IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Vista  legge  28 ottobre  1999, n. 410, recante nuovo ordinamento
dei  consorzi  agrari  ed,  in  particolare,  l'art.  8,  con  cui si
stabilisce, fra l'altro:
      che  i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio
e  di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai
consorzi  agrari  per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli
stessi  consorzi  agrari sono titolari alla data di entrata in vigore
della  legge  stessa,  quali  risultanti dai rendiconti approvati con
decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste  e  registrati  dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli
interessi  maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative
contabilita',  indicata  nei  decreti  medesimi,  fino  alla data del
31 dicembre  1997,  sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di
titoli di Stato dal parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
      che,  per  le  predette  finalita', il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad emettere i titoli suddetti fino a
concorrenza  dell'importo  determinato  ai  sensi  del  comma 1 dello
stesso  articolo,  e  comunque  in  misura  non  superiore a lire 470
miliardi  per  l'anno  1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a
lire 200 miliardi per l'anno 2001;
      che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le  caratteristiche,  compresi  il  tasso  d'interesse, la
durata,  l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
      che  i  giudizi  pendenti  alla data di entrata in vigore della
medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati
estinti  d'ufficio  con  compensazione  delle  spese  fra  le parti a
seguito  dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;
    Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
    Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,
convertito  nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237,  con  cui  si e'
stabilito,  tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  determinate  ogni  caratteristica, condizione e
modalita'  di  emissione  e  di  collocamento  dei  titoli del debito
pubblico;
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
ed  in  particolare l'art. 130, comma 1, lettera b) ove si stabilisce
che  all'art.  8,  comma  1  della  citata  legge  n. 410 del 1999 e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Gli interessi di cui al
presente  comma  sano  calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base
del   tasso  ufficiale  di  sconto  maggiorato  di  4,40  punti,  con
capitalizzazione  annuale;  per  gli  anni 1996 e 1997 sulla base dei
soli interessi legali»;
    Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004,
ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti pubblici per l'anno
stesso,  al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione
debitorie;
    Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
      n.  033958  in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  8  dell'11 gennaio  2001,  come modificato dal decreto
ministeriale  n.  011205  in  data 16 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2001;
      n.   011225   del  1° marzo  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2001;
      n.   012000  del  18 luglio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001;
      n.   006632   del  6 maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2002;
      n.   69655   del  1° agosto  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2003,
con  i  quali  sono  state  disposte, in attuazione dell'art. 8 della
citata legge n. 410 del 1999, come modificato dalla suddetta legge n.
388  del  2000,  emissioni  di  certificati  di credito del Tesoro al
portatore,  con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005,
a tasso d'interesse variabile, per complessivi 433.202.000,00 euro;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
    Vista  la  lettera n. 130024 in data 29 gennaio 2004 con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha trasmesso un
apposito  elenco,  riguardante  i  consorzi  agrari aventi diritto al
rimborso  dell'I.V.A.  per  servizi  resi  in  relazione alle cessate
gestioni  di  ammasso dei prodotti agricoli, ai quali dovranno essere
assegnati  titoli  di  Stato  per  2.059.000,00  euro,  tenuto  conto
dell'importo  di  27.879,68  euro  derivante  dagli arrotondamenti da
effettuare;
    Ritenuto   che  occorre  disporre,  per  le  predette  finalita',
l'emissione  di  una  sesta tranche dei citati certificati di credito
del  Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005,
per  il  predetto ammontare nominale di 2.059.000,00 euro, da versare
all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima
di  2.031.120,32  euro (pari all'importo del credito da estinguere) e
la  seconda  di 27.879,68 euro (derivante dagli arrotondamenti di cui
sopra);
    Visto  il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
    Visto  il  decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30 marzo  1981, n. 119, e
successive  modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 8 della
legge  28 ottobre  1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma
1,  lettera  b),  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e' disposta
l'emissione  di  una  sesta  tranche  dei  certificati di credito del
Tesoro  al  portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre
2000,  citato  nelle premesse, per l'importo di nominali 2.059.000,00
euro,  da  assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato
al presente decreto, alle seguenti condizioni:
      godimento: 1° gennaio 1998;
      prezzo d'emissione: alla pari;
      rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;
      tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita'  di  cui  all'art.  1 del predetto decreto ministeriale del
21 dicembre 2000.