IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto l'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
    Visto  l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), di seguito indicato «codice della
strada»,  che  demanda al Ministero dell'interno il coordinamento dei
servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
    Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
    Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;
    Visto  l'art.  394  del  decreto  del Presidente della Repubblica
16 dicembre  1992,  n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di
attuazione  del  nuovo  codice della strada, di seguito indicato come
«regolamento di esecuzione del codice della strada»;
    Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come
modificato  dall'art. 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito  con  legge  24 novembre  2003,  n. 326, prescrive che sul
veicolo  sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo   deve   essere   collocato   un   sigillo,   le   cui
caratteristiche  e modalita' di applicazione sono fissate con decreto
del Ministero dell'interno;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Caratteristiche  del  sigillo  apposto sui veicoli sottoposti a fermo
                           amministrativo

    1.  Il  sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti
alla  sanzione  accessoria del fermo amministrativo, e' costituito da
un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta
recante  l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l'indicazione
degli  estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai
modelli  A  e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato
in  un  unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da
materiale  che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne
consentano  la  sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la
durata  presumibile  dello  stato  di  fermo,  senza  che  vengano  a
determinarsi   significative   variazioni   di   leggibilita'   delle
iscrizioni impresse.
    2.  Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo
tale  che  non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal
veicolo  o  il  suo occultamento, senza violarne l'integrita' in modo
irreversibile ed evidente.
    3.  Il  sigillo  deve  recare  in modo ben visibile l'indicazione
dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonche' l'emblema della
Repubblica  italiana  o  lo  stemma  dell'amministrazione dalla quale
l'organo  accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali e'
composta  l'iscrizione  contenente  tali dati identificativi non puo'
essere inferiore a 4 mm.