IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e della competitivita' Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE; Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista l'attestazione di versamento effettuata dal CEC (Consorzio Europeo Certificazione) della somma di Euro 6847,80 sul capitolo 3600, capo 18, come disposto dal decreto sopra citato; Vista l'istanza del 19 febbraio 2004, protocollo n. 829573 con la quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione), con sede a Legnano (Milano), via Pisacane, 46, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE; Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999; Decreta: Art. 1. Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue: Gruppo di apparecchi II, categoria 1; apparecchi non elettrici; componenti; dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione; Allegato III - Esame CE del tipo; Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione; Allegato V - Verifica su prodotto; Allegato IX - Verifica su unico prodotto; Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3; apparecchi elettrici con modi di protezione «o», «p», «q», «e», «m», «n»; apparecchi non elettrici; componenti; dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione; Allegato III - Esame CE del tipo; Allegato VI - Conformita' al tipo; Allegato VII - Garanzia qualita' prodotti; Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno ricevimento del fascicolo tecnico; Allegato IX - Verifica su unico prodotto.