IL RETTORE

  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, e in
particolare l'art. 6;
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena emanato con
decreto  rettorale  n.  746  del  31 ottobre  1994,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista la proposta di' modifica dell'art. 11, comma 3, dello statuto
approvata dal senato accademico nella seduta del 6 ottobre 2003;
  Espletata  la  procedura  di  revisione prevista dall'art. 67 dello
statuto  e  conclusasi  con  la  delibera  del  senato accademico del
12 gennaio 2004;
  Vista la nota del 22 gennaio 2004, prot. n. 3535, con la quale, nel
rispetto  del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989,
veniva  trasmessa  al  M.I.U.R.  la  suddetta  proposta di modfica di
statuto approvata dal senato accademico;
  Vista  la nota ministeriale del 1° marzo 2004, prot. n. 200, con la
quale  il  M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da formulare
in  merito  alla  proposta  di  modifica dell'art. 11, comma 3, dello
statuto;
  Ravvisata la necessita' di procedere alla modifica dello statuto di
ateneo sopracitata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dalla data del presente provvedimento, all'art. 11,
comma  3, dello statuto, dopo il termine «funzionali», e' aggiunto il
seguente   periodo:   «L'Universita'   favorisce   le   politiche  di
integrazione degli studenti con disabilita'.».