IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
che    disciplina   l'indennita'   mensile   di   disponibilita'   da
corrispondere,  nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, al
lavoratore  per  i  periodi  nei  quali  il  medesimo  garantisce  la
disponibilita' al datore di lavoro in attesa di assegnazione;
  Visto,  in  particolare, il comma 1 del citato art. 36, che demanda
al  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali la definizione,
ovvero l'aggiornamento periodico, della misura minima dell'indennita'
di disponibilita';
  Ritenuto  che detta indennita' debba essere costituita da un valore
idoneo  a  garantire il massimo spazio alla contrattazione collettiva
alla  quale  il  citato  art. 36 annette una funzione primaria per la
quantificazione piu' adeguata;
  Ritenuto opportuno prendere come base di calcolo dell'indennita' di
disponibilita',   le   retribuzioni   previste   dal  CCNL  applicato
nell'azienda  utilizzatrice  in  quanto  il  riferimento  alle stesse
consente  di  tener conto sia delle esigenze di settore che di quelle
relative alla professionalita' del prestatore di lavoro;
  Sentite  le  associazioni  dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al
lavoratore   per   i  periodi  nei  quali  lo  stesso  garantisce  la
disponibilita'  al  datore  di  lavoro in attesa di utilizzazione, e'
determinata nel 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.