IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3320 del 23 ottobre 2003, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»; Vista la nota del prefetto di Catania - Commissario delegato, con la quale viene chiesto di apportate alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003; Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota n. 5667 del 17 dicembre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 15 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3237 del 12 agosto 2002, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna». Vista la richiesta del 4 febbraio 2004, dell'Assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna, concernente la modifica dell'ordinanza di protezione civile n. 3237 del 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella citta' di Palermo nel settore del traffico e della mobilita'; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 n. 3255, recante «Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella citta' di Palermo a causa del superamento delle soglie di attenzione dell'inquinamento atmosferico con conseguenti, gravi ripercussioni nel settore del traffico e della mobilita»; Vista la nota del Sindaco di Palermo - Commissario delegato, con la quale viene chiesto di apportate alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota n. 394 del 3 febbraio 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di .emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, cosi come modificata dall'ordinanza n. 3333 del 2 febbraio 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»; Vista la nota del 9 febbraio 2004, del prefetto di Siracusa - Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli - Venezia-Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano; Viste le ordinanze di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regine Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile» Visto l'art. 2 l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Viste le note 28 gennaio e 12 febbraio 2004, con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana ha chiesto la proroga del termine previsto dall'art. 2, dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, concernente i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi alluvionali del 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»; Vista la nota del 9 febbraio 2004 dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino, concernente la richiesta di fondi da ulilizzare per la gestione del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001; Viste le ordinanze di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001 n. 3158 del 12 novembre 2001 e n. 3293 del 6 giugno 2003; Vista la nota del 9 febbraio 2004 del sindaco di Napoli, Commissario delegato ai sensi della sopra citata ordinanza n. 3158/2001; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 11. - 1. Il Commissario delegato - Prefetto di Catania provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza la conferenza delibera pescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. Per gli interventi su infrastrutture pubbliche e sui corsi d'acqua, l'approvazione definitiva dei progetti di cui sopra e' finalizzata anche all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore interessati dall'esecuzione delle opere. 2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorita' di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad Euro 500.000,00. 3. Il Commissario delegato - Prefetto di Catania provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connesse gia' inseriti in programmi di finanziamento funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, quali gli interventi di sistemazione idraulica nell'area della collina di Vampolieri nei territori di Acicatena ed Acicastello e del costone roccioso Timpa nel territorio di Acireale, di cui all'ordinanza n. 2621 del 1997, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 7, cosi' come integrate dal presente articolo all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere. 5. Al fine di garantire l'accelerazione dei lavori da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale, il Commissario delegato - Prefetto di Catania valuta la possibilita' di avvalersi dell'impresa esecutrice dei lavori per la definizione delle procedure di esproprio, rimanendo a carico dello stesso Commissario delegato la vigilanza sulle varie fasi delle medesime procedure. 6. Per l'espletamento degli ulteriori compiti assegnati ai sensi del presente articolo, in aggiunta alle deroghe previste all'art. 7, il Prefetto di Catania - Commissario delegato e' autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, articoli 4, 14, 28, 29, 63 e 77; legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, articoli 5 e 6; legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, articoli 4, 8, 9, 12, 18, 27, 29 e 36; legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8; leggi regionali strettamente connesse alle sopra citate disposizioni».