che dalla convenzione sottoscritta, e' tenuto ad inoltrare alla Direzione generale di AAMS il "Modulo EV" (Allegato 2), concernente l'esito della verifica tecnica di conformita', unitamente alla prevista, dettagliata relazione contenente le metodologie utilizzate per le verifiche stesse ed i risultati analitici di ciascuna prova effettuata. A conclusione della verifica tecnica con esito positivo, AAMS trasmette al produttore/importatore il "certificato di conformita'" contenente anche il "codice modello" assegnato all'esemplare sottoposto a verifica. Tale codice dovra' essere indicato nel modello di richiesta del "nulla osta di distribuzione" da parte del produttore/importatore medesimo. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 1, comma 4, lettere a) e b), del gia' citato decreto 4 dicembre 2003, i soggetti tenuti alla presentazione del modello prototipale per la verifica di conformita' sono i produttori/importatori degli apparecchi in argomento. Al riguardo, le aziende produttrici con sede o rappresentanza stabile in Italia sono tenute a presentare direttamente il predetto esemplare di modello e ad esse puo' essere rilasciato il certificato di conformita', in caso di esito positivo della verifica tecnica. Il produttore estero, viceversa, puo' adottare una duplice soluzione: puo' presentare direttamente il modello di cui sopra, come nel caso del produttore nazionale, ovvero puo' avvalersi di un importatore con sede stabile in Italia. In quest'ultimo caso e' l'importatore a presentare l'esemplare di modello per la verifica di conformita' ed a questi puo' essere rilasciato il relativo certificato. 2. Nulla osta di distribuzione (rilasciato al produttore/importatore) L'art. 38, comma 4, della legge n. 388 del 2000 dispone che, al fine di poter distribuire gli apparecchi sul territorio nazionale, il produttore/importatore deve richiedere ad AAMS e, quindi, all'Ispettorato compartimentale nel cui ambito territoriale e' la propria sede legale, i "nulla osta di distribuzione" Tale richiesta, effettuata mediante il "Modulo 1-C6" (Allegato 3), costituisce autocertificazione di conformita' degli apparecchi, prodotti od importati, rispetto all'esemplare di modello certificato. La richiesta di cui sopra deve essere, altresi', corredata da un supporto magnetico o CD-ROM contenente l'elenco dettagliato degli apparecchi per i quali e' fatta istanza di nulla osta, realizzato con le modalita' definite nel citato "Modulo 1C6". Per la compilazione del suddetto elenco analitico i produttori/importatori potranno utilizzare, per evidenti motivi di omogeneita' ed economicita', l'applicazione informatica disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Amministrazione. L'Ispettorato compartimentale competente per territorio, ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede all'inserimento dei relativi dati nel sistema informatico centrale. Una volta riscontrata la coerenza di tutti gli elementi acquisiti, per ogni apparecchio e' rilasciato, a cura dello stesso Uffici o competente, il "nulla osta di distribuzione" il quale, oltre a contenere il `codice modello" di cui al certificato di conformita', fornisce anche il "codice identificativo" da visualizzare su video o display dell'apparecchio medesimo (art. 2, comma 1, del decreto 4 dicembre 2003). In relazione a quanto precedentemente chiarito in merito ai soggetti che sono tenuti a presentare l'esemplare di modello nonche' alla certificazione di conformita', puo' verificarsi che il "nulla osta di distribuzione" sia richiesto da un soggetto diverso da quello al quale e' stato rilasciato il `certificato di conformita''; come nel caso di un produttore estero. In tale ipotesi il soggetto richiedente il "nulla osta di distribuzione" e' necessariamente un importatore con sede stabile in Italia, il quale deve allegare alla richiesta di nulla osta una copia autenticata del "certificato di conformita'" dell'esemplare di modello rilasciato al produttore estero. Nel caso, invece, di produttore nazionale od importatore che operi una trasformazione d'azienda in un momento successivo all'acquisizione del "certfcato di conformita'" ; i "nulla osta di distribuzione" potrebbero essere richiesti da un soggetto giuridico diverso da quello al quale e' stato rilasciato il predetto certificato. In questo caso, cosi' come in altre situazioni analoghe (cessione o fusione d'azienda, cessione di brevetto,ecc.), il nuovo soggetto, all'atto della richiesta del "nulla osta di distribuzione" ; e' tenuto a produrre all'Ufficio competente tutta la necessaria documentazione per il rilascio dei nulla osta in questione. Cosi' come disposto dall'art. 38 della predetta legge n. 388 del 2000, la richiesta del "nulla osta di distribuzione" e' effettuata dal produttore/importatore indicando un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo. A tal fine, il produttore/importatore assegna ad ogni apparecchio, mediante l'applicazione informatica disponibile per la compilazione dell'elenco analitico, un numero seriale identificativo univoco nell'ambito dell'intera produzione relativa a ciascun modello. Inoltre, cosi' come disposto dal citato art. 38, comma 4, nonche' dall'art. 2, comma 9, del decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, i produttori/importatori devono consegnare ai cessionari degli apparecchi una copia del "nulla osta di distribuzione" ; autenticata secondo le norme vigenti, per ogni singolo apparecchio ceduto, unitamente alla scheda esplicativa ed al registro delle manutenzioni straordinarie di cui gli stessi produttori/importatori sono responsabili. 