IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni e delle province autonome nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie; Visto l'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la Conferenza Stato-regioni del 21 novembre 2002, concernente le suddette modalita' semplificate per le imprese artigiane; Vista la circolare applicativa n. 946364 del 7 ottobre 2003 del suddetto decreto, pubblicata il 10 novembre 2003 nel supplemento ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Visti i decreti del 3 luglio 2003 e del 24 luglio 2003, con i quali sono state individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/1992 e stabilita la quota di risorse da assegnare al bando per le imprese artigiane nella misura del 10% di quelle assegnate al settore industria, pari a 123,508 milioni di euro; Visto il citato decreto del 24 luglio 2003 con il quale e' stato fissato al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della suddetta circolare applicativa prevista dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 21 novembre 2002, ossia al 1° dicembre 2003 quale termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e province autonome delle proprie proposte concernenti la formazione della sola graduatoria ordinaria per la determinazione del punteggio relativo all'indicatore n. 2 di cui al punto 6.3 della circolare applicativa; Viste le proposte avanzate dalle regioni e province autonome; Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministero delle attivita' produttive promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle proposte pervenute, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che l'art. 6-bis del medesimo decreto ministeriale prevede che il Ministro delle attivita' produttive, valutata la compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni e province autonome con lo sviluppo di tutte le aree interessate oltre che con le disposizioni del medesimo decreto, le approvi ai fini della formazione delle graduatorie; Viste le determinazioni concordate tra il Ministero delle attivita' produttive e le richiamate regioni e province autonome nel corso della riunione del 10 febbraio 2004, convocata ai sensi del citato art. 1-bis per le valutazioni di cui al citato art. 6-bis; Decreta: Articolo unico 1. Sono approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della legge n. 488/1992 richiamata nella premessa, in merito alle domande presentate per il bando del 2003 e riferite alle predette regioni e province autonome per le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e dei servizi, fatti salvi eventuali divieti e/o limitazioni in linea con le disposizioni comunitarie in materia; tali proposte, concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore di cui al punto 6.3 della circolare citata in premessa, sono riportate, rispettivamente, nell'allegato n. 1 al presente decreto. 2. Come previsto nel punto 6.3 della suddetta circolare applicativa per le regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna proposta di priorita' con i relativi punteggi, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2004 Il Ministro: Marzano