IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, recante:
«Riforma  dell'organizzazione  di  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' di specie agrarie indicate nel dispositivo;
  Considerato  che  per  le stesse varieta' era stata temporaneamente
sospesa  l'iscrizione  per  l'inadempimento, da parte del richiedente
l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi
delle  prove  in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971 e
che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate varieta' di
specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero:

                          Trifoglio ibrido

      |             |       |Responsabile della conservazione in
Codice|Denominazione|Ploidia|purezza
---------------------------------------------------------------------
008004|Buffalo      |D      |Michel Obtention - (F)

                          Trifoglio bianco

Codice  |Denominazione  |Responsabile della conservazione in purezza
008007  |Lido           |Michel Obtention - (F)

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 febbraio 2004

                                         Il direttore generale: Abate