IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Shkriblyak Nataliya, nata il 7 maggio
1965  a  Ivano  Francovsk  (Ucraina),  cittadina  ucraina, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico-professionale di ingegnere edile conseguito in Ucraina con
specializzazione  in «Costruzioni industriali e civili» conseguito in
data  22 giugno  1992,  presso l'Istituto universitario di ingegneria
edile di Odessa, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale maturata fino al 1999, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli  ingegneri  nella  seduta  sopra indicata nonche' nella nota in
atti datata 16 dicembre 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere - settore civile ambientale, e quella di cui
e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Roma  in  data  3 aprile  2003,  con
validita' fino al 3 aprile 2004 per motivi di lavoro subordinato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Shkriblyak  Nataliya,  nata  il 7 maggio 1965 a Ivano
Francovsk  (Ucraina),  cittadina  ucraina,  e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri,  sezione A - settore civile ambientale, e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.