LA COMMISSIONE DI GARANZIA
                     DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
                           SULLO SCIOPERO
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nel procedimento pos. n. 16270, su proposta dei commissari Di Cagno e
Figurati;
Premesso:
  1)  che con nota del 22 luglio 2003 la Federmeccanica trasmetteva a
questa  Commissione  il  testo  dell'accordo  per  la definizione del
codice  di  autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto
di   sciopero   nei   servizi  pubblici  essenziali  per  il  settore
metalmeccanico  e  della  installazione  di impianti, sottoscritto da
Federmeccanica   e   Assistal   in   data   17 luglio   2003  con  le
organizzazioni  sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL, e, il giorno
successivo,   con  le  organizzazioni  Fismic  e  UGL-Metalmeccanici,
chiedendo  la  valutazione  di  idoneita' di cui all'art. 2, comma 4,
della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;
  2)  che  questa Commissione, prima di procedere all'invio del testo
alle   organizzazioni   degli   utenti  e  alla  conseguente  formale
valutazione  dell'accordo  ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a)
della  legge  n.  146/1990, e successive modificazioni, allo scopo di
approfondire  unitamente  alle parti una serie di problematiche poste
dal  testo  dell'accordo  stesso, con nota del 23 ottobre 2003, prot.
12657 invitava in audizione i sottoscrittori delle intese;
  3)  che le audizioni si svolgevano presso la sede della Commissione
di  garanzia  nelle  giornate del 30 ottobre e del 6 novembre 2003, e
nel  corso  delle  stesse  la  Commissione rappresentava alle parti i
profili  di  problematicita'  che era dato ravvisare nell'accordo del
17 luglio  2003,  con  particolare riferimento alla definizione delle
prestazioni indispensabili, al rapporto della disciplina pattizia con
le  regolamentazioni  vigenti  in  settori connessi, all'espletamento
delle  procedure di raffreddamento e di conciliazione, alle modalita'
di  proclamazione  delle  azioni  di  sciopero  e  alla necessita' di
prevedere intervalli fra le stesse;
  4) che, alla luce delle considerazioni esposte dalla Commissione di
garanzia  nelle  audizioni  del  30 ottobre e del 6 novembre 2003, le
parti  originariamente stipulanti, al termine di un'ulteriore fase di
confronto, convenivano di rettificare l'Accordo del 17 luglio 2003;
  5)  che  in  data  4 febbraio  2004  la Federmeccanica e l'Assistal
sottoscrivevano  con le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL,
UILM-UIL  un  nuovo  accordo,  che  in  pari data veniva inviato alla
Commissione per le valutazioni di competenza;
  6)  che con nota del 17 febbraio 2004, prot. n. 2214 la Commissione
inviava  il  predetto  accordo alle organizzazioni degli utenti e dei
consumatori  di  cui  alla  legge  30 luglio 1998, n. 281, al fine di
acquisirne  il parere, come prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera
a), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, assegnando a
tali  organizzazioni  il  termine  di quindici giorni per l'invio del
predetto parere;
  7)  che,  entro  tale  termine,  sono pervenuti i pareri favorevoli
dell'Unione nazionale consumatori e dell'ADOC;
  8) che successivamente, in data 27 febbraio 2004, la Federmeccanica
inviava  alla  Commissione il testo del predetto accordo sottoscritto
anche da FISMIC-Confsal e UGL-Metalmeccanici;
Considerato:
  1)  che  l'accordo  del  4 febbraio 2004 risulta sottoscritto dalle
organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel
settore  metalmeccanico  e  da un insieme di organizzazioni sindacali
che  comprende  le  piu'  significative  sigle sindacali presenti nel
settore;
  2)  che nel punto 1) dell'accordo e' puntualmente definito il campo
di  applicazione  della  disciplina,  con  riferimento alle attivita'
delle  imprese  che  esercitano  la  conduzione  di  impianti, reti e
apparecchiature analiticamente ivi indicati;
  3)  che,  di  conseguenza, l'ambito di applicazione dell'accordo e'
sufficientemente  individuato,  fermo restando il potere-dovere della
Commissione  di  intervenire nei settori che non risultassero coperti
da disciplina;
  4)  che le parti si sono espressamente impegnate, nella definizione
dei  piani  aziendali delle prestazioni indispensabili a garantire la
continuita'  dei  servizi  e  a  tenere  conto  degli accordi o delle
