IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
    Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,    dalla   legge   23 novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente    modificato   (nel   seguito   indicato   come   il
«decreto-legge  n.  351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
    Visto  il  comma  1  dell'art.  3  del  decreto-legge n. 351, che
prevede  che,  con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi, per quanto
concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto
Ministero,  i  beni  immobili  individuati  dai  decreti dirigenziali
emanati  dall'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo
oneroso,  ad  una  o  piu'  societa'  costituite ai sensi del comma 1
dell'art.  2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti,
siano  determinati  il  prezzo  iniziale  a  titolo  definitivo  e le
modalita'  di  pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili
trasferiti,  le  caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione
che  le  societa'  cessionarie realizzano per finanziare il pagamento
del  prezzo, l'immissione delle societa' cessionarie nel possesso dei
beni  immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e
dei  contratti  accessori,  da  regolarsi  in  via  convenzionale con
criteri  di remunerativita' e le modalita' per la valorizzazione e la
rivendita dei beni immobili trasferiti;
    Visti  i  decreti  dirigenziali  emanati dall'Agenzia del demanio
elencati  all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, che
individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici
non  territoriali  ivi indicati (nel seguito indicati come i «decreti
dell'Agenzia del demanio»);
    Visto  il  decreto  ministeriale  21 novembre  2002  (nel seguito
indicato  come il «primo decreto del Ministro dell'economia») tramite
il  quale  sono  stati  trasferiti  a titolo oneroso alla societa' di
cartolarizzazione   S.C.I.P.   Societa'   cartolarizzazione  immobili
pubblici  S.r.l.,  gli  immobili individuati dai decreti dirigenziali
dell'Agenzia  del  demanio  elencati  nell'allegato  1 a tale decreto
ministeriale   ed  e'  stata  realizzata  la  seconda  operazione  di
cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351;
    Visto   il   decreto  ministeriale  31  luglio  2002  emanato  in
attuazione  del  comma  13  dell'art.  3  del  decreto-legge  n. 351,
concernente, in relazione ai beni trasferiti in occasione della prima
operazione  di  cartolarizzazione  ai sensi del decreto-legge n. 351,
l'individuazione  degli  immobili  di pregio ed i criteri ai quali si
conforma  l'attivita'  dell'Osservatorio  sul  patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali di concerto con l'Agenzia del territorio per
l'individuazione degli immobili di pregio;
    Visto   il   decreto   ministeriale  1° aprile  2003  emanato  in
attuazione  del  comma  13  dell'art.  3  del  decreto-legge  n. 351,
concernente  l'identificazione,  tra  i  beni trasferiti ai sensi del
primo  decreto  del  Ministero  dell'economia,  di un primo elenco di
immobili di pregio;
    Considerato  che  l'art.  3,  comma 13, del decreto-legge n. 351,
dispone  che  gli  immobili  di  pregio siano individuati su proposta
dell'Agenzia del territorio;
    Considerato che la qualificazione ai fini della vendita di cui al
presente  decreto  degli  immobili quali immobili di pregio non e' in
alcun  modo  connessa  ad  eventuali  classificazioni  degli immobili
effettuate in precedenza a qualunque altro fine anche locativo;
    Considerato   che   l'Agenzia  del  territorio,  tramite  le  sue
strutture   periferiche,   ha   accertato,  effettuando  le  relative
necessarie  verifiche: l'ubicazione degli immobili nei centri storici
urbani  individuati  in base alle perimetrazioni dei piani regolatori
(zone  omogenee  di  tipo A)  o  l'ubicazione  in zone nelle quali il
valore  unitario  medio  di  mercato degli immobili (secondo i valori
pubblicati  dall'OMI dell'Agenzia del territorio) e' superiore del 70
per  cento  rispetto  al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale, nonche' l'insussistenza dello stato di degrado e
la  non  necessita'  di  interventi  di  restauro  e  di  risanamento
conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
    Viste  le proposte formulate, ai sensi del predetto art. 3, comma
13,  del  decreto-legge n. 351 dalla suddetta Agenzia del territorio,
rispettivamente  in  data  5 novembre 2003, in data 17 dicembre 2003,
relative, rispettivamente, all'identificazione, tra i beni trasferiti
ai  sensi  del primo decreto del Ministro dell'economia di un secondo
lotto   di  immobili  di  pregio  nonche'  alla  rettifica  da  parte
dell'Agenzia del territorio della propria delibera del 14 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Tra gli immobili trasferiti alla societa' di cartolarizzazione ai
sensi   del   primo  decreto  del  Ministro  dell'economia,  sono  da
considerarsi di pregio, oltre a qualunque altro immobile che soddisfi
i   criteri  indicati  nella  delibera  allegata  sub  1  al  decreto
ministeriale 31 luglio 2002, gli immobili elencati nell'allegato 1 al
presente decreto.