3. Nulla osta per la messa in esercizio (rilasciato al gestore) I gestori degli apparecchi in argomento sono tenuti ad inoltrare al competente Ispettorato la richiesta di "nulla osta per la messa in esercizio "mediante il "Modulo 2-C6" (Allegato 4). Anche in questo caso, cosi' come per la richiesta del "nulla osta di distribuzione" ; il soggetto richiedente e' tenuto a corredare il predetto Modulo con un apposito supporto magnetico o CD-ROM contenente l'elenco analitico degli apparecchi per i quali e' richiesto il "nulla osta per la messa in esercizio" ; utilizzando l'applicazione informatica gratuitamente disponibile sul sito internet dell'Amministrazione. Il predetto Modulo 2-C6 deve essere, altresi', corredato della copia del Mod. F24 attestante l'avvenuto, integrale pagamento della prima rata relativa all'acconto dell'imposta, di cui al successivo paragrafo 4, per tutti gli apparecchi per cui si richiede il nulla osta. Unitamente alla richiesta del nulla osta in questione, il gestore e' tenuto ad autocertificare il possesso della licenza di polizia di cui all'art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S. ovvero, ove non ne sia in possesso, di non trovarsi in alcuna delle situazioni sotto elencate: aver riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non avere ottenuto la riabilitazione; essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; aver riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita' e di non poter provare la propria buona condotta; essere stato destinatario, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione che impedisce il rilascio di licenza o autorizzazione di polizia e di commercio ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di controllo delle predette autocertificazioni, i competenti Uffici: nel caso di possesso di licenza ex art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S., effettueranno controlli presso le competenti autorita' al fine di verificare l'effettiva sussistenza della licenza; nel caso contrario, controlleranno - con le modalita' gia' in uso - la veridicita' delle dichiarazioni. Gli Uffici competenti provvederanno a revocare i nulla osta nel momento in cui riscontrino la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti di cui alle richiamate autocertificazioni. In tal caso, gli Uffici procederanno ad intimare ai gestori, cui e' stato revocato il predetto nullaosta, di disinstallare gli apparecchi e di comunicarne la successiva destinazione avvalendosi della modulistica a cio' predisposta (cessione, custodia in magazzino, ecc.). Analogamente gli Uffici procederanno nel caso di sopravvenuta perdita di uno o piu' dei requisiti autocertificati. Giova rammentare che, in caso di revoca di un nulla osta per il venir meno della licenza di polizia ex art. 86, comma 3, del T.U.L.P.S. ovvero di uno o piu' dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima licenza, gli Uffici procederanno alla revoca di tutti i "nulla osta di messa in esercizio" precedentemente rilasciati allo stesso soggetto per apparecchi e congegni da divertimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. Si rammenta, ancora, che, ai sensi dell'art. 39, comma 7, lett. c) del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, non potranno essere rilasciati, per un periodo pari a cinque anni, nulla osta per la messa in esercizio per apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, nei confronti di un soggetto che non abbia proceduto alla demolizione, cessione all'estero o conversione, ove tecnicamente possibile, di un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 7, lett. b) del T.U.L.P.S. Si sottolinea, infine, che copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico. 4. Assolvimento degli obblighi fiscali relativi al prelievo erariale unico (PREU) Come disposto dall'art. 39, comma 13, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, agli apparecchi in oggetto si applica un prelievo erariale unico (PREU) fissato in misura del 13,5 % delle somme giocate. Per l'anno in corso, fino al momento del collegamento in rete, il gestore e' tenuto a corrispondere - al momento della richiesta del "nulla osta per la messa in esercizio" - un acconto d'imposta da versare con le modalita' di cui al decreto direttoriale di AAMS del 30 dicembre 2003, utilizzando il "Mod. F24" - codice tributo 2359. In particolare, per gli apparecchi installati dal 1 ° gennaio al 31 maggio 2004, l'acconto e' pari a complessivi 4.200,00 (quattromiladuecento/00) suddiviso in due rate: la prima, pari a 1.000,00 (mille/00), da corrispondersi contestualmente alla richiesta