IL COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86, LEGGE N. 289/2002

  Vista  la  legge  del  19  dicembre 1992, n. 488, di conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n.
415,  con  cui  e'  stata,  fra l'altro, disposta la soppressione del
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 96 del 3
aprile   1993,   che   trasferisce,   in  particolare,  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative
alla  ricostruzione  dei  territori della Campania e della Basilicata
colpiti  dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle
attivita' produttive;
  Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e
della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il Ministro dei
lavori  pubblici  e  con  il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   ed   in   particolare   l'art.   1,  relativo  al
trasferimento  delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli
27  e  39  del  testo  unico approvato con decreto legislativo del 30
marzo   1990,   n.  76,  svolte  dalla  Gestione  separata  terremoto
costituita  presso  la  soppressa  Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo  del  Mezzogiorno  ai  sensi  dell'art.  13  della  legge 10
febbraio 1989, n. 48;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in  data  22  giugno  1993,  con  il quale e' stata
individuata  la Direzione generale della produzione industriale quale
ufficio  del  Ministero  competente  per  l'esercizio  delle funzioni
trasferite  ai  sensi  del  citato  art.  12,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 96/1993;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 220 del 28
marzo  1997  con  il  quale e' stato approvato il regolamento recante
norme  sulla  riorganizzazione  degli  uffici di livello dirigenziale
generale    del    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ed  e'  stata individuata, all'art. 7, la Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi alle imprese per le
competenze  relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al
decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce
il Ministero delle attivita' produttive;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del   21   luglio   2000   di
riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale
del  M.I.C.A.  che  attribuisce  all'Ufficio  B5 della D.G.C.I.I., il
completamento degli interventi nelle aree terremotate;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Vista  la  legge  n.  289  del  27  dicembre  2002 che, all'art. 86
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di  cui  alla  legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un
Commissario   ad   acta  al  fine  della  definitiva  chiusura  degli
interventi  infrastrutturali  di  cui  all'art.  32  della  legge  n.
219/1981;
  Visto  il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attivita'
produttive  di  nomina  del  sottoscritto  quale  Commissario ad acta
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14  aprile 2003 - Ufficio di
controllo  atti  Ministero  delle attivita' produttive, registro n. 1
Attivita'  produttive,  foglio  n.  265,  e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;
  Visto  che,  ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n.
289/2002,  il  Commissario ad acta deve provvedere, tra l'altro, alla
consegna  definitiva  delle  opere  collaudate  agli enti destinatari
preposti alla relativa gestione;
  Vista  la  situazione  delle  opere  collaudate  e  non  consegnate
definitivamente   agli  enti  destinatari,  nonche'  lo  stato  delle
relative procedure espropriative;
  Vista  la  Convenzione  in  data  14 settembre 1982 con la quale il
Ministro  designato  per  l'attuazione  dell'art.  32  della legge n.
219/1981  -  Concedente  -  ha  affidato  in  concessione  all'A.T.I.
Maltauro  ed altre - Concessionario - la progettazione e l'esecuzione
delle   opere   di  infrastrutturazione  del  nucleo  industriale  di
Baragiano:
  Visto l'atto aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti in data 21
luglio  1983,  con  il quale sono state affidate al Concessionario la
progettazione  e  la realizzazione della strada di collegamento delle
aree  industriali  di  Baragiano  Scalo  e  Balvano  con  la s.s. 407
Basentana;
  Visti  i  decreti  ministeriali  dell'8  giugno 1984, del 26 maggio
1986,  del 5 giugno 1987, del 26 ottobre 1987, del 4 giugno 1988, del
3 maggio 1989 e del 14 dicembre 1989 con i quali sono stati approvati
il progetto esecutivo della strada in argomento e successive varanti;
  Considerato  che  l'A.N.A.S.  (oggi  S.p.a.)  gestisce  la suddetta
strada  di  collegamento  delle aree industriali di Baragiano Scalo e
Balvano  con  la s.s. 407 Basentana, con esclusione del tratto viario
tra il km 0+000 e km 1+000, giusta verbale del 2 dicembre 1993;
  Visto  l'atto di collaudo tecnico-amministrativo definitivo redatto
dalla  commissione di collaudo in data 22 febbraio 1991 approvato con
deliberazione  della  ex Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno n. 3950 del 14 aprile 1993;
  Visto  che,  come si evince dal citato verbale, il tratto terminale
di  immissione  con  la  s.s. n. 7 Appia, compreso tra le progressive
0+000  a  0+175,  anch'esso  facente  parte  dell'opera collaudata in
argomento,   risulta   consegnato   in  data  29  novembre  1990  dal
Concessionario  A.T.I.  Maltauro  S.p.a. ed altre all'A.T.I. I.C.L.A.
S.p.a.  ed  altre,  al  fine esclusivo di consentire la realizzazione
delle  opere di raccordo della costruenda strada Baragiano Scalo-Muro
Lucano-Nerico di cui la stessa e' Concessionaria;
  Considerato  che  su  tale tratto di strada e' previsto che debbano
ancora   essere  eseguite  le  opere  di  innesto  ad  una  rampa  di
collegamento,   non  realizzate  dal  Concessionario  revocato  AT.I.
I.C.L.A. S.p.a.;
  Considerato  che  la  procedura  espropriativa risulta terminata in
data 5 maggio 1994;
  Vista  la propria comunicazione n. 346 del 16 ottobre 2003 effettua
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 7 della legge n. 241 del 7
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la nota ANAS S.p.a. n. 18682/19558 del 13 novembre 2003;
  Viste  le  proprie  note n. 536 del 28 novembre 2003, n. 645 del 29
dicembre 2003;
  Visto il verbale della riunione del 14 gennaio 2004;
  Viste  le  proprie  successive  comunicazioni n. 712 del 19 gennaio
2004, n. 732 del 23 gennaio 2004, n. 744 del 27 gennaio 2004 e n. 748
del 28 gennaio 2004;
  Considerato  che  i  dissesti  rilevati  sul viadotto Vallone della
Difesa  che  rendono  all'attualita' parte della strada non agibile e
pertanto   per   una   tratta   chiusa   al   traffico,   nelle  more
dell'esecuzione  dei  lavori  che  risultano  appaltati  da ANAS, non
risultano  impeditivi  per gli adempimenti commissariali connessi con
la  consegna definitiva delle opere di cui al comma 1, art. 86, legge
n. 289/2002;
  Considerato   che  non  sussistono  danni  attribuibili  ad  eventi
naturali   eccezionali  riferiti  all'opera  in  argomento  (v.  nota
commissariale  n.  409  del  30 ottobre 2003), intervenuti a far data
dall'approvazione del collaudo delle opere;
  Visti  gli  esiti  della Conferenza di servizi del 10 marzo 2004, a
seguito  della  riunione del 17 febbraio 2004, richiamata nel verbale
della medesima conferenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti
l'intervenuta  approvazione  del  collaudo  tecnico-amministrativo  e
l'avvenuto  completamento  delle  procedure  espropriative  di cui in
premessa,  nonche'  l'intervenuta  statizzazione  della viabilita' in
argomento   giusta  decreto  legislativo  29  ottobre  n.  461,  sono
formalmente  consegnate  definitivamente  all'ANAS  S.p.a.  le  opere
realizzate  con  il progetto 39/60/6051: strada di collegamento delle
aree  industriali  di  Baragiano  Scalo  e  Balvano  con  la s.s. 407
Basentana,  compreso il tratto viario tra il km 0+000 ed il km 1+000,
non gia' oggetto di precedente consegna provvisoria.