IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

1. - Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2004 da
                      parte dei Caf-dipendenti.

    1.1. I CAF-dipendenti devono trasmettere in via telematica i dati
contenuti  nei  modelli  di  dichiarazione  730/2004  e  nelle schede
relative  alla  scelta  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF, secondo le
specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento.
    1.2.  I  CAF-dipendenti  che  comunicano ai sostituti d'imposta i
dati  contenuti  nei  modelli  730-4 e 730-4 integrativo, relativi ai
redditi  2003,  mediante  supporti  informatici,  devono osservare le
specifiche tecniche di cui all'allegato B del presente provvedimento.
    1.3.  I  CAF-dipendenti  che  ricevono,  quali  intermediari, dai
sostituti  d'imposta  le  buste  contenenti  le  schede per la scelta
dell'otto  per mille dell'IRPEF, devono trasmettere in via telematica
i  relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato C
del presente provvedimento.

2. - Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2004 da
                   parte dei sostituti d'imposta.
    2.1.  I  sostituti  d'imposta  che  prestano  assistenza  fiscale
nell'anno  2004  devono trasmettere in via telematica, direttamente o
tramite  un  intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli di
dichiarazione  730/2004,  osservando  le  specifiche  tecniche di cui
all'allegato A del presente provvedimento.

3. - Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2004 da
                 parte degli intermediari abilitati.
    3.1.   Gli  intermediari  abilitati  devono  trasmettere  in  via
telematica  i  dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2004 e
nelle  schede  relative  alla  scelta dell'otto per mille dell'IRPEF,
730-1,   consegnati   dai  sostituti  d'imposta  che  hanno  prestato
assistenza   fiscale,   secondo  le  specifiche  tecniche  contenute,
rispettivamente,  nell'allegato  A  e  nell'allegato  C  al  presente
provvedimento.

4. - Istruzioni  per  lo  svolgimento  degli adempimenti previsti per
l'assistenza   fiscale   da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  dei
                           Caf-dipendenti.
    4.1.   Per   lo   svolgimento   degli  adempimenti  previsti  per
l'assistenza   fiscale   da  parte  dei  sostituti  d'imposta  e  dei
CAF-dipendenti   devono   essere   seguite  le  istruzioni  contenute
nell'allegato D al presente provvedimento.
Motivazioni:
    Con  il provvedimento 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  18  alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004,
sono  stati  approvati  i  modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta,  730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con
le  relative istruzioni, nonche' la bolla per la consegna del modello
730-1,   concernenti   la  dichiarazione  semplificata  agli  effetti
dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  da  presentare
nell'anno 2004 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale.
    Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF-dipendenti e i
sostituti  d'imposta  che  prestano assistenza fiscale nell'anno 2004
devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati
contenuti  nelle  dichiarazioni  modello  730/2004 da loro elaborati,
osservando   le   specifiche   tecniche   approvate   con  successivo
provvedimento.
    Per  cio'  che  concerne la trasmissione dei dati contenuti nelle
schede  relative  alla  scelta  dell'otto  per  mille  dell'IRPEF,  i
CAF-dipendenti  devono  trasmetterli  direttamente in via telematica,
mentre   i   sostituti  d'imposta  devono  consegnare  le  buste  che
contengono  le  predette  schede  ad  una banca convenzionata o ad un
ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalita'
di  consegna  si fa rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento
del 15 gennaio 2004, di approvazione del modello 730/2004.
    Detto  provvedimento  stabilisce,  inoltre, che nel caso in cui i
dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo siano comunicati
ai   sostituti  d'imposta,  da  parte  dei  CAF-dipendenti,  mediante
supporti  informatici, devono essere osservate le specifiche tecniche
stabilite con successivo provvedimento.
    Pertanto,  al fine di dare attuazione alle predette disposizioni,
con il presente provvedimento sono definiti:
        nell'allegato  A,  il  contenuto  e le specifiche tecniche da
adottare  per  la  trasmissione  in  via telematica all'Agenzia delle
entrate  dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2004, da
parte   dei   sostituti   d'imposta,   dei   CAF-dipendenti  e  degli
intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico;
        nell'allegato  B,  le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica  dei  modelli  730-4/2004  e  730-4/2004  integrativo,  da
osservare  da  parte  dei  CAF-dipendenti che comunicano ai sostituti
d'imposta   i  dati  contenuti  in  tali  modelli  mediante  supporti
informatici;
        nell'allegato  C, le specifiche tecniche per l'invio dei dati
riguardanti  la  scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per  mille
dell'IRPEF da parte dei CAF-dipendenti e degli intermediari abilitati
che hanno assunto tale incarico;
        nell'allegato  D,  le  istruzioni per lo svolgimento da parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  CAF-dipendenti  degli  adempimenti
previsti per l'assistenza fiscale prestata.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e   successive   modificazioni:  disposizioni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi;
    Decreto   legislativo   9 luglio   1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni;
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
    Decreto  del  Ministero  delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalita' tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione  telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del
Ministero  delle  finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre  1999,  nonche'  dal decreto del
Ministero  delle  finanze  29 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
    Decreto  del  Ministro  delle  finanze  31 maggio 1999, n. 164, e
successive  modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale  resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;
    Provvedimento   15 gennaio   2004,   pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  18  alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004:
approvazione   dei   modelli  730,  730-1,  730-2  per  il  sostituto
d'imposta,  730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con
le  relative  istruzioni,  nonche'  della  bolla  per la consegna del
modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti
dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche,  da  presentare
nell'anno 2004 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza
fiscale.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
        Roma, 18 marzo 2004
                                                Il direttore: Ferrara