Premessa.
  La  misura, nell'ambito del DOCUP, e' diretta ad adottare, a favore
dei   pescatori,   misure   di  carattere  socio  economico  connesse
all'adeguamento  della  capacita'  di pesca ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento CE n. 2371/2002.

1. Copertura geografica: regioni fuori obiettivo 1.

2. Amministrazioni  responsabili  ed informativa ai sensi della legge
n. 241/1990.
  La  responsabilita'  gestionale  delle fasi attuative relative alla
programmazione  finanziaria  e alla selezione dei destinatari finali,
e'  assunta  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali -
Direzione  generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura.  La  fase  di
erogazione dei contributi, previo accordo bilaterale con la Direzione
generale,  e'  affidata all'ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per
gli  addetti  e  per gli impiegati in agricoltura, con sede legale in
Roma, alla via Beethoven n. 48 - 00144.

3. Soggetti destinatari dell'intervento.
  Chiunque   ha   esercitato   la   propria  attivita'  professionale
principale a bordo di una nave da pesca marittima in attivita'.

4. Interventi ammissibili.
  Il  contributo  finanziario puo' intervenire solo con riguardo alle
misure seguenti:
    A) concessione di pagamenti compensativi individuali ai marittimi
imbarcati  che  dimostrano  di  esercitare  da  almeno  tre  anni  la
professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato
una  tantum,  causa  la scarsa disponibilita' di bilancio, a 2.500,00
euro  per  singolo  beneficiario  e  fino  ad esaurimento fondi, alle
seguenti fattispecie:
      1)  a seguito di perdita del posto di lavoro causa affondamento
dell'imbarcazione    intervenuto   successivamente   alla   data   di
pubblicazione  del  presente  provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Nel  caso di morte del marittimo viene attribuita agli eredi la somma
di 5.000,00 euro;
      2)  a  seguito  della perdita del posto di lavoro causa arresto
definitivo   delle  attivita'  di  pesca  nel  rispetto  dell'art.  7
regolamento  CE  2792/99,  come  modificato  dal  Reg.  CE 2369/02, a
partire  dal  1° gennaio  2003,  previa  riconsegna  del  libretto di
navigazione.
  I  marittimi  imbarcati dal 31 dicembre 2002, da almeno sei mesi su
unita'  la  cui  licenza  di  pesca  sia stata riconsegnata a partire
dall'anno  2003,  possono presentare domanda ai competenti uffici. Al
momento  della  presentazione  della  istanza  i marittimi non devono
risultare imbarcati e non devono svolgere altre attivita' lavorative.
I   suddetti   requisiti   devono   essere   comprovati   da   idonea
autocertificazione in conformita' alla vigente normativa.

5. Termini e modalita' di presentazione della domanda di contributo.
  Le  istanze di contributo potranno essere presentate, personalmente
(allegato  A)  o  tramite  il  rilascio  di  mandati  di assistenza e
rappresentanza  ad  un ente di patronato con delega per la trattenuta
delle  quote  sindacali  alle  organizzazioni sindacali nazionali dei
lavoratori  (allegato  B),  entro il 30 giugno di ogni anno e dopo la
data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente
circolare,   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,
Direzione  generale per la pesca e l'acquacoltura, viale dell'Arte n.
16  - 00144 Roma, per il tramite delle autorita' marittime competenti
in  base  al  luogo  di  iscrizione della nave. Le domande presentate
successivamente  a  tale  termine  non  saranno  accolte nell'anno di
riferimento, ma potranno essere accolte nell'anno successivo.
  Le  domande  dovranno  essere  consegnate  direttamente  presso gli
uffici  delle Autorita' marittime negli orari di apertura al pubblico
o  spedite  agli  stessi mediante raccomandata a.r., a tal fine fara'
fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

6. Documentazione richiesta.
  La  domanda  di  ammissione  al  contributo va compilata in duplice
esemplare,   sottoscritta   dal   richiedente   o   dal   suo  legale
rappresentante,  tramite  l'utilizzo  dei  moduli  PR,  rappresentati
dall'allegato A o dall'allegato B della presente circolare.
  All'accertamento    di    eventuali    falsita'   contenute   nelle
dichiarazioni   rese   fara'   seguito  la  decadenza  dall'eventuale
ammissione a contributo e la segnalazione alle Autorita' competenti.
  Le  domande  non formulate secondo i moduli allegati e/o risultanti
incomplete, non saranno ritenute ammissibili.
  E'  data  facolta' all'amministrazione di richiedere al proponente,
nel  corso del procedimento istruttorio, integrazioni e/o chiarimenti
in  merito  alla  documentazione,  fissando  i  tempi  ultimi  per la
presentazione, in base a quanto disposto dalla legge n. 241/1990.

