IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate   le  D.O.P.  e  la  I.G.P.,  per  gli  oli  di  oliva  ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto ministeriale del 26 maggio 1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale  a denominazione di origine e ad indicazione
geografica,   registrati  in  ambito  comunitario,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
  Vista   la  richiesta  presentata  in  data  16 febbraio  2004  dal
laboratorio Polymed Srl - Divisione analitica, ubicato in Sambuca Val
di  Pesa  (Firenze), volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare
analisi  chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a
D.O.P. o a I.G.P.;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 10 luglio 2002
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
al  laboratorio  «Polymed  Srl  -  Divisione  analitica»,  ubicato in
Sambuca  val  di Pesa (Firenze), nella persona del responsabile dott.
Silio  Casini,  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel settore
oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale,
limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio
mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  almeno tre mesi prima della
scadenza.
  Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di
comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  Sui  certificati  di  analisi  e  su  ogni  tipo  di  comunicazione
pubblicitaria  o  promozionale diffusa, e' necessario indicare che il
provvedimento   ministeriale   riguarda  solo  le  prove  di  analisi
autorizzate.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° marzo 2004
                                         Il direttore generale: Abate