IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

  Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio 2003, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto il proprio decreto del 22 gennaio 2004 che ha disposto per il
30 gennaio   2004   l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  a
centottantadue   giorni   senza  l'indicazione  del  prezzo  base  di
collocamento;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 4 del menzionato decreto
ministeriale  20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il
prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro del 30 gennaio 2004;
  Considerato   che   il  prezzo  di  assegnazione  del  collocamento
supplementare  riservato  agli  operatori  «specialisti  in titoli di
Stato» e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;

                              Decreta:

  Per  l'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 2004
il  prezzo  medio  ponderato  dei  B.O.T.  a centottantadue giorni e'
risultato pari a 99,004.
  La  spesa  per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del
relativo  collocamento  supplementare,  gravante sul capitolo n. 2215
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle   finanze   per   l'anno   finanziario  2004,  ammonta  a  Euro
88.166.232,44  per  i  titoli  a  centottantadue  giorni con scadenza
30 luglio 2004.
  A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i
B.O.T.  a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente,
a 99,127 ed a 98,512.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 febbraio 2004
                                    p. Il direttore generale: Cannata