regolamentazioni  vigenti  nei  settori  nei  quali si inseriscono le
attivita' di cui al punto 1) dell'accordo;
  5)  che  viene  espressamente  previsto,  a «chiusura» del punto 1)
dell'accordo,  che  in  caso  di  perdurante  contrasto tra azienda e
sindacati  dei  lavoratori  in  ordine  al contenuto del «piano delle
prestazioni indispensabili» concernente ogni singola azienda o unita'
produttiva,  acquistera'  validita'  in  via  provvisoria  il  «piano
predisposto dall'azienda;
  6)  che,  per  quanto  riguarda le procedure di raffreddamento e di
conciliazione,  il  punto 4)  dell'accordo  4 febbraio  2004  prevede
un'apposita  procedura  di conciliazione, da esperire preventivamente
rispetto   alla   proclamazione   dello   sciopero,  nella  quale  si
individuano  diverse  sedi  di  composizione  della  controversia, in
ragione  della  dimensione e del livello della controversia medesima,
lasciando  tuttavia  la  possibilita'  alle  parti  coinvolte di fare
ricorso  alla  procedura di conciliazione prevista dall'art. 2, comma
2, della legge n. 146/1990;
  7)  che  le  parti,  recependo un indirizzo interpretativo da tempo
formulato dalla Commissione, si impegnano a reiterare in ogni caso le
procedure,  decorsi centoventi giorni dalla conclusione del tentativo
di  conciliazione  relativo  a uno sciopero successivo al primo della
vertenza;
  8)  che al punto 5) dell'accordo 4 febbraio 2004 e' previsto che le
proclamazioni  di  sciopero  avvengano  nel  rispetto  del termine di
preavviso  di  dieci  giorni  (dodici  giorni  in ipotesi di sciopero
nazionale)  e  che  tale  previsione  appare pienamente rispettosa di
quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  2, della legge n. 146/1990, e
successive modificazioni;
  9)  che  nel  medesimo  punto  5)  sono stabiliti precisi limiti di
durata in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potra'
superare  le  otto ore per ogni turno di lavoro, sia alle successive,
che non potranno superare i due giorni consecutivi;
  10)  che  per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra
le varie azioni di sciopero, il punto 6) dell'accordo 4 febbraio 2004
prevede  una  disciplina  differenziata  a  seconda dell'ampiezza del
bacino  di  utenza  sul  quale  incide  lo sciopero (dieci giorni per
scioperi  che  riguardino  l'intera  categoria,  un  suo settore o un
territorio;  sei  giorni  per  scioperi  che  riguardino  una singola
impresa  o  un  suo stabilimento), disciplina ampiamente satisfattiva
delle  previsioni di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990,
e successive modificazioni;
  11)  che  la  previsione  di  cui  al citato punto 6) dell'accordo,
concernente  «la  possibilita'  di indire piu' agitazioni in un'unica
proclamazione  fino  ad  un  massimo  di sedici ore complessive», non
appare  nella  sostanza  lesiva  del divieto di proclamazioni plurime
quale  si  evince  dalla lettera dell'art. 2, comma 2, della legge n.
146/1990,   e   successive   modificazioni,   attesa   la  successiva
specificazione  secondo  cui  «resta  fermo  che  l'indizione di ogni
singola   azione  di  sciopero  dovra'  comunque  essere  formalmente
comunicata con specifico atto contenente l'indicazione della durata e
delle modalita' dell'astensione dal lavoro»;
  12)  che  l'accordo  individua  adeguati  periodi di franchigia nei
quali  non  saranno  proclamati  scioperi, assicurando tra l'altro il
regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
  13)  che,  alla  luce di quanto rilevato, l'accordo in esame appare
idoneo  a  garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di
sciopero    con    il    godimento    dei   diritti   della   persona
costituzionalmente  tutelati,  giusta  quanto  previsto dall'art. 13,
comma   1,   lettera   a)  della  legge  n.  146/1990,  e  successive
modificazioni.
                            Valuta idoneo
  L'accordo in esame.
                               Dispone
  La trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attivita'
produttive,   a   Federmeccanica,   Assistal,   FIOM-CGIL,  FIM-CISL,
UILM-UIL, FISMIC-CONFSAL e UGL-Metalmeccanici.
                           Dispone inoltre
  La  pubblicazione della presente delibera e dell'accordo in oggetto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 18 marzo 2004

                                               Il presidente: Martone