IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di seguito indicato «codice della strada», che demanda al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati; Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada; Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326; Visto l'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come «regolamento di esecuzione del codice della strada»; Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, le cui caratteristiche e modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministero dell'interno; Decreta: Art. 1. Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo 1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, e' costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilita' delle iscrizioni impresse. 2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l'integrita' in modo irreversibile ed evidente. 3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonche' l'emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali e' composta l'iscrizione contenente tali dati identificativi non puo' essere inferiore a 4 mm.