LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; Visto l'art. 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio; Visto, altresi', l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001 che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di investimento da parte della societa' Poste Italiane S.p.a.; Vista la propria delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio; Ritenuto che sia necessario procedere a talune modifiche di tali obblighi; Delibera: I. La delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio e' modificata e integrata come segue: nell'art. 12, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) Convenzioni con intermediari. Gli intermediari finanziari comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4. Gli intermediari finanziari comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attivita' di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini)»; nell'art. 13, il comma 1, e' cosi' sostituito: «1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4, le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni sono inviate alla Consob secondo le modalita' specificate nell'allegato tecnico»; nell'art. 13, il comma 3, e' cosi' sostituito: «3. Le comunicazioni di cui all'art. 2, lettera e), secondo periodo, e all'art. 6, lettera b), secondo periodo, sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione intermediari - Ufficio vigilanza ed albo intermediari e agenti di cambio - via della Posta, 8/10 - 20123 Milano»; all'art. 13 e' aggiunto il seguente comma: «4. Le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione intermediari - Ufficio vigilanza ed albo intermediari e agenti di cambio via della Posta, 8/10 - 20123 Milano»; nell'art. 14, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; Gli allegati n. 2, 3, 4, 7, 10 e l'allegato tecnico sono sostituiti dai corrispondenti allegati n. 2, 3, 4, 7, 10 e allegato tecnico alla presente delibera. II. I dati previsti dagli allegati n. 4 e n. 5 alla presente delibera, relativi alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa, sono trasmessi entro il 30 giugno 2004, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003. III. Le SGR e le SICAV trasmettono, entro il 30 giugno 2004, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, i dati relativi agli esponenti aziendali di cui all'allegato n. 2 alla presente delibera, in carica alla data di entrata in vigore della stessa. IV. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 marzo 2004 Il presidente: Cardia