IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visti in particolare gli articoli 14 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di mancata integrazione delle risorse statali da parte delle regioni; Vista la circolare 22 novembre 2002, n. 1151489, relativa alle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile; Visto il decreto 2 febbraio 2001 del Ministro delle attivita' produttive che determina le misure del contributo in conto capitale da concedere a favore dell'imprenditoria femminile; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2001 che individua i criteri di priorita' da utilizzare per la formazione delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni; Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 22 novembre 2002 e 12 marzo 2003 con il quale sono stati fissati e successivamente prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il quinto bando (bando 2002); Visto che la regione Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Bolzano non hanno provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta regione e provincia autonoma le attivita' inerenti la concessione ed erogazione dei benefici sono svolte, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, dal Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'11 giugno 2002 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, sono stati assegnati Euro 134.150.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 e sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17 ottobre 2003 con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2003, pari a Euro 92.115.677,26 ed e' stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul quinto bando di attuazione della legge n. 215/1992 e cioe' entro il 15 aprile 2003; Considerato che sulla base dei predetti provvedimenti le risorse finanziarie disponibili per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali ricadenti nelle regioni che non hanno integrato le risorse statali ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono le seguenti: regione Emilia-Romagna - Euro 5.513.571,41; provincia autonoma di Bolzano - Euro 350.073,14. Visto l'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attivita' produttive possa affidare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione a soggetti convenzionati e che gli oneri derivanti da tali convenzioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Viste le convenzioni stipulate, ai sensi del citato art. 17, in data 27 giugno 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive ed i soggetti individuati come concessionari; Viste le risultanze istruttorie trasmesse, ai sensi delle predette convenzioni, dai soggetti concessionari; Visto l'art. 13, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che detta i criteri per la formazione delle graduatorie; Decreta: Art. 1. 1. Le graduatorie, ripartite per macrosettore, delle domande ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e presentate entro il 15 aprile 2003, sono quelle riportate negli allegati che formano parte integrante al presente decreto: allegato 1 - regione Emilia-Romagna; allegato 2 - provincia autonoma di Bolzano. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 3 le opportune note esplicative.