IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ora  Ministero  delle  attivita'  produttive,  la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante  partecipazione  delle  regioni  e  delle province autonome
nella  programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel
procedimento di formazione delle graduatorie;
  Visto  l'art.  14,  comma 1,  della  legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede  misure  per  favorire l'accesso delle imprese artigiane agli
incentivi   di   cui   al  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive d'intesa
con  la Conferenza Stato-regioni del 21 novembre 2002, concernente le
suddette modalita' semplificate per le imprese artigiane;
  Vista  la  circolare  applicativa  n. 946364 del 7 ottobre 2003 del
suddetto  decreto,  pubblicata  il  10 novembre  2003 nel supplemento
ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Visti i decreti del 3 luglio 2003 e del 24 luglio 2003, con i quali
sono state individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi
della  legge n. 488/1992 e stabilita la quota di risorse da assegnare
al  bando  per  le  imprese  artigiane nella misura del 10% di quelle
assegnate al settore industria, pari a 123,508 milioni di euro;
  Visto  il  citato  decreto del 24 luglio 2003 con il quale e' stato
fissato  al  ventesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della suddetta circolare
applicativa   prevista  dal  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  del  21 novembre  2002,  ossia  al 1° dicembre 2003 quale
termine  ultimo  per  l'indicazione da parte delle regioni e province
autonome  delle proprie proposte concernenti la formazione della sola
graduatoria  ordinaria  per  la determinazione del punteggio relativo
all'indicatore n. 2 di cui al punto 6.3 della circolare applicativa;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome;
  Considerato  che  l'art.  1-bis  del citato decreto ministeriale n.
527/1995,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  prevede che il
Ministero   delle  attivita'  produttive  promuova  un  piu'  stretto
raccordo  con  le  amministrazioni  regionali interessate per l'esame
degli   interessi  pubblici  coinvolti  e,  in  particolare,  per  la
valutazione  delle proposte pervenute, tramite ricorso agli strumenti
procedimentali  di  coordinamento  di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Considerato  che  l'art.  6-bis  del  medesimo decreto ministeriale
prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, valutata la
compatibilita'  delle  proposte  avanzate  dalle  singole  regioni  e
province  autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre
che  con  le  disposizioni  del  medesimo decreto, le approvi ai fini
della formazione delle graduatorie;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita'
produttive  e  le  richiamate  regioni  e province autonome nel corso
della  riunione  del  10 febbraio 2004, convocata ai sensi del citato
art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle  regioni e dalle
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   3 luglio   2000,  concernente  il  testo  unico  delle
direttive  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  ai sensi della legge n.
488/1992 richiamata nella premessa, in merito alle domande presentate
per  il  bando  del  2003 e riferite alle predette regioni e province
autonome per le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di
cui  alla  legge  8 agosto  1985,  n.  443, e successive modifiche ed
integrazioni,  appartenenti  ai  settori  estrattivo, manifatturiero,
delle  costruzioni,  della  produzione  e  distribuzione  di  energia
elettrica,  di  vapore  e  acqua  calda  e  dei  servizi, fatti salvi
eventuali  divieti  e/o  limitazioni  in  linea  con  le disposizioni
comunitarie  in  materia;  tali  proposte,  concernenti  le priorita'
regionali  ed  i  relativi  punteggi utili per l'indicatore di cui al
punto  6.3  della  circolare  citata  in  premessa,  sono  riportate,
rispettivamente, nell'allegato n. 1 al presente decreto.
  2. Come previsto nel punto 6.3 della suddetta circolare applicativa
per  le  regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna
proposta di priorita' con i relativi punteggi, l'indicatore regionale
assume,   per  tutti  i  programmi  della  graduatoria  regionale  di
competenza, valore pari a zero.
  3. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 12 marzo 2004

                                                 Il Ministro: Marzano