Al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Direzione
generale delle politiche comunitarie e internazionali - Uff. Cereali

                              Agli assessorati regionali agricoltura
                              Agli  assessorati prov. autonome Trento
                              e Bolzano
                              Agli  O.P.R.:  AGREA  - ARTEA - AVEPA -
                              Organismo pagatore regione Lombardia
                              All'Ente nazionale risi
                              Alle    Organizzazioni    professionali
                              agricole:  Coldiretti - Confagricoltura
                              -  C.I.A.  -  Copagri  -  E.N.P.T.A.  -
                              Eurocoltivatori  - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi.
                              - F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL
                              Ai C.A.A. riconosciuti

    Con  riferimento  al  reg.  CE  2461/99, della Commissione CE, si
rendono  note  le  rese  rappresentative  applicabili  nella campagna
2004/2005  per  i  contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e
canapa  coltivati  su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di
ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti
non destinati al consumo umano od animale.
    I  criteri,  applicati per definire le rese rappresentative nelle
zone omogenee, sono i seguenti:
      calcolo  della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni
produttivi (1993-2003);
      confronto con le rese della camp. 2003/2004;
      riferimento  ai  dati  delle  consegne,  raccolto  2003,  per i
contratti  che hanno consegnato il 100% escludendo le variazioni, per
avverse condizioni climatiche, intervenute in corso di campagna.
    Ai  fini della loro determinazione, per i semi di girasole, colza
e  soia,  sono  stati  esaminati  i  dati relativi alle produzioni di
set-aside,  unitamente  ad  un  confronto con i dati delle produzioni
alimentari.
    Per  le  coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le
rese   applicate   nella   precedente   campagna   con  valore  unico
rispettivamente  di  65  Ton/Ha (sorgo), 10 Ton/Ha (kenaf), 8 Ton./Ha
(canapa)  sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i
rendimenti  agronomici  di  cui  all'allegato I del decreto MI.P.A.F.
8 aprile  2001,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - serie generale.
    Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due
o   piu'   zone   omogenee,  dovra'  essere  indicata,  per  ciascuna
superficie,  l'unica  e  corrispondente  resa rappresentativa fissata
dall'A.G.E.A.,  per  quella zona, evitando di riportare nella casella
resa prevista dati altrimenti incongruenti.
    Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di
variazione,  devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in
originale   e  per  esteso  le  firme  del  produttore  e  del  primo
trasformatore/acquirente  collettore,  senza  correzioni o abrasioni,
pena la loro nullita'.
    E'  necessario  inoltre  che, il produttore alleghi una copia del
contratto,  firmato  dalle  due parti (primo trasformatore/acquirente
collettore   +  produttore)  unitamente  alla  domanda  P.A.C.  camp.
2004/2005).

      Roma, 1° marzo 2004

                                               Il titolare: Gulinelli