Il  sunnominato  emendamento  al  protocollo del 1° dicembre 1986
relativo  ai  privilegi ed alle immunita' dell'organizzazione europea
per  lo  sfruttamento  dei  satelliti  meterologici (Eumetsat) la cui
ratifica  e'  stata  autorizzata con legge n. 176 del 23 giugno 1990,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  161 del 12 luglio 1990 e'
stato approvato conformemente alla decisione della 48.ma riunione del
Consiglio   di   Eumetsat.   Detto   emendamento  al  protocollo  del
1° dicembre   1986   relativo   ai   privilegi   ed   alle  immunita'
dell'Organizzazione   europea   per   dei   satelliti   meteorologici
(Eumetsat),  il cui testo si riporta qui di seguito in francese ed in
inglese  con  traduzione non ufficiale in lingua italiana, e' entrato
in vigore per l'Italia il 1° gennaio 2004.

---->    Vedere Protocollo in lingua da pag. 62 a pag. 81 della G.U.
                                <----

PROTOCOLLO     RELATIVO    AI    PRIVILEGI    ED    ALLE    IMMUNITA'
DELL'ORGANIZZAZIONE   EUROPEA   PER   L'UTILIZZAZIONE  DEI  SATELLITI
                      METEREOLOGICI (EUMETSAT)
Norme  emendate  in conformita' alla decisione della 48° riunione del
Consiglio  d'EUMETSAT, svoltasi il 25 ed il 26 giugno 2001 ed entrate
in vigore il 1 gennaio 2004.
                               INDICE
ARTICOLO 11
Il                                                          Direttore
generale.............................................................
                                                                    .
                              PREAMBOLO
Gli    Stati   parte   alla   Convenzione   per   la   creazione   di
un'Organizzazione   europea   per   l'utilizzazione   dei   satelliti
metereologici  (EUMETSAT),  aperta  alla firma a Ginevra il 24 maggio
1983  come  emendata  dal  Protocollo  di  emendamento (allegato alla
Risoluzione  del  Consiglio  EUM/C/Res  XXX)  entrata in vigore il 19
novembre 2000 (di seguito denominata "la Convenzione"),
AUSPICANDO   definire   i   privilegi  e  le  immunita'  di  EUMETSAT
conformemente all'Articolo 13 della Convenzione;
                             ARTICOLO 1
                             DEFINIZIONI
Ai fini del presente Protocollo:
f)  l'espressione "membri del personale" indica il Direttore Generale
e  tutte  le  persone  impegate  da  EUMETSAT  a  titolo permanente e
sottoposte al suo Statuto del personale;
                             ARTICOLO 4
              IMMUNITA' DA GIURISDIZIONE ED ESECUZIONE
1.  Nell'ambito  delle  sue  attivita'  ufficiali, EUMETSAT beneficia
dell'immunita' da giurisdizione e esecuzione, salvo:
d)  in  caso  di  esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in
applicazione  degli  Articoli  21,  22 o 23 del presente Protocollo o
dell'articolo 15 della Convenzione;
                             ARTICOLO 11
                        IL DIRETTORE GENERALE
Oltre ai privilegi ed alle immunita' concesse ai membri del personale
all'articolo 10, il Direttore Generale beneficia:
                             ARTICOLO 14
                              DENUNCIA
2.  Il  Direttore  Generale ha il dovere di abolire l'immunita' di un
membro  del  personale  o  di  un  esperto, in tutti i casi in cui il
mantenimento  di  quest'ultima e' suscettibile di ostacolare l'azione
della  giustizia  e  che  puo'  essere abolita senza pregiudicare gli
interessi  di  EUMETSAT.  Il  Consiglio  ha  la competenza di abolire
l'immunita' del Direttore Generale.
                             ARTICOLO 15
          NOTIFICA DEI MEMBRI DEL PERSONALE E DEGLI ESPERTI
Il  Direttore  Generale  di EUMETSAT comunica almeno una volta l'anno
agli  Stati  membri  i  nominativi  e  la nazionalita' dei membri del
personale e degli esperti.
                             ARTICOLO 22
        SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI DANNI, ALLA
         RESPONSABILITA' EXTRA-CONTRATTUALE ED AI MEMBRI DEL
                     PERSONALE O AGLI ESPERTI 	
Ogni  Stato  membro  puo'  sottoporre  qualsiasi  controversia  ad un
arbitrato,  secondo  la  procedura  prevista  all'articolo  15  della
Convenzione.
                             ARTICOLO 23
               REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE RELATIVE
         ALL'INTERPRETAZIONE O ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE
                             PROTOCOLLO
Qualsiasi  divergenza  fra  EUMETSAT ed uno Stato membro, o fra due o
piu'   Stati   membri,  attinente  all'interpretazione  del  presente
Protocollo,  che  non avra' potuto essere risolta per via negoziale o
tramite il Consiglio, e', su richiesta di una delle Parti, sottoposta
ad  un  arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 15 della
Convenzione.
                             Articolo 24
               ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RESCISSIONE
2.  Il  Governo svizzero notifica a tutti gli Stati che hanno firmato
la  Convenzione o che vi hanno aderito, nonche' al Direttore generale
di  EUMETSAT,le  firme, il deposito di ciascun strumento di ratifica,
di  accettazione,  di  approvazione, l'entrata in vigore del presente
Protocollo,  ogni  denuncia  del  presente  Protocollo nonche' la sua
scadenza.  Non  appena  il  presente  Protocollo  entra in vigore, il
Depositario   lo   fa   registrare   presso  il  Segretario  Generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni Unite, conformemente all'articolo
102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
6.  Ogni  denuncia  della  Convenzione  da  parte di uno Stato membro
conformemente    all'articolo    19   della   Convenzione,   comporta
automaticamente  la  denuncia, da parte di questo Stato, del Presente
Protocollo.
Certifico  che  il  precedente  testo  e'  una  copia  conforme degli
emendamenti redazionali del Protocollo attinente ai privilegi ed alle
immunita'  di EUMETSAT, adottati in seguito all'entrata in vigore del
Protocollo  di  emendamento del 5 giugno 1991 alla Convenzione del 24
maggio  1983  recante  creazione  di  una  Organizzazione europea per
l'utilizzazione di satelliti metereologici (EUMETSAT)
Berna, il 9 gennaio 2004

                                      Dipartimento Federale
                                      degli Affari Esteri
                                      (Stephan Michel)
                                      Capo della Sezione
                                      dei trattati internazionali