IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1291/2003 del
18 luglio  2003  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Pane  di
Altamura»,  prevista  dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  l'organismo  «Bioagricoop  -  Soc.  Coop. a r.l.»
risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di
specificita'  (STG),  di  cui  al  comma  7  dell'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del citato articolo dell'art. 53, si e' avvalso del gruppo
tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 53, comma 4, come
sostituito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  «Bioagricoop  - Soc. Coop. a r.l.», con
sede  in  Casalecchio  di  Reno  (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8,
iscritto  all'elenco  degli  organismi  di  controllo  privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), istituito
presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ai sensi
del  comma  7,  dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526,  recante  disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge
comunitaria  1999,  e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo
art.  53  della  citata  legge ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92
per   la  denominazione  di  origine  protetta  «Pane  di  Altamura»,
registrata  in  ambito europeo come denominazione di origine protetta
con  regolamento  (CE)  della  Commissione n. 1291/2003 del 18 luglio
2003.