L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 febbraio 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente  unico  S.p.a.  ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa'
(di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
    il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 29 gennaio
2004  recante  modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2004,
dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma  12 del decreto
legislativo   n.   79/1999,  da  parte  del  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  decreto  ministeriale
29 gennaio 2004);
  Visti:
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 1° aprile 2003, n. 27/03,
come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 27/03);
    l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2003, n.
67/03,  come  modificata  e  integrata  (di seguito: deliberazione n.
67/03);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 111/03;
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003,
n. 157/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2003, n. 163/03, come
modificata e integrata;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004, n. 05/04 (di
seguito: deliberazione n. 5/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004, n. 07/04 (di
seguito: deliberazione n. 7/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 6 febbraio 2004, n. 13/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 19 febbraio 2004, n. 17/04;
  Visti  gli  indirizzi  del Ministro delle attivita' produttive alle
societa'   Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a.,
(Gestore  del  mercato elettrico S.p.a. e Acquirente unico S.p.a. (di
seguito:    Acquirente   unico)   del   30 gennaio   2004,   ricevuti
dall'Autorita'  in  data 3 febbraio 2004, prot. Autorita' n. 3159 del
3 febbraio 2004 (di seguito: indirizzi ministeriali 30 gennaio 2004);
  Considerato che:
    il   decreto   ministeriale   19 dicembre   2003  stabilisce  che
l'Acquirente  unico  assuma  le  proprie  funzioni con decorrenza dal
1° gennaio  2004  e che contestualmente la societa' Enel S.p.a. cessi
di  svolgere  le  funzioni  vicarie  di  cui all'art. 4, comma 8, del
decreto   legislativo   n.  79/1999;  e  che  tale  previsione  trova
eccezione,   sino  al  1° febbraio  2004,  nell'acquisto  di  energia
elettrica  nell'ambito  del sistema transitorio di offerte di vendita
di  energia elettrica di cui alla deliberazione n. 67/03 (di seguito:
STOVE)  e  nelle conseguenti cessioni alle imprese distributrici, per
le  quali  attivita' l'Acquirente unico si avvale della societa' Enel
S.p.a.;
  con  la deliberazione n. 7/04 e' stato prorogato, fino alla data di
entrata  in  operativita'  del dispacciamento di merito economico, il
funzionamento   dello   STOVE   e   sono  state  altresi'  introdotte
modificazioni  alle  deliberazioni  n.  27/03  e n. 67/03, al fine di
rendere  coerenti  le disposizioni di cui alle predette deliberazioni
con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 05/04;
    gli  indirizzi  ministeriali  30 gennaio  2004 prevedono che, nel
periodo  compreso  tra  il  1° febbraio  2004  e la data di avvio del
Sistema  Italia  2004, l'Acquirente unico continui ad avvalersi della
societa'  Enel S.p.a. al fine di assicurare la fornitura dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato;
    il  decreto ministeriale 29 gennaio 2004 prevede che l'Acquirente
unico   partecipi   alle   procedure  di  assegnazione  di  capacita'
produttiva stabilite dal medesimo decreto;
    l'art.  5,  comma  5.3, della deliberazione n. 5/04, prevede che,
per  il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata
in  operativita'  del  dispacciamento di merito economico e, comunque
non  successivamente  al  31 marzo  2004,  le  imprese  distributrici
versino  all'Acquirente  unico un corrispettivo pari a 0,01 centesimi
di  euro/kWh  applicato  all'energia  elettrica  destinata al mercato
vincolato;  e  che  tale  corrispettivo  e'  versato  ai  fini  della
copertura  di una quota dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per
la remunerazione del servizio di dispacciamento;
  Ritenuto che sia opportuno:
    al  fine  di  stabilire  disposizioni  coerenti con gli indirizzi
ministeriali  30 gennaio  2004,  laddove  si prevede che l'Acquirente
unico  si avvalga della societa' Enel S.p.a. al fine di assicurare la
fornitura  dell'energia  elettrica  destinata  al  mercato vincolato,
disciplinare,  fino all'entrata in operativita' del dispacciamento di
merito  economico,  le modalita' di cessione da parte dell'Acquirente
unico  alla  societa'  Enel  S.p.a. dell'energia elettrica acquistata
attraverso   le   procedure   di   assegnazione  di  cui  al  decreto
ministeriale  29 gennaio  2004  e dell'energia elettrica importata ai
sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 157/03;
    prevedere  che  l'Acquirente  unico  versi  alla societa' Gestore
della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. il gettito rinveniente
dall'applicazione  del  corrispettivo di cui al sopra richiamato art.
5,  comma 5.3, della deliberazione n. 5/03 a copertura parziale degli
oneri di dispacciamento del mercato vincolato;
                              Delibera
               di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
           Modificazioni all'allegato A alla deliberazione
               dell'Autorita' per l'energia elettrica
                 e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03.
  1.1  L'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  1° aprile  2003,  n. 27/03, e' modificato come
segue:
    a) all'art. 7, dopo il comma 7.14, e' inserito il comma:
    «7.14.1  Il  Gestore  della  rete  e' autorizzato a trattenere, a
titolo  di  acconto  sui versamenti ad esso dovuti ai sensi dell'art.
70,   comma   70.1,   del   testo   integrato,   ilgettito   generato
dall'imposizione  della  componente UC5 di cui all'art. 7, commi 7.1,
lettera c) e 7.3, lettera c).»;
    b) all'art.  12,  dopo  il  comma  12.1, sono aggiunti i seguenti
commi:
    «12.1.1  La  societa'  Acquirente  unico  S.p.a. versa al Gestore
della  rete  il  gettito  rinveniente  dall'applicazione dell'art. 5,
comma 5.3, della deliberazione n. 5/04.
    12.1.2  il  Gestore  della  rete  versa  alla  cassa  il  gettito
rinveniente  dall'applicazione  dell'art.  9,  comma 9.18,  che viene
destinato al finanziamento del conto oneri per certificati verdi.».