IL DIRETTORE GENERALE
           per il commercio, le assicurazioni e i servizi
  Vista  la  domanda con la quale il sig. Javier Alejandro Rovasio ha
chiesto  il  riconoscimento del titolo di Scuola secondaria superiore
denominato  «Electrotecnico»,  conseguito nell'anno 1983 in Argentina
presso  la  Scuola  nazionale  di educazione tecnica n. 2 «Ing. y Dr.
Manuel   Benjamin   Bahia»   di   Rosario   in   Argentina,  al  fine
dell'assunzione  in Italia della qualifica di responsabile tecnico in
imprese  che  esercitano l'attivita' di impiantistica di cui all'art.
1,  comma  1, lettere a), b), c), f), g) della legge 5 marzo 1990, n.
46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;
  Considerato che, pur essendo il sig. Rovasio cittadino italiano, il
titolo  professionale  del quale si chiede il riconoscimento e' stato
conseguito  interamente  in  un  Paese  extracomunitario e cio' rende
necessario seguire la procedura adottata per gli stranieri;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge
30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del
1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli
professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione,
conseguiti in un Paese non comunitario, stabilendo che alle stesse si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente
con   la  natura,  la  composizione  e  la  durata  della  formazione
professionale conseguita;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del
5 febbraio   2004,   che   ha   ritenuto  di  accogliere  la  domanda
dell'interessato per quanto concerne le attivita' di cui alle lettere
a), b), c) e g) dell'art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
giudicando   il   titolo   dell'interessato,  per  i  suoi  contenuti
formativi,  riconducibile  ai  titoli  di  cui  all'art.  3, comma 1,
lettera  c),  del  citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai
titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e
pertanto  idoneo  all'esercizio delle attivita' sopra indicate, senza
alcuna misura compensativa;
  Visto  il  conforme parere dell'associazione di categoria CNA-ANIM,
Associazione nazionale impiantisti manutentori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  sig.  Alejandro  Javier  Rovasio, nato il 5 novembre 1964 a
Rosario (Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di
studio  di  cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in
Italia,  in  qualita'  di  responsabile  tecnico,  delle attivita' di
impiantistica  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettere a), b), c) e g)
della  legge  5 marzo  1990,  n.  46, recante «Norme per la sicurezza
degli impianti».
  2. Al sig. Alejandro Javier Rovasio non e', invece, riconosciuto il
titolo  di  studio  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per lo
svolgimento  in  Italia  dell'attivita'  di  cui all'art. 1, comma 1,
lettera  f)  «impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili» della citata
legge  n.  46/1990,  su  conforme  parere  contrario  della CNA-ANIM,
poiche'  per  essa e' previsto apposito patentino che non puo' essere
sostituito da alcun altro titolo di studio.
  3.  Avverso  il  diniego  di cui al precedente comma 2 e' possibile
proporre  ricorso  giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro sessanta
giorni,  ovvero  ricorso  amministrativo  al  Capo  dello Stato entro
centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 marzo 2004
                                    Il direttore generale: Spigarelli