IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1, paragrafo n. 2, nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata dall'Associazione per la tutela e la
valorizzazione  dell'Asparago  Bianco di Bassano, con sede in Bassano
del  Grappa  (Vicenza),  via  Matteotti  n. 39, intesa ad ottenere la
registrazione  della  denominazione  «Asparago Bianco di Bassano», ai
sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 61626 del 5 marzo 2004 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione per la tutela e la
valorizzazione   dell'Asparago  Bianco  di  Bassano,  ha  chiesto  la
protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del  predetto  regolamento  (CEE)  2081/92 come integrato all'art. 1,
paragrafo  n.  2  del  regolamento  (CE)  n. 535/97 sopra richiamato,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della
citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Asparago
Bianco  di  Bassano»,  in  attesa  che l'organismo comunitario decida
sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
tutela  e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano, assicuri
la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello nazionale della
denominazione  «Asparago  Bianco di Bassano», secondo il disciplinare
di  produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario
e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Asparago Bianco di Bassano».