IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione tra produttori di
frutta  secca della Sicilia Orientale «Le Sciare», con sede in Bronte
(Catania),  via  Matrice  n.  15, intesa ad ottenere la registrazione
della  denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», ai sensi dell'art.
5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 64024 del 30 luglio 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione  tra produttori di
frutta  secca  della  Sicilia  Orientale  «Le  Sciare», ha chiesto la
protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del  predetto  regolamento  CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1,
paragrafo   2   del   regolamento  CE  n.  535/97  sopra  richiamato,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della
citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Pistacchio
Verde  di Bronte», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda avanzata dall'Associazione tra
produttori  di  frutta  secca  della  Sicilia  Orientale «Le Sciare»,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della   denominazione   «Pistacchio  Verde  di  Bronte»,  secondo  il
disciplinare  di produzione allegato alla nota n. 64024 de 30 luglio,
sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».