IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo  e,  in  particolare, l'art. 27 che
istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28
che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  Regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione
nazionale del turismo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al
decreto  legislativo  n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Vista  la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000)
D/102347   (G.U.C.E.   n.   C175/11  del  24 giugno  2000)  che,  con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte riguardante le regioni italiane
ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,3,a) del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 3
luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  e l'erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  26 febbraio  2001  e  successive  modifiche,  sulle
ulteriori  attivita'  ammissibili  di cui al punto 7 del citato testo
unico  e  sulle  priorita' regionali di cui all'art. 6-bis del citato
decreto ministeriale n. 527/1995;
  Vista  la  circolare  esplicativa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 13 dicembre 2000, n. 900516, concernente
le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  nel  «settore turistico
alberghiero»   nelle   aree   depresse   del   Paese   e   successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte  dal punto 4 della propria delibera
21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
b) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 Gazzetta Ufficiale
n. 4/1999);
  Vista  la  propria  delibera  adottata nella odierna seduta, con la
quale  e'  stato  revocato  il finanziamento relativo ai contratti di
programma  E-Sud,  proposto dalla societa' ATI S.p.A. e Ericsson, per
un importo complessivo pari a 15.025.689 euro;
  Viste  le  note  n.  1228644  del  21 luglio 2003, n. 1.228.704 del
17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003, con le quali il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal  Consorzio  Polo Turistico Termale S.c.a
r.l.,   per  la  realizzazione  nell'isola  di  Ischia  (Napoli),  di
iniziative nel settore turistico, area ricadente nell'Obiettivo 1;
  Considerato  che la regione Campania ha dichiarato l'ammissibilita'
e  la  sussistenza  dei  presupposti  di  validita'  del contratto di
programma  proposto,  nonche'  la  sua  coerenza  con  i documenti di
programmazione regionale ed il POR Campania;
  Considerato che la regione Campania, si e' dichiarata disponibile a
un  concorso  partecipativo  al  contatto  di  cui  trattasi  pari  a
12.008.150  euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensita'
degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Tenuto  conto  che  il Ministero delle attivita' produttive propone
l'approvazione   di   detto   contratto  di  programma,  condizionato
all'acquisizione  della  delibera  di  cofinanziamento  della regione
Campania  e  alle  verifiche  sull'ammontare effettivo dei contributi
concedibili;
  Considerato che gli investimenti proposti, in coerenza con le linee
guida  per  lo  sviluppo  turistico  della regione Campania approvate
nel luglio  2002,  consentiranno  un  riassetto  organico dell'intera
struttura  turistica  dell'isola,  attraverso  una riorganizzazione e
riqualificazione  dell'apparato ricettivo-alberghiero, un ampliamento
dell'offerta  termale  e  l'introduzione  di  nuove  tecnologie  come
l'utilizzo telematico della domanda turistica;
  Considerate  le prospettate positive ricadute sul sistema economico
regionale;
  Considerato che, per la particolare tipologia di beni agevolabili e
delle modalita' d'uso previste, e' opportuno che le strutture ammesse
ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la
revoca e restituzione delle somme erogate;
  Ritenuto  di  assicurare  la  copertura  degli oneri a carico dello
Stato, che ammontano a 12.159.790 euro, a valere sulle disponibilita'
delle sopra citate revoche;
  Vista la proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della  presente  deliberazione,  con  il  Consorzio  Polo
Turistico   Termale   S.c.a  r.l.,  il  contratto  di  programma  per
l'attuazione  di  un  articolato  piano  di  investimenti nel settore
turistico   da   realizzarsi  nell'isola  di  Ischia  (Napoli),  area
ricompresa  nell'Obiettivo  1,  coperta dalla deroga dell'art 87,3,a)
del  Trattato  C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito
indicati  e  con  le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative
nel  rispetto  delle  limitazioni imposte dall'Unione europea, verra'
trasmesso  in  copia  alla segreteria di questo Comitato entro trenta
giorni dalla stipula.
    1.1.  Gli investimenti ammessi, pari a 37.494.000 euro, prevedono
n.  23  iniziative  imprenditoriali  realizzate  dalle  societa'  del
Consorzio,  come  specificato  nell'allegata  tabella  1 che fa parte
integrante della presente delibera.
    1.2  Le  agevolazioni  finanziarie  -  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa
-  sono  calcolate  nella  misura massima del 35% E.S.N. oltre al 15%
E.S.L  per le P.M.I., prevista per le aree coperte da deroga ai sensi
del citato art. 87,3,a).
    1.3  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica per la
concessione    delle    agevolazioni   finanziarie   e'   determinato
complessivamente  in  24.167.940 euro. L'onere massimo a carico dello
Stato  e'  determinato  in  12.159.790  euro.  La  restante  somma di
12.008.150   euro   sara'   a   carico  della  regione  Campania.  Il
finanziamento  sara' erogato in tre annualita' a decorrere dal 2003 e
pari per ciascuno dei primi due anni a euro 8.397.010 e per il 2005 a
euro  7.373.920.  Al  fine  del  calcolo delle agevolazioni si terra'
conto del predetto piano delle disponibilita' indipendentemente dagli
effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.
    1.4  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti non
potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati
nel precedente punto 1.3.
    1.5  Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
    1.6  Le  strutture  ammesse alle agevolazioni non potranno essere
distolte, in qualunque forma, ivi compresa la cessione dell'attivita'
ad  altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca
e  la  restituzione,  comprensiva di interessi legali e rivalutazione
monetaria,  delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalita'
previste  dal  Regolamento  approvato  con  il  decreto  ministeriale
20 ottobre 1995, citato in premessa.
    1.7   Le   23   iniziative  ammesse  alle  agevolazioni  dovranno
realizzare  una  nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a
n. 130,3 U.L.A. (Unita' di Lavoro Annue).
    1.8   Il   Ministero  delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari,  i conseguenti adempimenti comunitari, nonche' la verifica
di  tutte  le  autorizzazioni  previste  in  materia  dalla normativa
vigente.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e' approvato il finanziamento di 12.159.790 euro, a valere sulle
revoche citate in premessa.
  3.   L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata  al
verificarsi delle condizioni di seguito indicate:
    3.1  La  disponibilita'  effettiva della quota di cofinanziamento
regionale;
    3.2  Il riequilibrio finanziario delle societa' proponenti, cosi'
come  quantificato  nella  propria relazione dall'istituto istruttore
per ciascuna di esse;
    3.3 La verifica dell'ammontare dei contributi concedibili.
      Roma, 13 novembre 2003
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 299