IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/97  del
1° luglio  1997,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta
«Fagiolo  di  Sarconi»  nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 21 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 85 dell'11 aprile
2001,  con il quale l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con
sede in Roma, Via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare
i   controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta  «Fagiolo  di
Sarconi»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dall'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  produzioni  vegetali  sul quale ha espresso
parere  positivo  il  gruppo  tecnico  di  valutazione,  di  cui alla
previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati
i  piani  di  controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione
geografica  protetta,  al  fine  di  soddisfare l'esigenza di fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  21 marzo 2001 per la indicazione geografica protetta
«Fagiolo  di  Sarconi»  venga  adeguato allo schema tipo di controllo
sopra indicato;
  Considerato  che  il comitato promotore del Fagiolo di Sarconi, pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di
Sarconi»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto   21 marzo   2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione  geografica  protetta «Fagiolo di Sarconi» registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 1263/97 del 1° luglio 1997,
e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 aprile 2004.