IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
    Vista  la direttiva della Commissione 2003/84/CE del 25 settembre
2003,  concernente  l'iscrizione  delle  sostanze  attive flurtamone,
flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate e
siltiofam  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
    Tenuto  conto che Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito, Stati
membri  relatori,  designati  per  lo  studio  delle  sostanze attive
flurtamone,  flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin,
fostiazate  e  siltiofam hanno effettuato il lavoro di valutazione su
tali  sostanze  attive  in conformita' alle disposizioni dell'art. 6,
paragrafo   2  e  4  della  direttiva  91/414/CEE,  presentando  alla
Commissione le relative relazioni di valutazione;
    Considerato   che   le   relazioni   di  valutazione  sono  state
riesaminate  dagli  Stati  membri e dalla Commissione nell'ambito del
comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali,  con conclusione dei riesami il 4 luglio 2003 sotto forma di
rapporto di riesame della Commissione;
    Ritenuto  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze
attive    flurtamone,   flufenacet,   iodosulfuron,   dimethenamid-p,
picoxystrobin,  fostiazate  e  siltiofam  soddisfano  in  generale  i
requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art.
5,  paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto
riguarda  gli  impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti
di riesame della Commissione;
    Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2003/84/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
flurtamone,  flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin,
fostiazate  e  siltiofam  nell'allegato I del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
    Considerato  inoltre,  che  in fase di attuazione della direttiva
2003/84/CE  si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per
ciascuna  sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi
a disposizione degli interessati;
    Considerato  che  deve  essere  concesso  un adeguato periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
    Ritenuto  che  tale  periodo  non deve essere superiore a 12 mesi
dalla data di adozione della direttiva 2003/84/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Le  sostanze  attive  flurtamone,  flufenacet,  iodosulfuron,
dimethenamid-p,  picoxystrobin, fostiazate e siltiofam sono iscritte,
fino  al  31 dicembre  2013,  nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo  1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni
riportate nell'allegato al presente decreto.