IL RETTORE

  Visto  l'art.  6, commi 9 ed 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168,
concernente   la   procedura  per  l'adozione  degli  statuti  e  dei
regolamenti degli atenei;
  Visto l'art. 73 dello statuto d'Ateneo concernente la procedura per
le modifiche dello statuto d'Ateneo;
  Vista  la  delibera  del senato accademico di questo Ateneo, seduta
del  27 novembre  2003,  con  cui  e'  stata  approvata  la  modifica
dell'art.   59,   comma   3,   dello   statuto   d'Ateneo  (dirigenti
dell'amministrazione centrale);
  Vista  la  nota  prot.  n.  115 del 13 febbraio 2004 del M.I.U.R. -
Dipartimento  per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
per  la  ricerca scientifica e tecnologica, con la quale il Ministero
ha  comunicato  di non avere osservazioni da formulare in merito alla
modifica dell'art. 59, comma 3, dello statuto d'Ateneo;

                               Decreta

la  modifica  dell'art.  59,  comma 3, dello statuto dell'Universita'
degli  studi  di Perugia, evidenziata in corsivo nel testo di seguito
riportato:
  «Art.   59  (Dirigenti  dell'amministrazione  centrale).  -  1.  Ai
dirigenti  preposti  agli uffici dell'amministrazione centrale spetta
l'adozione  degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti
gli  atti  che  impegnano  l'Universita'  verso l'esterno, nonche' la
gestione  finanziaria,  tecnica  ed amministrativa, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali,
nonche'   di   controllo.   Essi   sono  responsabili  dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
  2. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, di cui
al   comma   1,   spetta   al  rettore,  su  proposta  del  direttore
amministrativo,  sentiti  i  pareri di cui agli articoli 50, comma 2,
lettera  r)  e  52,  comma  2,  lettera  e), nel rispetto dei criteri
generali   e   della   procedura   stabiliti   nel   regolamento  per
l'organizzazione degli uffici e della dirigenza.
  3.  Il  rettore,  sentito  il  direttore amministrativo, in casi di
comprovata  necessita',  puo'  attribuire incarichi temporanei, della
durata  massima  di  cinque  anni,  a soggetti in possesso di elevata
qualificazione  professionale,  con contratti di diritto privato, per
svolgere funzioni dirigenziali od equiparate.».
    Perugia, 26 febbraio 2004
                                                  Il rettore: Bistoni