IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Visto  l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo  10 marzo  1998,  n. 43
(adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   alle  disposizioni  del
trattato  istitutivo  della  Comunita' europea in materia di politica
monetaria e di sistema europeo delle banche centrali);
  Visto  l'art. 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.  385,  introdotto  dall'art.  55  della legge 1° marzo 2002, n. 39
(legge comunitaria per il 2001);
  Visto  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 marzo  2001,  n.  144  (regolamento  recante  norme sui servizi di
bancoposta);
  Visto il parere della Banca centrale europea del 7 agosto 2003;
  Considerato  che la funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti
e'  propria  delle  banche  centrali  e  che,  in  ambito europeo, la
relativa  politica comune e' esercitata dal Sistema europeo di banche
centrali (SEBC);
  Considerato  che sistemi di compensazione e di pagamento efficienti
e   affidabili  favoriscono  l'efficacia  della  politica  monetaria,
contribuiscono  alla stabilita' del sistema finanziario, limitando il
rischio  di  crisi  sistemiche,  e  assicurano  il mantenimento della
fiducia  del  pubblico  nella  moneta,  nei  meccanismi  per  il  suo
trasferimento e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento;
  Considerato  che  l'attivita'  della Banca d'Italia nel sistema dei
pagamenti  comprende  l'offerta  diretta di servizi di pagamento e di
sistemi   di   compensazione   e  regolamento,  la  promozione  della
cooperazione  fra  gli  operatori  e  l'esercizio  della  funzione di
vigilanza sui sistemi di compensazione e sui sistemi di pagamento;
  Considerato   che   la   Banca   d'Italia   persegue   il  regolare
funzionamento   del   sistema  dei  pagamenti  nazionale  e  promuove
l'efficienza  e  l'affidabilita'  dei  sistemi  di compensazione e di
pagamento in tutte le loro componenti;
  Considerato   che   le  suddette  finalita',  nell'esercizio  della
funzione  di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  sono  perseguite  dalla Banca d'Italia
nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di
Eurosistema,  nonche' avendo presenti gli orientamenti espressi dalle
sedi internazionali di cooperazione;
  Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista
dall'art.  146  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la
Banca   d'Italia   puo'  emanare  disposizioni  volte  ad  assicurare
l'efficienza  e  l'affidabilita'  dei  sistemi di compensazione e dei
sistemi di pagamento;
  Considerato  che  la  chiarezza  delle  regole di funzionamento dei
singoli  sistemi  e dei ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti,
anche  in relazione ad attivita' strumentali ai servizi di pagamento,
risponde   ad   esigenze   di   certezza   e  favorisce  il  corretto
funzionamento  dei  servizi  di  pagamento e lo sviluppo del relativo
mercato in condizioni di libera concorrenza;
  Considerato  che  la  chiarezza  dei rapporti, delle regole e delle
condizioni all'interno dei diversi sistemi e' rilevante ai fini della
promozione  di  comportamenti  dei singoli operatori coerenti con gli
obiettivi  di  efficienza  e  affidabilita' complessiva dei sistemi e
utile a favorire un'adeguata informativa agli utenti sulle condizioni
di offerta dei servizi;
  Considerato che il perseguimento delle finalita' previste dall'art.
146  del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' essere
assicurato  anche attraverso la diffusione di dati sulle modalita' di
svolgimento  dei  servizi  e  sulle condizioni offerte all'utenza, da
pubblicarsi in forma aggregata o comunque anonima;
  Considerato   che  l'analisi  dell'intero  ciclo  di  trasferimento
monetario,   dall'originante   al  beneficiario,  e'  essenziale  per
valutare  l'efficienza  e  l'affidabilita'  complessiva  di  ciascuno
strumento di pagamento;
  Considerato  che  le  infrastrutture,  e,  in  particolare,  quelle
qualificate  dal  numero  e  dalle caratteristiche delle informazioni
trattate,  svolgono  un ruolo centrale nel corretto funzionamento dei
sistemi di pagamento;
  Considerato  che  il  sistema dei pagamenti e' caratterizzato dalla
presenza  di  esternalita'  di  rete,  dove  l'utilita'  che  ciascun
soggetto  riceve  dalla partecipazione al sistema aumenta al crescere
del  numero dei partecipanti, e che, quindi, e' importante l'adozione
di standard per l'integrazione tra i diversi sistemi;
  Considerato  che  al  crescente  sviluppo dei pagamenti elettronici
devono corrispondere adeguati presidi di sicurezza;
                                Emana
                      le seguenti disposizioni:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nel presente provvedimento si intende per:
    a) «affidabilita»:  contenimento  del  rischio  sistemico e degli
altri  rischi,  quali  i  rischi  di liquidita', di credito, legali e
operativi,  che  possono compromettere o influenzare negativamente il
corretto  e  continuo  funzionamento  dei  sistemi  di pagamento e la
fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento;
    b) «agente  di  regolamento»:  il soggetto che, nell'ambito di un
sistema  di  pagamento, esegue disposizioni di addebito e/o accredito
di conti generalmente intrattenuti presso di se' dai partecipanti;
    c) «autenticita»:   proprieta'  che  garantisce  l'identita'  dei
soggetti che concorrono a realizzare operazioni di pagamento;
    d) «efficienza»:  proprieta'  dei  sistemi  che  offrono  servizi
rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonche' vantaggiosi
per i mercati finanziari e per l'economia;
    e) «infrastruttura»:  complesso  di  impianti e di installazioni,
utilizzato  da  uno  o  piu' soggetti, che consente la gestione delle
informazioni  per il trasferimento della moneta o per l'estinzione di
obbligazioni  pecuniarie  anche mediante compensazione nell'ambito di
un sistema di pagamento;
    f) «infrastruttura  qualificata»:  l'infrastruttura valutata tale
dalla Banca d'Italia tenendo conto del numero o delle caratteristiche
delle  informazioni  trattate, nonche' dello svolgimento di attivita'
di accentramento e di smistamento delle informazioni medesime ai fini
della loro trasmissione ai sistemi di pagamento;
    g) «integrita»:   proprieta'  che  garantisce  le  operazioni  di
pagamento da alterazioni non autorizzate;
    h) «interoperabilita»:     capacita'     di    interazione    fra
infrastrutture  o  fra  sistemi  di  pagamento  diversi, basata sulla
compatibilita'  tecnologica  fra  i sistemi informativi e su standard
condivisi;
    i) «servizio  essenziale»:  un  servizio  non  replicabile ovvero
replicabile a costi non ragionevolmente sostenibili;
    l)  «sistema  di  pagamento»  o  «sistema»:  insieme di soggetti,
infrastrutture,  procedure  e  norme  che consentono il trasferimento
della  moneta,  anche mediante strumenti di pagamento, o l'estinzione
di obbligazioni pecuniarie mediante compensazione;
    m) «strumento  di  pagamento» o «strumento»: ogni mezzo cartaceo,
elettronico   o   di   altro   tipo   finalizzato  ad  effettuare  il
trasferimento o il prelievo della moneta;
    n) «tracciabilita»:  proprieta'  che garantisce, anche a distanza
di  tempo,  la  possibilita'  di  ricostruire  l'intera operazione di
pagamento dal mittente sino al destinatario.