IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 28 ottobre 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, e' stata prorogata fino al 29 marzo 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 28 ottobre 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2004.