IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto
del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento, nonche' le cause di esclusione degli stessi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7,  della  legge  n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2000;
  Visto  l'art.  23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri
del  bilancio,  del  tesoro  e della programmazione economica e delle
finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del dipartimento delle
entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
12 febbraio  2002,  concernente  l'approvazione  dei  modelli  per la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
studi  di settore relativi alle attivita' economiche del commercio da
utilizzare per il periodo d'imposta 2001;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
5 marzo 2003, concernente l'approvazione di questionari per gli studi
di settore;
  Visto  il  proprio decreto 25 marzo 2002, concernente i criteri per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
  Visto  il proprio decreto 18 luglio 2003, concernente i criteri per
l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano
due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse
unita' di produzione o di vendita;
  Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di
classificazione delle attivita' economiche;
  Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data
12 febbraio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Approvazione degli studi di settore

  1.  Sono  approvati,  in  base  all'art.  62-bis  del decreto-legge
30 agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre  1993,  n.  427,  le  evoluzioni  degli  studi  di settore
relativi   alle   seguenti   attivita'  economiche  nel  settore  del
commercio:
    a) Studio  di settore TM01U (che sostituisce gli studi di settore
SM01U ed SM27C) - Supermercati, codice attivita' 52.11.2; Discount di
alimentari,  codice  attivita' 52.11.3; Minimercati ed altri esercizi
non  specializzati  di  alimentari  vari,  codice  attivita' 52.11.4;
Commercio  al  dettaglio  di  bevande (vini, birra ed altre bevande),
codice  attivita'  52.25.0;  Commercio  al  dettaglio  di  latte e di
prodotti   lattiero-caseari,  codice  attivita'  52.27.1;  Drogherie,
salumerie,  pizzicherie e simili, codice attivita' 52.27.2; Commercio
al   dettaglio   di  caffe'  torrefatto,  codice  attivita'  52.27.3;
Commercio  al  dettaglio  specializzato di altri prodotti alimentari,
codice attivita' 52.27.4;
    b) Studio  di settore TM02U (che sostituisce lo studio di settore
SM02U)  -  Commercio  al  dettaglio  di carni e di prodotti a base di
carne, codice attivita' 52.22.0;
    c) Studio  di settore TM05U (che sostituisce gli studi di settore
SM05A  ed  SM05B)  - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti,
codice  attivita'  52.42.1;  Commercio al dettaglio di confezioni per
bambini  e  neonati, codice attivita' 52.42.2; Commercio al dettaglio
di   biancheria   personale,  maglieria,  camicie,  codice  attivita'
52.42.3;  Commercio  al  dettaglio  di  cappelli,  ombrelli, guanti e
cravatte,   codice  attivita'  52.42.5;  Commercio  al  dettaglio  di
calzature   e  accessori,  codice  attivita'  52.43.1;  Commercio  al
dettaglio  di  articoli di pelletteria e da viaggio, codice attivita'
52.43.2.
  2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi
relativi  agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati
sulla  base  delle  note  tecniche e metodologiche, delle tabelle dei
coefficienti  nonche'  della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio, di cui agli allegati:
    1, per lo studio di settore TM01U;
    2, per lo studio di settore TM02U;
    3, per lo studio di settore TM05U.
  3.  Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
  4.  Gli  studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono
in  maniera  prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai
contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria
per  la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il
disposto  dell'art.  2.  In  caso  di  esercizio  di  piu'  attivita'
d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata,
per  attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo
d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
  5.  Gli  studi  di  settore  approvati con il presente decreto sono
utilizzabili  a  partire  dagli  accertamenti  relativi al periodo di
imposta 2003.