Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  INVANZ  ertapenem autorizzata con procedura centralizzata
europea  ed  inserita  nel  registro comunitario dei medicinali con i
numeri: EU/1/02/216/001 1 g polvere per concentrato per soluzione per
infusione endovenosa 1 flaconcino 20 ml uso endovenoso.
    Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd.

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003,
n.  129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea del 16 aprile 2003
recante    l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della
specialita' medicinale «Invanz» ertapenem;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/93 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto  l'art.  3, comma 2 e comma 9-ter della legge 15 giugno 2002,
n.  112,  recante  la  conversione  in  legge  con  modificazione del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta del 15 gennaio 2004;
  Considerato   che   la  relazione  tecnica  relativa  agli  effetti
finanziari  del  presente  decreto  e' stata verificata dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita' medicinale «Invanz ertapenem» debba
venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
  Visto  il  parere  della Commissione unica del farmaco nella seduta
del 5/6 novembre 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  INVANZ  ertapenem  nelle  confezioni
indicate  viene  attribuito  il  seguente  numero  di identificazione
nazionale:  1g  polvere  per  concentrato per soluzione per infusione
endovenosa  1 flaconcino 20 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 035851017/E
(in base 10), 1262S9 (in base 32).