IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13 novembre  2003,  relativo alla
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  «Salame  Cremona»,  trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione come indicazione geografica protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa  da  Consorzio  di tutela del Salame
Cremona,  con sede in Cremona, via Lanaioli n. 1, con la quale veniva
indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo
sul  prodotto di che trattasi, l'istituto «Istituto Nord Est Qualita'
-  INEQ»  con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale
n. 33/35;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  162,  del  14 luglio  1998,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli   standard   appositamente   predisposto   per   le   carni
trasformate;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  privato  di  controllo  «Istituto  Nord Est Qualita' -
INEQ»  con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n.
33/35,  e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge
n.  526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art.
10  del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione
«Salame  Cremona»,  protetta transitoriamente a livello nazionale con
decreto ministeriale 13 novembre 2003.