IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168 che, tra l'altro, all'art. 8
riconosce  agli  enti  e istituzioni nazionali di ricerca a carattere
non  strumentale  autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;
  Vista  la  legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha istituito l'INRM, al
fine  di  coordinare  e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca
nel  settore,  in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e
centri interessati europei ed internazionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n.  204  che, tra
l'altro,  inserisce  esplicitamente  l'INRM tra gli enti di ricerca a
carattere non strumentale e lo dichiara disciplinato dalle richiamate
disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 168;
  Visto  il  decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 26 marzo 1999, n. 71, con il quale e'
stato adottato, in aderenza al disposto della citata legge n. 266, il
regolamento  dell'INRM,  ai  fine  di consentire l'avvio concreto del
nuovo ente;
  Visto  il  decreto-legge  25 ottobre  2002,  n.  236 convertito con
modificazioni  nella  legge  27  dicembre  2002, n. 284, che all'art.
6-bis  ha  dichiarato  decatuti gli organi ordinari dell'Istituto, in
vista di un riordino dell'INRM finalizzato alla sua trasformazione in
Istituto   Nazionale  della  Montagna  (IMONT),  da  sottoporre  alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR;
  Visto  il  decreto ministeriale IUR del 9 gennaio 2003, applicativo
del  decreto-legge  n.  236,  con  il  quale sono stati soppressi gli
Organi  dell'lNRM; e' stato nominato il Commissario straordinario; e'
stato  affidato  a quest'ultimo il compito di elaborare e predisporre
una proposta di riordino dell'Istituto ed e' stata riconfermata, fino
a riordino avvenuto, la vigilanza in capo al MIUR;
  Vista  la  deliberizione  n.  144  del 5 marzo 2004 con la quale il
Commissario   Straordinario   ha   formulato   alle   Amministrazioni
interessate la proposta di riordino dell'Istituto, nella forma di uno
schema di nuovo regolamento;
  Considerato  che  nella  formulazione del nuovo atto generale si e'
operato   attenendosi  ai  principi  ispiratori  della  piu'  recente
legislazione  di  riordino del settore degli enti pubblici di ricerca
ed  alle  linee  di  politica  economica e scientifica definite nelle
competenti sedi istituzionali;
  Considerato  che  il  regolamento  appena citato riconferma l'IMONT
ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale;
  Tenuto  altresi'  conto  che  oltre alle gia' previste finalita' di
promozione e coordinamento dell'attivita' di studio e ricerca sulla e
per  la  montagna,  il  regolamento,  interpretando  la  volonta' del
legislatore,  individua ulteriori attivita' di supporto scientifico e
di  servizio  alle  politiche  del  territorio  montano,  nonche'  di
consulenza tecnica ai governi nazionale, regionali e locali;
  Vista  la  nota  n.  5020/GP, in data 5 marzo 2004, con la quale il
ViceMinistro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca On.le
Guido  Possa,  esplicitamente richiamato l'art. 8 della legge n. 168,
comunica  che  il MIUR, avendo proceduto ad effettuare i controlli di
legittimita'  e di merito, non ha nulla da eccepire sulla proposta di
cui alla deliberazione commissariale n. 144 del 5 marzo 2004;
  Vista  la  nota  n.  8081/GA  dell'11 marzo  2004  con  la quale il
Ministro  per  gli  affari regionali sen. Enrico La Loggia esprime il
proprio   assenso   alla   proposta   di   regolamento  di  cui  alla
deliberazione commissariale n. 144 del 5 marzo 2004;
  Ritenuto   che   l'insieme   delle  vigenti  norme  legislative  di
riferimento  per  l'IMONT, anche per l'autorevole interpretazione che
ne   viene   fornita   in   sede  governativa  nazionale,  consentano
all'Istituto  stesso  di  dotarsi  direttamente di un suo regolamento
generale  a  valenza  statutaria,  in  applicazione  della piu' volte
richiamata legge n. 168;
  Ritenuto altresi' che per effetto dell'emanazione del nuovo statuto
potra'   essere   disapplicato,   in   attuazione   di  disposti  del
decreto-legge  n.  236  e del decreto ministeriale 9 gennaio 2003, il
regolamento di cui al decreto ministeriale  n. 72;
  Richiamato tutto quanto sopra esposto:
                              Delibera:
  1. L'Istituto  Nazionale  per  la ricerca scientifica e tecnologica
sulla  montagna  e'  trasformato in Istituto nazionale della Montagna
(IMONT).
  2. L'IMONT  e'  regolato  dal  regolamento  allegato  alla presente
deliberazione, di cui e' parte integrante.
  3. La   presente  deliberazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  ai sensi dell'art. 8, comma 4
della legge n. 168/1989.
  4. Il   preserte   regolamento   entra   in  vigore  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dello  statuto  di cui al
precedente  punto  2,  viene  disapplicato il decreto ministeriale 17
febbraio 1999, n. 72.

    Roma, 17 marzo 2004

                                Il commissario straordinario: Morandi