IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270
del  21 ottobre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di  sostegno  diretto  nell'ambito  della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2237/03  della  Commissione  del
23 dicembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 339 del 24 dicembre 2003, recante modalita' di applicazione
di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE)
n. 1782/03 del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  206/2004  della  Commissione  del
5 febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione
europea L 34 del 6 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n.
2316/99;
  Visto  il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992,  che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di  taluni  regimi  di aiuti comunitari e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   2419/01   della  Commissione
dell'11 dicembre  2001, recante modalita' di applicazione del sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo relativo a taluni regimi di
aiuti  comunitari  istituito  dal  regolamento  (CEE)  n. 3508/92 del
Consiglio;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria   per   il   1990)»,   con   il   quale  si  dispone  che
all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati
dalla  Comunita'  europea  si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e
l'istituzione  dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 aprile  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 93 del 20 aprile
2000,  recante  disposizioni  nazionali di attuazione dei regolamenti
(CE)  n.  1251/99  del  Consiglio,  n.  2316/99 della Commissione, n.
2461/99  della  Commissione,  n.  1577/96  del Consiglio e n. 1644/96
della Commissione;
  Vista  la  circolare  21 dicembre  1996, n. D/617, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 10 del 20 gennaio
1997,  recante  disposizioni  nazionali di attuazione del regolamento
(CE) n. 3072/95 del Consiglio;
  Vista la nota n. 30422 posiz. 1158 del 22 gennaio 2004 con la quale
e' stato chiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisito   il   parere   del   comitato   tecnico   permanente  di
coordinamento  in  materia  di agricoltura, costituito con atto della
Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta 26 febbraio 2004;
  Considerato   che  anche  la  Conferenza  permanente  Stato-regioni
convocata per il giorno 4 marzo 2004 e' stata annullata;
  Ritenuta   la   necessita'  di  dettare  disposizioni  urgenti  per
l'applicazione  delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi
di sostegno a favore degli agricoltori, tenuto conto che ai sensi del
suddetto  regolamento  (CE)  n. 2237/03 della Commissione, le domande
dei  beneficiari devono essere presentate entro una data che non puo'
essere posteriore al 15 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Pagamenti diretti
  1.  I  pagamenti  diretti di cui al titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5
del   regolamento   (CE)  n.  1782/03  sono  fissati  per  ettaro  di
superficie.
  2.  I  pagamenti diretti di cui all'art. 1, lettera a), b) e c) del
regolamento  (CE) n. 2237/03 sono concessi soltanto per le superficie
che  siano  state  interamente seminate e coltivate sulle quali siano
stati  effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle
norme locali.
  3.  Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme
locali si intende «l'ordinaria» tecnica di semina e di coltivazione.
  4.  Ai sensi degli articoli 77 e 80 del regolamento (CE) n. 1782/03
del 29 settembre 2003 ed ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n.
2237/03  del  23 dicembre  2003, le superfici da prendere in conto, a
seguito  di  circostanze climatiche eccezionali, devono essere quelle
ricadenti  nelle  aree  in  cui sono stati attivati gli interventi di
soccorso  del  fondo  di  solidarieta'  nazionale  di  cui alla legge
14 febbraio 1992, n. 185.
  5. La superficie minima ammissibile al pagamento diretto e' fissata
a  3.000 metri quadrati ed ogni appezzamento deve avere la dimensione
minima di 500 metri quadri.