IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive
per l'imprenditoria femminile»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   regolamento   recante   la  disciplina  del
procedimento  relativo  agli  interventi  a favore dell'imprenditoria
femminile;
  Visti  in  particolare  gli articoli 14 e 15 del citato decreto del
Presidente  della Repubblica n. 314/2000 concernenti le modalita' per
la  presentazione  delle  domande,  la concessione e l'erogazione dei
contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da
parte delle regioni;
  Vista  la  circolare  22 novembre  2002,  n. 1151489, relativa alle
modalita'   e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
  Visto  il  decreto  2 febbraio  2001  del  Ministro delle attivita'
produttive  che  determina le misure del contributo in conto capitale
da concedere a favore dell'imprenditoria femminile;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 febbraio  2001  che individua i
criteri   di   priorita'   da  utilizzare  per  la  formazione  delle
graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del
22 novembre  2002  e  12 marzo 2003 con il quale sono stati fissati e
successivamente  prorogati  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande  per  l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria
femminile per il quinto bando (bando 2002);
  Visto  che  la  regione  Emilia-Romagna  e la provincia autonoma di
Bolzano  non  hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali
previste  dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
314/2000;
  Considerato  che  per  le  domande  di  agevolazione  relative alle
iniziative ricadenti nei territori della predetta regione e provincia
autonoma  le  attivita'  inerenti  la  concessione  ed erogazione dei
benefici   sono  svolte,  ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  n.  314/2000,  dal  Ministero  delle
attivita' produttive;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
dell'11 giugno  2002 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie
disponibili per l'anno 2002, sono stati assegnati Euro 134.150.000,00
per   la  concessione  di  agevolazioni  a  favore  delle  iniziative
imprenditoriali  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica n. 314/2000 e sono state ripartite le
predette risorse tra le regioni e le province autonome;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
17 ottobre 2003 con il quale sono state ripartite tra le regioni e le
province  autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2003, pari a
Euro  92.115.677,26  ed  e'  stata  contestualmente  disposta la loro
destinazione  alla  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle
domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul quinto
bando  di  attuazione  della  legge  n.  215/1992  e  cioe'  entro il
15 aprile 2003;
  Considerato  che  sulla  base dei predetti provvedimenti le risorse
finanziarie  disponibili  per la concessione di agevolazioni a favore
delle  iniziative  imprenditoriali  ricadenti  nelle  regioni che non
hanno  integrato  le risorse statali ai sensi dell'art. 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono le seguenti:
    regione Emilia-Romagna - Euro 5.513.571,41;
    provincia autonoma di Bolzano - Euro 350.073,14.
  Visto  l'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  314/2000  che prevede che il Ministero delle attivita' produttive
possa   affidare  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  e  di
erogazione a soggetti convenzionati e che gli oneri derivanti da tali
convenzioni  sono  a  carico  degli  stanziamenti  previsti  per  gli
interventi a favore dell'imprenditoria femminile;
  Viste  le  convenzioni  stipulate,  ai sensi del citato art. 17, in
data 27 giugno 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive ed i
soggetti individuati come concessionari;
  Viste  le risultanze istruttorie trasmesse, ai sensi delle predette
convenzioni, dai soggetti concessionari;
  Visto l'art. 13, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica  n.  314/2000  che detta i criteri per la formazione delle
graduatorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  graduatorie,  ripartite  per  macrosettore,  delle  domande
ammissibili  alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992,
n.  215,  e presentate entro il 15 aprile 2003, sono quelle riportate
negli allegati che formano parte integrante al presente decreto:
    allegato 1 - regione Emilia-Romagna;
    allegato 2 - provincia autonoma di Bolzano.
  2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei dati riportati nelle
predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 3 le opportune note
esplicative.