IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunita' europea in materia di politica monetaria e di sistema europeo delle banche centrali); Visto l'art. 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001); Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta); Visto il parere della Banca centrale europea del 7 agosto 2003; Considerato che la funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti e' propria delle banche centrali e che, in ambito europeo, la relativa politica comune e' esercitata dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); Considerato che sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili favoriscono l'efficacia della politica monetaria, contribuiscono alla stabilita' del sistema finanziario, limitando il rischio di crisi sistemiche, e assicurano il mantenimento della fiducia del pubblico nella moneta, nei meccanismi per il suo trasferimento e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento; Considerato che l'attivita' della Banca d'Italia nel sistema dei pagamenti comprende l'offerta diretta di servizi di pagamento e di sistemi di compensazione e regolamento, la promozione della cooperazione fra gli operatori e l'esercizio della funzione di vigilanza sui sistemi di compensazione e sui sistemi di pagamento; Considerato che la Banca d'Italia persegue il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale e promuove l'efficienza e l'affidabilita' dei sistemi di compensazione e di pagamento in tutte le loro componenti; Considerato che le suddette finalita', nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono perseguite dalla Banca d'Italia nell'ambito delle linee guida di volta in volta definite a livello di Eurosistema, nonche' avendo presenti gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione; Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni volte ad assicurare l'efficienza e l'affidabilita' dei sistemi di compensazione e dei sistemi di pagamento; Considerato che la chiarezza delle regole di funzionamento dei singoli sistemi e dei ruoli assunti dai diversi soggetti coinvolti, anche in relazione ad attivita' strumentali ai servizi di pagamento, risponde ad esigenze di certezza e favorisce il corretto funzionamento dei servizi di pagamento e lo sviluppo del relativo mercato in condizioni di libera concorrenza; Considerato che la chiarezza dei rapporti, delle regole e delle condizioni all'interno dei diversi sistemi e' rilevante ai fini della promozione di comportamenti dei singoli operatori coerenti con gli obiettivi di efficienza e affidabilita' complessiva dei sistemi e utile a favorire un'adeguata informativa agli utenti sulle condizioni di offerta dei servizi; Considerato che il perseguimento delle finalita' previste dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' essere assicurato anche attraverso la diffusione di dati sulle modalita' di svolgimento dei servizi e sulle condizioni offerte all'utenza, da pubblicarsi in forma aggregata o comunque anonima; Considerato che l'analisi dell'intero ciclo di trasferimento monetario, dall'originante al beneficiario, e' essenziale per valutare l'efficienza e l'affidabilita' complessiva di ciascuno strumento di pagamento; Considerato che le infrastrutture, e, in particolare, quelle qualificate dal numero e dalle caratteristiche delle informazioni trattate, svolgono un ruolo centrale nel corretto funzionamento dei sistemi di pagamento; Considerato che il sistema dei pagamenti e' caratterizzato dalla presenza di esternalita' di rete, dove l'utilita' che ciascun soggetto riceve dalla partecipazione al sistema aumenta al crescere del numero dei partecipanti, e che, quindi, e' importante l'adozione di standard per l'integrazione tra i diversi sistemi; Considerato che al crescente sviluppo dei pagamenti elettronici devono corrispondere adeguati presidi di sicurezza; Emana le seguenti disposizioni: Art. 1. Definizioni Nel presente provvedimento si intende per: a) «affidabilita»: contenimento del rischio sistemico e degli altri rischi, quali i rischi di liquidita', di credito, legali e operativi, che possono compromettere o influenzare negativamente il corretto e continuo funzionamento dei sistemi di pagamento e la fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento; b) «agente di regolamento»: il soggetto che, nell'ambito di un sistema di pagamento, esegue disposizioni di addebito e/o accredito di conti generalmente intrattenuti presso di se' dai partecipanti; c) «autenticita»: proprieta' che garantisce l'identita' dei soggetti che concorrono a realizzare operazioni di pagamento; d) «efficienza»: proprieta' dei sistemi che offrono servizi rapidi, economici e pratici per gli utilizzatori, nonche' vantaggiosi per i mercati finanziari e per l'economia; e) «infrastruttura»: complesso di impianti e di installazioni, utilizzato da uno o piu' soggetti, che consente la gestione delle informazioni per il trasferimento della moneta o per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie anche mediante compensazione nell'ambito di un sistema di pagamento; f) «infrastruttura qualificata»: l'infrastruttura valutata tale dalla Banca d'Italia tenendo conto del numero o delle caratteristiche delle informazioni trattate, nonche' dello svolgimento di attivita' di accentramento e di smistamento delle informazioni medesime ai fini della loro trasmissione ai sistemi di pagamento; g) «integrita»: proprieta' che garantisce le operazioni di pagamento da alterazioni non autorizzate; h) «interoperabilita»: capacita' di interazione fra infrastrutture o fra sistemi di pagamento diversi, basata sulla compatibilita' tecnologica fra i sistemi informativi e su standard condivisi; i) «servizio essenziale»: un servizio non replicabile ovvero replicabile a costi non ragionevolmente sostenibili; l) «sistema di pagamento» o «sistema»: insieme di soggetti, infrastrutture, procedure e norme che consentono il trasferimento della moneta, anche mediante strumenti di pagamento, o l'estinzione di obbligazioni pecuniarie mediante compensazione; m) «strumento di pagamento» o «strumento»: ogni mezzo cartaceo, elettronico o di altro tipo finalizzato ad effettuare il trasferimento o il prelievo della moneta; n) «tracciabilita»: proprieta' che garantisce, anche a distanza di tempo, la possibilita' di ricostruire l'intera operazione di pagamento dal mittente sino al destinatario.