IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Dugenci Murat, nato il 12 ottobre 1976 a
Istanbul  (Turchia),  cittadino  turco, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato
decreto     legislativo,     il     riconoscimento     del     titolo
accademico-professionale   di   «Endustri  Muhendisi»  conseguito  in
Turchia,  come  attestato dalla «Camera degli ingegneri meccanici» di
Ankara  (Turchia)  cui  il richiedente risulta iscritto dal 18 giugno
2003,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed esercizio in Italia della
professione di ingegnere;
  Preso atto che il sig. Dugenci e' in possesso del diploma di laurea
in  ingegneria  industriale  conseguito presso la Universita' Tecnica
Yildiz di Istanbul il 9 ottobre 2002;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dal  rappresentante  del
consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari  rilasciato  dalla  questura  di  Oristano  il
22 ottobre  2002,  rinnovato  il  29 settembre  2003 e valido fino al
21 ottobre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   sig.  Dugenci  Murat,  nato  il  12 ottobre  1976  a  Istanbul
(Turchia),  cittadino  turco, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.