7. Procedure  istruttorie  per  la  valutazione  e la selezione delle
domande.
  Per le richieste presentate entro i termini, le autorita' marittime
competenti,  dopo  aver  verificato in capo ai singoli beneficiari la
sussistenza  delle condizioni contenute al paragrafo 4 della presente
circolare,  trasmettono le istanze corredate da un attestazione circa
l'avvenuto  riscontro  dei predetti requisiti alla Direzione generale
pesca.  Tale  adempimento non impegna in alcun modo l'amministrazione
stessa  in  ordine  all'ammissione  a  finanziamento  dell'iniziativa
proposta.
  Le  domande  pervenute sano sottoposte alla valutazione istruttoria
da  parte  di  un gruppo di lavoro presieduto dalla Amministrazione e
comprendente  le parti economico sociali, la cui composizione verra';
peraltro,  definita  con  successivo  provvedimento.  La  valutazione
istruttoria e' finalizzata:
    a) alla  verifica  della  regolarita'  e  della completezza della
documentazione pervenuta;
    b) al   riscontro   del  possesso  dei  requisiti  soggettivi  ed
oggettivi, nonche' della conformita' delle azioni proposte con quelle
finanziabili nell'ambito del DOCUP;
  L'istruttoria  sara'  compiuta entro sessanta giorni dalla chiusura
annuale indicata dal presente bando.
  Le domande istruite favorevolmente costituiranno la graduatoria dei
soggetti   ammessi   al   finanziamento.   Tale  provvedimento  sara'
comunicato ai soggetti interessati.

8. Concessione ed erogazione dei contributi.
  La  concessione  del  contributo  sara'  formalizzata  in base alle
risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
  La  notifica  del  provvedimento  di  concessione  al  destinatario
avverra'   con  lettera  raccomandata  a.r.  dal  momento  della  sua
esecutivita'.
  Le  domande  che,  a  seguito  dell'istruttoria,  saranno risultate
ammissibili   ma   non   finanziabili   in   relazione  alle  risorse
disponibili,  potranno  essere  finanziate nel limite delle eventuali
risorse  resesi  disponibili  a  seguito  di rinuncia o decadenza dei
beneficiari  gia'  ammessi,  od  a  seguito di nuovi finanziainenti o
riassegnazioni  di  fondi  nell'ambito delle misure e sottomisure del
DOCUP adottate dall'amministrazione.
  Il contributo verra' erogato secondo le seguenti modalita':
    gli   elenchi  attraverso  cui  vengono  individuati  gli  aventi
diritto,  predisposti  e  sottoscritti  dal Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  vengono trasmessi all'ENPAIA e costituiscono
autorizzazione al pagamento.
  L'ENPAIA,  nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie trasferite
dal  Ministero,  assicura  il  pagamento  degli  aiuti  da eseguirsi,
mediante  le  procedure  in  uso per l'esecuzione degli stessi, entro
trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

9. Controlli e verifiche in corso di procedura.
  L'amministrazione  si  riserva  la  possibilita' di effettuare ogni
ulteriore   attivita'   di  controllo  finalizzata  a  verificare  la
correttezza  delle  procedure  poste  in essere e la conformita' agli
obiettivi approvati.

10. Rinunce e decadenze.
  Il  soggetto  destinatario  del  contributo, con nota raccomandata,
dovra' comunicare al Ministero l'eventuale rinuncia alla misura.
  L'inadempienza  di  alcune  o  tutte le disposizioni della presente
circolare,  nonche'  delle  procedure  tecniche  ed amministrative in
vigore e delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, comporta
la  decadenza  delle provvidenze concesse e la conseguente revoca del
contributo,  con  l'obbligo della restituzione delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
  Nel  caso di mancata restituzione, l'amministrazione provvedera' al
recupero delle somme.

11. Disposizioni generali.
  Il  contributo  totale  diretto  al  pagamento, fino al 2006, delle
predette misure socioeconomiche ammonta a 961.000,00 euro.
  I  premi previsti dal regolamento CE 2792/1999, come modificato dal
regolamento  CE  2369/02,  sono  stati  ridotti  in  conformita' alle
limitate risorse disponibili.
  I  contributi  disposti dalla presente normativa, non sono peraltro
cumulabili  con  quelli contemplati dal decreto legislativo 18 maggio
2001,  n. 226 «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca
e  dell'acquacoltura»  o comunque previsti da altri provvedimenti per
attivita' analoghe.
    Roma, 23 dicembre 2003

                                            Il direttore generale
                                        per la pesca e l'acquacoltura
                                                   Tripodi

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 214