LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
    Vista   la   legge   7 giugno  1974,  n.  216,  e  le  successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    Visto,  in  particolare,  l'art.  8,  comma 1, del citato decreto
legislativo  n.  58/1998,  che  prevede  che  la Consob possa, per le
materie  di  propria  competenza,  chiedere  ai soggetti abilitati la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
    Visto  l'art.  201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n.
58/1998,  che  stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto
si applica agli agenti di cambio;
    Visto,  altresi',  l'art.  17 del medesimo decreto legislativo n.
58/1998,  che  prevede,  fra  l'altro, che la Consob possa richiedere
alle  SIM,  alle  societa'  di  gestione  del  risparmio e alle SICAV
l'indicazione  nominativa  dei  soci secondo quanto risulta dal libro
dei  soci,  dalle  comunicazioni  ricevute  e  da  altri  dati a loro
disposizione;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 144 del
14 marzo  2001  che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di
investimento da parte della societa' Poste Italiane S.p.a.;
    Vista   la   propria   delibera  n.  14015  del  1° aprile  2003,
concernente  gli  obblighi  di  comunicazione  di dati e notizie e la
trasmissione  di  atti  e documenti da parte dei soggetti abilitati e
degli agenti di cambio;
    Ritenuto  che sia necessario procedere a talune modifiche di tali
obblighi;
                              Delibera:
    I.  La  delibera  n.  14015  del  1° aprile 2003, concernente gli
obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti
e  documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio
e' modificata e integrata come segue:
      nell'art.  12,  comma  1,  dopo  la  lettera e), e' aggiunta la
seguente lettera:
      «e-bis) Convenzioni con intermediari.
    Gli  intermediari  finanziari  comunicano,  entro 30 giorni dalla
stipula,   modifica   o   revoca,   le  informazioni  concernenti  le
convenzioni  concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui
al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.
    Gli  intermediari finanziari comunicano entro il 31 marzo di ogni
anno  con  riferimento  all'anno  solare precedente l'ammontare della
raccolta  lorda  e  netta  e  le  commissioni  percepite  nell'ambito
dell'attivita'  di  collocamento  e  offerta  fuori  sede, secondo lo
schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non e' dovuta per i
servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini)»;
      nell'art. 13, il comma 1, e' cosi' sostituito:
      «1.  Salvo  quanto  previsto  nei successivi commi 2, 3 e 4, le
comunicazioni  previste dalle presenti disposizioni sono inviate alla
Consob secondo le modalita' specificate nell'allegato tecnico»;
      nell'art. 13, il comma 3, e' cosi' sostituito:
      «3.  Le  comunicazioni  di  cui all'art. 2, lettera e), secondo
periodo, e all'art. 6, lettera b), secondo periodo, sono inviate alla
Consob  a  mezzo  di  documenti  cartacei, indirizzati alla Divisione
intermediari  -  Ufficio  vigilanza  ed albo intermediari e agenti di
cambio - via della Posta, 8/10 - 20123 Milano»;
      all'art. 13 e' aggiunto il seguente comma:
      «4.  Le  comunicazioni  di cui all'art. 8, comma 1, lettera e),
sono  inviate  alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati
alla  Divisione intermediari - Ufficio vigilanza ed albo intermediari
e agenti di cambio via della Posta, 8/10 - 20123 Milano»;
      nell'art. 14, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
    Gli  allegati  n.  2,  3,  4,  7,  10  e  l'allegato tecnico sono
sostituiti  dai  corrispondenti allegati n. 2, 3, 4, 7, 10 e allegato
tecnico alla presente delibera.
    II.  I  dati  previsti  dagli  allegati n. 4 e n. 5 alla presente
delibera, relativi alle convenzioni in essere alla data di entrata in
vigore  della  stessa, sono trasmessi entro il 30 giugno 2004, con le
modalita'  di  cui  all'art. 13, comma 1, della delibera n. 14015 del
1° aprile 2003.
    III.  Le SGR e le SICAV trasmettono, entro il 30 giugno 2004, con
le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, della delibera n. 14015 del
1° aprile  2003,  i  dati  relativi  agli  esponenti aziendali di cui
all'allegato  n.  2  alla  presente  delibera, in carica alla data di
entrata in vigore della stessa.
    IV.  La  presente  delibera  e'  pubblicata  nel Bollettino della
Consob  e  nella  Gazzetta  Ufficiale. Essa entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Roma, 9 marzo 2004
                                                Il presidente: Cardia