del "nulla osta per la messa in esercizio'; la seconda, pari a 3.200,00 (tremiladuecento/00), da corrispondersi antecedentemente al collegamento in rete. Viceversa, per gli apparecchi installati dal 1 ° giugno al 31 ottobre 2004, l'acconto e' pari a complessivi 2.700,00 (duemilasettecento/00) suddiviso sempre in due rate: la prima, pari a 1.000,00 (mille/00), da corrispondersi contestualmente alla richiesta del "nulla osta per la messa in esercizio'; la seconda, pari a 1.700,00 (millesettecento/00), da corrispondersi antecedentemente al collegamento in rete. 5. Dichiarazione d'installazione Il gestore, ottenuto dal competente Ufficio il "nulla osta per la messa in esercizio" dell'apparecchio, e' tenuto a far pervenire al medesimo Ufficio, contestualmente all'installazione, la dichiarazione di cui al Modulo 3-C6 (Allegato 5), contenente l'indicazione del luogo e della data di avvenuta installazione. Si sottolinea l'importanza della trasmissione del Modulo 3-C6 contestualmente all'installazione, in quanto, in caso contrario, gli apparecchi per i quali e' stato rilasciato il "nulla osta per la messa in esercizio", si intenderanno non installati, non funzionanti e, come tali, irregolari ove non siano custoditi nel magazzino del gestore. Al riguardo, si rende noto che la comunicazione di cui al predetto Modulo deve essere corredata da un elenco analitico degli apparecchi installati, la cui applicazione informatica e' disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Amministrazione. Parimenti, i cambi di ubicazione degli apparecchi devono essere comunicati, nello stesso giorno in cui vengono effettuati, utilizzando l'apposita applicazione informatica, anch'essa disponibile sul sito AAMS. E esclusa, al riguardo, ogni altra forma di comunicazione dei cambi di ubicazione. A tale proposito, nel ribadire l'inderogabile esigenza di AAMS di conoscere tempestivamente l'esatta collocazione di tali apparecchi presso gli esercizi commerciali, il gestore e' tenuto a procedere alla comunicazione di cui sopra utilizzando l'apposito "Codice PIN" rilasciato dall'Amministrazione. Nel caso in cui il soggetto interessato non fosse ancora in possesso del suddetto codice, il medesimo sara' rilasciato dal competente Ispettorato al momento della consegna dei "nulla osta per la messa in esercizio ". 6. Gestione degli apparecchi installati Per le attivita' concernenti la gestione degli apparecchi gia' muniti di "nulla osta per la messa in esercizio" ; devono essere utilizzati i moduli sotto indicati, per ciascuna delle fattispecie ivi rappresentate. Modulo 4-C6 = Dichiarazione di cessione o acquisto tra gestori. (Allegato 6) Modulo 5-C6 = Dichiarazione di rimozione di apparecchi da demolire per qualsiasi causa (Allegato 7). Modulo 6-C6 = Dichiarazione di titolarita' degli apparecchi e congegni per il gioco lecito conseguente a modifiche societarie (Allegato 8). Modulo 7-C6 = Dichiarazione di cessione all'estero (Allegato 9). Limitatamente alla procedura prevista per i Moduli 4-C6 e 6-C6, il soggetto richiedente i nuovi "nulla osta per la messa in esercizio" degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, dovra' presentare al competente Ispettorato il Modulo 2-C6, gia' indicato al paragrafo 3, previsto per il rilascio dei nulla osta medesimi. L'esperienza maturata nel corso del 2003 ha messo in evidenza una casistica di errori commessi nella compilazione della modulistica da parte dei soggetti interessati, in particolare per quanto riguarda il codice fiscale del gestore, il codice fiscale della ditta individuale o societa' ed il codice tributo indicato sul Mod. F24 relativo al pagamento delle imposte. Tali errori, inevitabilmente, rallentano gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio dei documenti autorizzatori. A tal fine, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione alle indicazioni riportate di seguito. Esaminare attentamente le note esplicative riferite alla compilazione della modulistica e, nel caso di persistenti dubbi interpretativi, rivolgersi agli Ispettorati competenti per territorio. Riportare, nella compilazione dei "Modelli F24" utilizzati per il pagamento delle imposte dovute, lo stesso codice fiscale della ditta individuale o societa' iscritto nella dichiarazione effettuata dal gestore per la richiesta dei "nulla osta perla messa in esercizio". Al riguardo, corre l'obbligo di ricordare che, in caso di ditta individuale, il codice fiscale dell'azienda coincide con quello personale del suo titolare (cod. alfanumerico a 16 caratteri), mentre per le societa' il codice fiscale e' specifico (codice numerico a 11 caratteri) ed a volte coincide con la partita IVA. Accertarsi, nell'indicare i codici tributo per il pagamento delle imposte dovute tramite il Mod. F24, della correttezza del predetto codice nonche' della corretta acquisizione "a sistema" del medesimo da parte dell'agenzia bancaria o postale. ******* Le modalita' di assistenza agli operatori da parte di AAMS saranno rese pubbliche sul sito www.aams.it. Roma, 26 febbraio 2004 Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato TINO