IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato
approvato   il   relativo   disciplinare  di  produzione  e  relative
modifiche;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  del  vino  « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed e'
stato  approvato  il  relativo  disciplinare di produzione e relative
modifiche;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di
Modena,   intesa   ad   ottenere   la  riduzione  del  valore  minimo
dell'acidita'  totale dei vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  di  Sorbara»,  «Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce»  e
«Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro»,  previsto  all'art.  6 dei
rispettivi  disciplinari  di  produzione  sopra  citati,  per la sola
campagna vitivinicola 2003/2004;
  Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopra
citata domanda;
  Considerato  l'andamento  climatico  del periodo estivo e autunnale
del  2003  particolarmente  siccitoso  e  con temperature elevate, ha
determinato  sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite,
influenzando  in  modo  significativo  i  valori dell'acidita' totale
rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini che, nella riunione del 25, 26 febbraio
2004,  sulle  istanze  relative  alla  modifica  dell'acidita' totale
minima  dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di
Sorbara»,   «Lambrusco   Salamino   di   Santa  Croce»  e  «Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro»;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  riduzione
dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  «Lambrusco  di  Sorbara»,  «Lambrusco  Salamino di Santa
Croce»  e  «Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro», per la campagna
vitivinicola 2003/2004;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Lambrusco di Sorbara» e «Lambrusco Salamino di
Santa  Croce»  per  la campagna vitivinicola 2003/2004, previsto agli
articoli 6  dei  rispettivi disciplinari di produzione, e' ridotto da
6,0 g/l a 5,5 g/l.
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Lambrusco  Grasparossa di Castelvetro», per la
campagna  vitivinicola  2003/2004,  previsto  all'art. 6 del relativo
disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 5,0 g/l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 3 marzo 2004
                                         Il direttore generale: Abate